Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34649 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1   Num. 34649  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza emessa il 10/05/2025 dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, con ordinanza in data 10 maggio 2025, ha rigettato l’istanza di applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale  proposta  da  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXe,  accogliendo  la  richiesta subordinata, ha ammesso lo stesso a espiare la pena residua in regime di semilibertà.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 47 ord. pen. con specifico riferimento alla contraddittorietà delle considerazioni esposte con gli elementi emersi dall’osservazione carceraria, pure indicati nel provvedimento impugnato.
In data 2 settembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. NOME chiede che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 47 ord. pen. con specifico riferimento alla contraddittorietà delle considerazioni esposte con gli elementi emersi dall’osservazione carceraria, pure indicati nel provvedimento impugnato.
La doglianza Ł fondata.
2.1. La misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale Ł la forma di esecuzione della pena esterna al carcere che l’ordinamento prevede per i condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, Ł possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura stessa.
Ai fini di tale giudizio il Tribunale di sorveglianza Ł tenuto a fare riferimento alle fonti di conoscenza che la dottrina e la giurisprudenza indicano nel reato commesso, che Ł comunque il punto di partenza della valutazione, nei precedenti penali, nelle pendenze
processuali, nelle informazioni di polizia ma anche, nella condotta carceraria e nei risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, elementi questi particolarmente significativi a livello prognostico in quanto in queste specifiche risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell’ombra (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285855 – 01).
Sotto tale profilo, pertanto, se nel giudizio prognostico concernente la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale devono essere valutati i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a carico dell’interessato deve comunque rilevarsi che non esiste una sorta di presunzione generale di inaffidabilità o di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma, al contrario il giudice deve procedere di volta in volta a una valutazione concreta circa l’esistenza degli elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l’affidamento si riveli proficuo.
Nella verifica, quindi, si deve tenere conto di tutti i fattori emersi quali i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l’adesione alle ragioni piø profonde di valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante.
Il giudice della sorveglianza, infatti, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto successivi ai fatti per cui Ł stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e le condizioni che rendono possibile il reinserimento sociale attraverso la misura alternativa richiesta in quanto l’analisi della condotta successivamente serbata dal condannato e dei suoi comportamenti attuali Ł essenziale per valutare l’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e l’assenza di pericolo di recidiva (sempre Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285855 – 01).
In una corretta prospettiva interpretativa, inoltre, si deve ricordare che la mancata ammissione da parte del condannato della propria colpevolezza non può indurre a una prognosi sfavorevole in ordine alla commissione di altri reati, sia perchØ nel processo penale l’imputato non ha obbligo di verità, sia perchØ l’assenza di confessione può essere dettata dai piø svariati motivi senza che, solo per questo, essa sia sintomatica di mancato ravvedimento o di pericolosità sociale o dell’intenzione di persistere nel crimine (Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306 – 01).
NØ, d’altro canto, Ł necessaria la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del passato e si sia quindi del tutto ravveduto, non corrispondendo tale esigenza alla logica delle misure alternative, per la cui concessione il riferimento ai risultati raggiunti nel trattamento di rieducazione non postula che il processo rieducativo si sia già realizzato e che possa quindi formularsi un giudizio di non pericolosità, essendo sufficiente un giudizio prognostico sulla possibilità di far fronte alla residua pericolosità con gli strumenti propri dell’ordinamento penitenziario (Sez. 1, Sentenza n. 9591 del 29/11/2000, dep. 2001, Pilo, Rv. 218235 – 01; Sez. 1, n. 3026 del 18/05/1995, Litizia, Rv. 202131 – 01).
Come di recente evidenziato si deve in conclusione ribadire che «ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui Ł finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sØ, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui Ł intervenuta
condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, nØ può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285855 – 01; Sez. 1, n.773 del 3 dicembre 2013, COGNOME, Rv. 258402).
2.3. Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato Ł carente.
A fronte delle relazioni e delle informazioni positivi ampiamente citate nell’ordinanza dalle quali risulta che il detenuto ha tenuto un percorso trattamentale sostanzialmente inappuntabile, ha fruito di permessi premio, Ł stato ammesso al lavoro esterno che svolge regolarmente dall’anno 2022, ha tenuto costantemente un atteggiamento collaborativo e si reca mensilmente al RAGIONE_SOCIALE, ha svolto e svolge attività di volontariato, ha conseguito il diploma presso l’istituto nautico, ha preso in locazione un appartamento che Ł stato ritenuto idoneo per l’esecuzione della misura dai Carabinieri di Lucca e ha espresso sentimenti di rammarico e senso di colpa – il mero riferimento alla gravità dei reati e a un passato problema di alcolismo non meglio specificato non rende conto della corretta applicazione nella valutazione effettuata dei criteri in precedenza esposti.
Ciò anche considerato che il contenuto positivo della relazione del carcere e delle informazioni assunte dall’Uepe, che pure non sono vincolanti quanto alle considerazioni ivi espresse, deve comunque essere oggetto di valutazione, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura richiesta e ai profili di pericolosità attuale dell’interessato (cfr. Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016), che deve essere apprezzata anche in riferimento al residuo della pena in concreto da espiare, pure eventualmente considerati i giorni di liberazione anticipata.
2.4. I vizi di motivazione rilevati impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio affinchØ il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, conformandosi ai principi indicati e libero nell’esito, proceda a un nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.
Così Ł deciso, 08/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.