Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11957 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11957 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il 07/12/1974 avverso l’ordinanza del 12/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Taranto udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12 giugno 2024 il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, detenzione domiciliare, presentata nell’interesse di NOME COGNOME attualmente libero, nei confronti del quale Ł esecutiva una sentenza di condanna alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione per reati in materia fallimentare.
Il condannato Ł residente in Estonia ove Ł amministratore di una società, mentre in Italia risulta assunto da altra società della quale Ł amministratore il figlio.
E’ Presidente di una squadra di calcio di serie D e non ha collegamenti con la criminalità organizzata.
Dato atto della relazione dell’UEPE, il Tribunale ha rigettato l’istanza, fondamentalmente, valorizzando il mancato risarcimento del danno provocato ai creditori, pure a fronte di un’ampia disponibilità economica, segnalando, altresì, la pendenza di un procedimento per reato tributario.
Infine, Ł stata evidenziata la mancanza di disponibilità ad una seria attività di giustizia riparativa, oltre alla insussistenza di un qualsiasi profilo di revisione critica.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore Avv. NOME COGNOME articolando due motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il Tribunale ha dato atto della pendenza del procedimento per reato tributario, senza considerare che lo stesso UEPE ha evidenziato che si tratta di procedimento avente ad oggetto un fatto non particolarmente allarmante.
I giudici, inoltre, hanno omesso di prendere in esame le valutazioni complessivamente favorevoli compiute dall’UEPE in ordine alla stessa concedibilità della misura alternativa.
Nel discostarsi da tale valutazione, non Ł stata fornita alcuna motivazione.
2.2. Con il secondo motivo, gli stessi vizi sono stati ritenuti con riferimento alla mancata partecipazione all’opera di rieducazione.
Anche su tale profilo, il Tribunale ha omesso di prendere in esame la relazione dell’UEPE che nulla ha indicato in merito alla disponibilità alle attività di giustizia riparativa, ovvero all’avvio di un processo di revisione critica, non già per l’assenza di disponibilità del ricorrente, quanto a causa della mancata presentazione di richieste esplicite in tal senso da parte dei creditori.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł meritevole di accoglimento.
Alla disamina dei due motivi di ricorso, da valutarsi congiuntamente tenuto conto del fatto che pongono questioni strettamente connesse, va doverosamente premessa la breve illustrazione dei principi di diritto costantemente affermati da questa Corte nella materia di interesse.
Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024 COGNOME, Rv. 285855, ha ribadito che «ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui Ł stata irrogata la pena in espiazione, Ł necessaria la valutazione del comportamento del condannato successivo ai fatti per i quali Ł stata pronunciata la condanna, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativa richiesta»(in tal senso anche Sez. 1, n. 1501 del 12/03/1998, Fatale, Rv. 210553, Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, COGNOME, Rv. 244322, Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, COGNOME, Rv. 264602).
Inoltre, va condiviso l’ulteriore principio per cui «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui Ł finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono di per sØ soli assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui Ł intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, nØ può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (In motivazione la Corte ha chiarito che il giudice deve valutare in concreto l’esistenza di elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l’affidamento si riveli proficuo, valorizzando i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l’adesione alle ragioni piø profonde di valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante). (Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 – 01; Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924; Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258402; Sez. 1, n. 6153 del 19/11/1995, Fiorentino, Rv. 203154).
Il Tribunale non si Ł attenuto ai principi sin qui descritti avendo svolto una verifica solo superficiale delle condizioni alle quali Ł subordinata l’ammissione alle misure alternative richieste.
Quanto all’avvenuto risarcimento del danno (il cui mancato adempimento, da solo, non può essere posto a giustificazione del diniego delle misure alternative, Sez. 1, n. 37049 del 27/05/2004 Cc. (dep. 21/09/2004 ) Rv. 230361), non risulta effettuata la verifica, presso la curatela fallimentare,
da parte del Tribunale di sorveglianza, dell’esistenza dei crediti e della loro effettiva consistenza.
Inoltre, deve osservarsi come anche l’ulteriore elemento negativo ravvisato (la pendenza del procedimento penale per reato tributario) Ł stato solo menzionato dal Tribunale di sorveglianza che ha omesso una, sia pure sommaria, disamina dello stesso con riferimento alla gravità dell’illecito contestato, agli eventuali sviluppi del procedimento e alla sua concreta incidenza sull’istanza del condannato.
Tanto piø che risulta, di fatto, totalmente pretermessa la disamina della relazione dell’UEPE che i giudici di sorveglianza hanno semplicemente menzionato nell’ordinanza senza, tuttavia, considerare le conclusioni alle quali Ł pervenuto quell’Ufficio, specie con riguardo alla rilevanza della pendenza del procedimento penale in relazione al processo trattamentale.
Si tratta di carenze motivazionali decisive incidenti sulla carente illustrazione delle ragioni per le quali Ł stata respinta l’istanza di ammissione alle misure alternative.
Da quanto esposto, discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Taranto per nuovo giudizio che, nell’ampia discrezionalità propria della fase di merito, tenga conto dei principi di diritto sopra illustrati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Taranto.
Così Ł deciso, 17/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME