Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16780 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16780 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SORGONO il 24/12/1977
avverso l’ordinanza del 12/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, proposta nell’interesse di NOME COGNOME in relazione alla pena in esecuzione di anni due e mesi sei di reclusione, di cui alla sentenza del Tribunale di Oristano del 20 luglio 2020.
Considerato che il motivo proposto dalla difesa, avv. NOME COGNOME (violazione dell’art. 47 Ord. pen. in relazione all’art. 27 Cost.) /è inammissibile; perché costituito da doglianze in punto di fatto, nonché manifestamente infondato per asserito difetto di motivazione che non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato (v. p. 1 e 2 dell’ordinanza impugnata).
Rilevato, infatti, che il Tribunale ha reso conto, con motivazione immune da illogicità manifesta, oltre che dei carichi pendenti e dei precedenti penali, della circostanza che COGNOME è stato recentemente condannato in primo grado, alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione, per il reato di cui agli artt. 73 e 8 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché che, da informazioni del Comando provinciale dei Carabinieri di Nuoro del 2 settembre 2024, questi risulta essere stato, da ultimo, deferito nell’agosto del 2024, per delitti di truffa e minaccia, condotte reputate espressione della assenza di un atteggiamento di riflessione e critica nei confronti del comportamento illecito per il quale è in esecuzione la pena (art. 73 t.u. Stup. per essersi reso responsabile del delitto di coltivazione illecita di n. 227 piante di cannabis indica fenotipo droga, tenore THC pari a 1,2%).
Ritenuto, peraltro, che il Tribunale a fronte della descritta personalità del condannato, ha reputato, con ragionamento lineare, immune da vizi e scevro da contraddizioni, non idoneo il lavoro proposto – da svolgersi alle dipendenze della compagna coindagata per i reati di minaccia e truffa commessi nel 2024 – in quanto indicato come non adatto a contenere l’elevato rischio di recidiva riscontrato a fronte, peraltro, di un iter di pendenze e condanne che parte, secondo i giudici di sorveglianza, dal 2016 e giunge fino al 2024.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle •
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 6 marzo 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente