Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35173 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1   Num. 35173  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a (ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Firenze udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE.
L’interessato, condannato alla pena di sedici anni di reclusione per i reati di rapina aggravata e omicidio ai danni del parroco di RAGIONE_SOCIALE (Pistoia) con fine pena al 17 luglio 2026, Ł stato ammesso alla semilibertà con ordinanza del 4 maggio 2023.
Il  Collegio,  condividendo le argomentazioni già espresse nell’ordinanza del 24 settembre 2024, con cui Ł stata negato per la terza volta il beneficio, ha osservato che il condannato, nonostante il positivo percorso trattamentale svolto e l’ottimo andamento della semilibertà,non possa godere della piø ampia misura evocata in ragione della sua ritenuta pericolosità sociale e della mancata attivazione di iniziative risarcitorie e riparative.
I giudici di merito hanno, in particolare, evidenziato come, a fronte di un reato così grave quale quello di omicidio (peraltro perpetrato con modalità efferate), i limiti riflessivi e introspettivi dell’istante non consentono di escludere una sua pericolosità sociale.
A ciò deve aggiungersi, secondo la valutazione del Tribunale, il mancato risarcimento del danno in favore dei familiari della vittima (non costituitisi in giudizio) e di quello stabilito in sentenza in favore della RAGIONE_SOCIALE, costituitasi invece parte civile, nonchØ il mancato avvio, da parte del condannato, di un percorso di giustizia riparativa in forza di una motivazione non condivisibile, quale quella della impossibilità di aderire alla proposta di programma elaborata dal CIPM per motivi economici, posto che la somma richiesta dal CIPM (euro 450,00) avrebbe ben potuto essere corrisposta dal condannato che ha uno stipendio decoroso (di euro 1.100) e nessuna spesa da sostenere. D’altra parte, tale investimento avrebbe dovuto costituire una priorità per il condannato così da poter avviare una profonda riflessione sul dolore arrecato con la propria condotta delittuosa.
NØ possono essere considerati sufficienti, ai fini dell’assolvimento degli obblighi risarcitori  e  riparatori,  le  due  donazioni  di  complessivi  300,00  euro  in  favore dell’RAGIONE_SOCIALE, che il richiedente dichiara di aver effettuato a fronte del mancato riscontro da parte della RAGIONE_SOCIALE.
Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, deducendo manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.
Lamenta il ricorrente che il Tribunale di sorveglianza non si sia confrontato con le specifiche allegazioni difensive in ordine al suo positivo percorso trattamentale, e abbia negato il beneficio esclusivamente in considerazione della gravità del reato commesso e del mancato risarcimento alle parti costituite, pur dinanzi agli ottimi risultati restituiti dall’osservazione personologica (quali l’assenza di precedenti e carichi pendenti, la disponibilità di un idoneo domicilio, lo svolgimento di un’attività lavorativa e di volontariato, la fruizione di permessi premio, la compiuta revisione critica delle proprie condotte devianti, l’avvio di iniziative risarcitorie e riparative, quali le due donazioni effettuate a favore dell’RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto della mancata risposta della parte civile costituita).
Sottolinea come il mancato risarcimento del danno non possa di per sŁ costituire elemento ostativo alla concessione della misura e come l’adesione a programmi di giustizia riparativa  costituisca  un  diritto  del  condannato,  il  quale  dovrebbe  poter  accedere gratuitamente, senza essere pregiudicato nel caso in cui deduca l’impossibilità di sostenerne i relativi costi.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, ai fini della concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale non possono, di per sØ soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui Ł intervenuta condanna,la mancata ammissione di colpevolezza,o i precedenti penali, nØ può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell’osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924).
In particolare, Ł stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali Ł stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, COGNOME, Rv. 213062 – 01), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell’11/3/1997, COGNOME, Rv. 207998 – 01), il punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, COGNOME, Rv. 264602 – 01; Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, COGNOME, Rv. 244322 – 01); si Ł anche precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale
buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985 – 01).
Dai principi poc’anzi enunciati deve inferirsi che la motivazione dell’ordinanza impugnata risulta carente ed incompleta, essendosi il Tribunale limitato a evidenziare la gravità del reato in esecuzione ed il mancato risarcimento del danno, omettendo tuttavia di condurre un’analisi fondata sulla valutazione dei parametri stabiliti dalla giurisprudenza nomofilattica ed innanzi richiamati.
Sotto un primo profilo, nel rivolgere la sua attenzione prevalentemente al passato, sottolineando la gravità del reato – in esecuzione – commesso, il Tribunale omette di effettuare un’approfondita valutazione della condotta del condannato successiva al delitto,e di valutare adeguatamente il percorsoeffettuato dal COGNOME, che, come si legge in ordinanza, non Ł gravato da ulteriori precedenti o pendenze, dispone di un idoneo domicilio presso il fratello, svolge attualmente attività lavorativa di raccolta differenziata per un periodo di tre mesi presso la RAGIONE_SOCIALE Prato con prospettive di stabilità occupazionale, ha intrapreso attività di volontariato presso la mensa dell’RAGIONE_SOCIALE ogni sabato dalle 9.00 alle 13.30, fruisce regolarmente di permessi premio, ha completato un percorso di revisione critica compatibilmente con le capacità riflessive e introspettive di cui Ł dotato.
D’altro canto, il richiamo al mancato risarcimento del danno appare manifestamente illogico, essendo state del tutto pretermesse le allegazioni difensive, in cui si dava atto dei tentativi di contatto con la parte civile RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, rimasti inesitati, essendosi poi il condannato determinato ad effettuare simboliche donazioni all’RAGIONE_SOCIALE, ove egli svolge regolarmente attività di volontariato.
Peraltro la decisione del Tribunale si pone in contrasto con il principio già affermato da questa Corte, cui occorre dare continuità, per cui «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, dovendosi il giudizio prognostico richiesto dalla legge fondare sui risultati dell’osservazione del comportamento del condannato, Ł viziata l’ordinanza del tribunale di sorveglianza che respinga la richiesta di applicazione della suddetta misura alternativa deducendo l’assenza di segni di ravvedimento esclusivamente dal mancato risarcimento, anche solo parziale, del danno, omettendo di considerare le concrete condizioni economiche del reo»(Sez. 1, n. 5981 del 21/09/2016, dep. 2017, Panelli, Rv. 269033 – 01).
Censurabile appare poi, come denunciato in ricorso, l’argomento utilizzato dal Tribunale in ordine alla mancata attivazione a proprie spese, dei percorsi di giustizia riparativa: l’ordinanza sul punto Ł effettivamente manifestamente contraddittoria dal momento che, da un lato, sottolinea come la giustizia riparativa costituisca «un diritto del condannato e che non si possa pretendere che costui debba pagare per un servizio che lo Stato gli dovrebbe rendere gratuitamente (salvo il recupero delle spese per il mantenimento)», per poi, illogicamente, valutare negativamente il fatto che il COGNOME non abbia ritenuto di sostenere a proprie spese il costo richiesto dal CIPM.
Gli accertati vizi motivazionaligiustificano l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per un nuovo esame, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla  l’ordinanza  impugnata  con  rinvio  per  nuovo  esame  al  Tribunale  di sorveglianza  di  Firenze.
Così Ł deciso, 30/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME