Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36558 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36558 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME PRETE NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza di affidamento in prova proposta da NOME COGNOME, ammettendo il condanNOME alla detenzione domiciliare, in relazione alla pena di anni 1 mesi 8 giorni 21 per i reati di corruzione e turbata libertà degli incanti.
A ragione della decisione, il Tribunale ha ritenuto sussistente una residua pericolosità sociale del condanNOME non contenibile con l’ampia misura richiesta dell’affidamento in prova al servizio sociale, ancorando tale giudizio alla circostanza che il COGNOME risulta gravato da un carico pendente per reato di certa gravità ed allarme sociale (voto di scambio), in relazione al quale è stato sottoposto per lungo periodo a misura cautelare.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per il tramite dei difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, deducendo violazione di legge penale, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 47 ord. pen. nonché violazione di legge processuale, ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 125 comma 3 cod. proc. pen..
Si duole in particolare la Difesa che il Tribunale abbia omesso di esaminare e adeguatamente valutare tutti gli indici univocamente sintomatici del positivo percorso di risocializzazione intrapreso dal condanNOME successivamente alla commissione del fatto di cui alla condanna in esecuzione, commesso nel primo semestre del 2016, avendo il COGNOME ammesso i fatti, patteggiando la pena ora in esecuzione; pagato la pena pecuniaria; risarcito il danno; costruito una famiglia, sempre lavorando regolarmente; non ha più commesso reati e non ha contatti con la criminalità organizzata o con ambienti criminali. Quanto alla pendenza richiamata dal Tribunale, evidenziava il ricorrente come si trattasse di fatto reato commesso in epoca coeva ai fatti di cui alla condanna in esecuzione in relazione al quale ogni misura cautelare era cessata a far data dal luglio 2022.
Si duole infine il ricorrente come il Tribunale sia addivenuto ad una decisione reiettiva dell’ampio beneficio richiesto senza neppure delegare l’UEPE territorialmente competente per relazionare sullo stato attuale dei reinserimento sociale del condanNOME.
Sotto altro profilo viene denunciata la contraddittorietà della decisione assunta dai Giudici di merito che hanno concesso al condanNOME la detenzione domiciliare caratterizzata da ampi spazi di libertà, con ciò mostrando di avere fiducia nel comportamento positivo del condanNOME; fiducia che ben poteva essere posta alla
base di un provvedimento di accoglimento della ampia misura dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Con requisitoria scritta, il AVV_NOTAIO generale, AVV_NOTAIO, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La Difesa ha depositato memoria con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa al carcere dell’affidamento in prova al servizio sociale, l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento so’ciale all’esito della misura alternativa (Corte cost.,.5 dicembre 1997, n. 377).
In relazione alla peculiare finalità dell’affidamento, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, la mancata ammissione di colpevolezza, o i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell’osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924).
In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, COGNOME, Rv. 213062 – 01), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell’11/3/1997, COGNOME, Rv. 207998 – 01), il punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condanNOME e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, COGNOME, Rv. 264602 – 01; Sez.
1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, Rv. 244322 – 01); si è anche precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985 – 01).
Dai principi poc’anzi enunciati deve inferirsi che la motivazione dell’ordinanza impugnata risulta carente ed incompleta essendosi il Tribunale limitato a evidenziare la gravità dei reati in esecuzione, ancorando una residua pericolosità sociale non contenibile con l’ampia misura richiesta ad una pendenza relativa ad un fatto reato coevo a quelli in esecuzione.
Il Tribunale di Sorveglianza ha tuttavia omesso di condurre un’analisi fondata sulla valutazione dei parametri stabiliti dalla giurisprudenza nomofilattica ed innanzi richiamati, ed in particolare, nel rivolgere la sua attenzione esclusivamente al passato, ha omesso di effettuare un’approfondita valutazione della condotta del condanNOME successiva ai delitti e di analizzare i plurimi positivi elementi di valutazione evidenziati dalla Difesa in seno all’opposizione proposta.
L’accertata GLYPH carenza GLYPH della GLYPH motivazione giustifica GLYPH l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo esame, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso il 10/07/2024