Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7718 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7718 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 09/10/1981
avverso l’ordinanza del 11/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/set9titc le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale d Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l’annullamento con rinvi dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato la ric di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell’interesse di NOME COGNOME
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione NOMECOGNOME tramite il proprio difensore, deducendo violazione dell’art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e e/o assenza/apparenza di motivazione.
La difesa lamenta che l’affidamento in prova al servizio sociale è stato rigettato sulla dei soli due precedenti penali di Andelora, peraltro risalenti, e precisamente relativi a del art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, per il quale il suddetto è attualmente deten commesso nel luglio 2006, e a usura ed estorsione, risalenti al periodo 2006-2008. E ciò fronte del fatto che il condannato ha già scontato oltre metà della pena di anni 6 di reclus attualmente in corso di espiazione, non annovera ulteriori carichi pendenti, non risulta av rapporti con soggetti controindicati e sta osservando un comportamento assolutamente esemplare, come risulta dalla relazione di sintesi versata in atti; nonché a fronte documentata opportunità lavorativa presso un negozio di parrucchiere. Elementi tutti, ch sembrano fondare una prognosi favorevole per il suddetto e rendere superfluo un ulteriore periodo di osservazione.
Il difensore insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficie l’assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati legge, della pena da scontare e l’assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elem positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particola all’affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva.
Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale princi per il quale l’opportunità del trattamento alternativo non può prescindere, dall’esistenza d serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializza – che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente c oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facol
ammettere a tali misure presuppone la verifica dell’esistenza dei presupposti relat all’emenda del soggetto e alle finalità rieducative.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur non potend prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativ dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguard comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condan esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiv evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento socia attraverso la richiesta misura alternativa ( da ultime, vedi Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2 ricorrente COGNOME, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, ricorrente COGNOME).
Lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinseriment sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova al se sociale, non costituisce da solo, qualora mancante, condizione ostativa all’applicabilità di misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti valutazione del giudice di merito (Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, COGNOME, Rv. 214424; senso conforme Sez. 1, n. 16541 del 10/12/2018, dep. 2019, Ojo Jennifer, Rv. 276185, che osserva che è illegittima l’ordinanza di rigetto della richiesta di affidamento in prova al sociale che, pur in presenza di plurimi elementi positivi relativi al comportamento richiedente, fondi il giudizio prognostico negativo in merito al suo reinserimento so esclusivamente sulla mancanza del programma trattamentale redatto dall’UEPE e annulla l’ordinanza di rigetto per vizio di motivazione nella quale non risultava chiarito se la manc del programma fosse da imputarsi alla ricorrente o all’impossibilità di reperire un’at lavorativa o di volontariato).
Nel caso in esame il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo dei principi sopra indicati.
Invero, il Tribunale di sorveglianza di Napoli, nell’escludere l’affidamento in pro servizio sociale, pur dando atto del corretto comportamento di NOME all’interno dell’Isti fonda il giudizio prognostico negativo sul «suo percorso criminale desumibile dalle condann per i gravi delitti di usura, estorsione ed estorsione continuata unitamente alla pena ripo per il reato ex art. 73 DPR 309/90» e ritiene necessario, anche in considerazione di un fi pena che si assume lontano (seppure indicato nell’1.9.2027), «un periodo ulteriore d osservazione al fine di scongiurare una ricaduta nel crimine». Considera, pertanto, «a tutt’o persistente la pericolosità sociale del prevenuto non emergendo ancora elementi certi da cu desumere un definitivo suo riallineamento ai valori dell’ordinamento». In assenza, però, riferimenti temporali sui precedenti penali, pure ritenuti indicativi del protrarsi della per sociale, e di informazioni effettive circa il percorso intramurario intrapreso, previo co con la relazione di sintesi, che il ricorrente assume versata in atti e l’ordinanza neppure c
2. Tali carenze e/o contraddizioni motivazionali impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio, rispettoso dei principi summenzionati, al Tribunale
sorveglianza di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza d
Napoli.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2024.