Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35493 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35493 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro rigettava l’istanza proposta da NOME COGNOME, volta ad ottenere l’affidamento in prova, dichiarava non luogo a provvedere su quella relativa alla semilibertà e lo ammetteva alla detenzione domiciliare in quanto misura più adeguata a contenere la sua pericolosità sociale e a favorire il suo reinserimento sociale, in relazione alla condanna alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione inflitta per bancarotta fraudolenta commessa nel 2011.
A sostegno della propria decisione il Tribunale ha valorizzato le condanne di cui il condannato è risultato gravato, la mancanza di una stabile attività lavorativa, nonché le conclusioni negative della relazione dell’ufficio della esecuzione penale esterna che attesta l’assenza di assunzione di responsabilità da parte del predetto e, dunque, il mancato avvio di un serio percorso di revisione critica.
I giudici di merito evidenziano altresì che le informazioni di polizia danno conto di numerose denunce per ricettazione, violazione della normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, associazione per delinquere di stampo mafioso e violazione del codice della strada, sebbene dal certificato dei carichi pendenti non risulti alcun procedimento a carico dell’istante.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo per violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione dell’affidamento in prova.
Il ricorrente deduce che il Tribunale ha fondato il rigetto della più ampia misura alternativa richiesta esclusivamente sulla relazione dell’ufficio della esecuzione penale esterna e, in particolare, sulla mancata ammissione degli addebiti, circostanza questa che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non può costituire ragione ostativa all’ammissione al beneficio; peraltro, osserva che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, il giudice non è in alcun modo vincolato dal giudizio di idoneità espresso dalle strutture di osservazione, essendo solo tenuto a considerare le informazioni ivi contenute circa l’evoluzione della personalità e dello stile di vita dell’interessato, al fine d pervenire ad una decisione nel merito dell’istanza.
Inoltre, si duole che i giudici di merito non abbiano tenuto conto degli elementi favorevoli indicativi dell’avvio di un percorso di reintegrazione e recupero, quali la risalenza dei precedenti penali, l’assenza di carichi pendenti, la lontananza da contesti criminali, la condotta di vita attuale e lo svolgimento di regolare attività
lavorativa, tenuto conto del fatto che percepisce l’indennità di disoccupazione e svolge lavori chiamata.
A tal proposito, ricorda che, con consolidato indirizzo interpretativo, questa Corte ha affermato che lo svolgimento di un’attività lavorativa rappresenta solo uno degli elementi di cui tener conto ai fini della formulazione di un giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale, e che la sua assenza non può rappresentare condizione ostativa alla concessione dell’evocata misura, potendo peraltro essere sostituita da un’attività socialmente utile di tipo volontaristico.
Il Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
2. Giova ricordare che l’art. 47, comma 2, ord. pen. consente l’adozione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale quando “si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati”. La valutazione prognostica deve essere effettuata “sulla base dei risultati della osservazione della personalità del condannato” che, laddove si tratti di soggetto non detenuto, deve essere svolta mediante l’intervento dell’ufficio di esecuzione penale esterna . L’istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale esige quindi l’attenta ponderazione della condotta serbata dal condannato e postula l’effettuazione di un percorso di vita – in epoca posteriore, rispetto alla commissione del reato dal quale trova scaturigine il titolo da eseguire – che presenti connotazioni positive. Dal bilanciamento dunque delle opposte componenti, deve potersi desumere una valutazione di complessiva meritevolezza del soggetto, rispetto al beneficio invocato.
In ogni caso, vale il principio secondo il quale, in tema di concessione di misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, ciò al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con
ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213 – 01).
Nel caso che qui ci occupa, il Tribunale di sorveglianza, nel respingere le istanze di affidamento in prova e semilibertà, ha valorizzato una serie di elementi ostativi alla formulazione di un giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato, quali il corposo curriculum criminale, l’assenza di una stabile attività lavorativa, le negative conclusioni degli organi deputati all’osservazione del condannato attestanti la mancata resipiscenza in ordine al vissuto delinquenziale pregresso.
I giudici di merito, infatti, hanno negativamente valutato la sussistenza di un quadro ancora incerto, connotato da elementi di pericolosità, desunti sia dalla gravità degli addebiti, sia dalle informative di Pubblica Sicurezza e dai dati raccolti dall’indagine socio familiare. Trattasi di una scelta del tutto coerente rispetto alla vigente normativa, oltre che conforme ai principi di diritto ripetutamente fissati da questa Corte; per contro, il Tribunale ha trovato elementi di positiva valutazione che hanno portato alla concessione di una misura alternativa alla detenzione, anche se di maggiore afflittività rispetto alle altre; tale scelta è perfettamente compatibile con il permanere di una situazione ancora incerta sotto il profilo prognostico, ma suscettibile di ulteriore modifica a fronte di un prolungato periodo di osservazione.
L’apparato motivazionale, nel suo complesso, appare coerente e privo di contraddittorietà, né risulta minimamente inciso dalle doglianze difensive, che appaiono di tenore rivalutativo e fattuale.
Il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 2 luglio 2024
Il Consigliere estensore