Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3228 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3228 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da NOME COGNOME, attualmente il regime di detenzione domiciliare ex art. 47ter , comma 01, Ord. pen. in espiazione della pena di cui al provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore generale della Corte di appello di Firenze in data 2 novembre 2023.
A ragione della decisione osserva che non è concedibile l ‘ invocata misura più ampia a causa della natura e della tipologia dei reati oggetto delle condanne in esecuzione, delle ulteriori pendenze, anche se per fatti non recenti, e degli ampi
spazi di libertà di cui l’interessato già fruisce in regime di detenzione domiciliare, peraltro ulteriormente ampliabili.
Ricorre COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo con cui denuncia mancanza e contraddittorietà o, comunque, manifesta illogicità della motivazione.
Evidenzia il ricorrente che il Tribunale di sorveglianza, a fronte di elementi fortemente positivi – desumibili dalla relazione dell’UEPE (che attesta il corretto comportamento del richiedente durante tutto il periodo di espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare), dalla nota del comando RAGIONE_SOCIALE Carabinieri (che non segnala alcun rilievo), nonché dalla documentazione sanitaria (attestante una patologia oncologica) – ha valorizzato, in via esclusiva, la natura dei reati in esecuzione, considerati ostativi a causa della loro gravità e della funzione retribuyiva della pena, per di più in stridente contrasto con i precedenti provvedimenti della magistratura di sorveglianza, che, invece, avevano concesso le misure alternative considerando tale elemento non più significativo alla luce del lungo periodo in cui il condannato si era astenuto dal commettere ulteriori violazioni della legge penale .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, poiché la motivazione impugnata trascura elementi, che, invece, dovevano indefettibilmente fare parte della valutazione complessiva.
In premessa, va ricordato che l’art. 47, comma 2, Ord. pen. consente l’applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale quando «si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati».
Ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato.
Pertanto il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità
dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto successivi ai fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa.
Ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale, in altri termini, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione costituisce il punto di partenza per l’analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta successivamente serbata dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali per valutare l’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e l’assenza di pericolo di recidiva (cfr. Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 -01; Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 3 – 01; Sez. 1, n. 773 del 3/12/2013, dep. 2014, Naretto, Rv. 258402 – 01; Sez. 1, n. 31420 del 05.05.2015, Rv 264602; Sez. 1, n. 31809 del 9 luglio 2009; Sez. 1, n. 1501 del 12 marzo 1998).
L’ordinanza impugnata ha fondato quasi interamente il convincimento finale sui precedenti penali e sulle pendenze giudiziarie annoverate dal ricorrente, senza però considerare che i reati per i quali sono intervenute le sentenze irrevocabili sono stati commessi in epoca lontana (dal 2015 al 2017, allorquando il condannato era in servizio presso la pubblica amministrazione) e che i procedimenti ancora non definiti si riferiscono a fatti commessi fino all ‘ anno 2018.
La motivazione censurata ha, invece, considerato irrilevanti le informazioni, contenute nelle relazioni dell ‘ Ufficio Esecuzione Penale Esterna nella nota dei Carabinieri e nelal documentazione sanitaria, sul positivo svolgimento dell ‘ attività di volontariato, sulle precarie condizioni di salute, sull ‘ assenza di violazioni delle prescrizioni nonché sulla stabilità dei contatti con l ‘UEPE , nonostante la loro oggettiva utilità ai fini dell ‘ attualizzazione della prognosi sia sulla pericolosità sociale del condannato sia sulla l ‘ adeguatezza della misura alternativa richiesta.
Il Tribunale di sorveglianza non ha nemmeno spiegato perché, nonostante la mancata acquisizione di elementi di valutazione più recenti di segno negativo, il lungo periodo di tempo esente da condanne non sia valutabile positivamente, come, peraltro, già avvenuto in sede di concessione della detenzione domiciliare, per ritenere sussistente un livello di pericolosità sociale fronteggiabile con l ‘ ammissione al regime di affidamento in prova.
La motivazione avrebbe dovuto affrontare anche questi temi pretermessi, ponendoli a raffronto con quelli valorizzati.
Si è, invece, limitata, apoditticamente e sommariamente, a concludere che tutti gli elementi diversi dai precedenti penali e dalle pendenze giudiziarie erano
da ritenersi sub valenti rispetto a quelli favorevoli al ricorrente, ma non ha dispiegato le argomentazioni poste a fondamento di tale conclusione, finendo per rendere monca la motivazione; quest’ultima ha fatto dei precedenti penali una considerazione assoluta, ponendoli da soli a sostegno della decisione, senza considerazione adeguata di diversi altri fattori riguardanti l’evoluzione della personalità del ricorrente, successiva alla consumazione della condotta sanzionata.
L’ordinanza impugnata, per quanto sin qui argomentato, deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Firenze, che, attenendosi ai principi richiamanti, colmerà le individuate lacune motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Firenze.
Così deciso, in Roma 21 gennaio 2026.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME