Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41483 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41483 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che l’unico motivo posto dal ricorrente NOME COGNOME a base dell’impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica ed è, comunque, costituito da mere doglianze in punto di fatto.
Il Tribunale di sorveglianza, nel disporre l’efficacia retroattiva della revoca, ha ritenuto decisivi, in sintonia coi principi ripetutamente affermati da questa Corte di legittimità in sintonia con quelli enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 343 del 29 ottobre 1987, non solo la gravità, oggettiva e soggettiva, del comportamento delittuoso che ha dato luogo alla revoca (introduzione e cessione di stupefacenti all’interno della comunità in costanza di applicazione della misura dell’affidamento terapeutico), ritenuta sintomatica del fallimento totale della prova, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il breve periodo di applicazione della misura, nonché la limitata incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico durante la prova (il programma residenziale conteneva prescizioni funzionali al trattamento terapeutico che consentivano il godimento di ampi margini di libertà).
1.2. Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi, nella sostanza a prospettare una diversa valutazione dei medesimi elementi fattuali già apprezzati ritenendola maggiormente plausibile.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.