Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31163 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31163 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VELLETRI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I ette/le conclusioni del PG del
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l’ordinanza in preambolo ha respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenz domiciliare speciale formulate da NOME COGNOME.
Il giudizio prognostico sfavorevole in punto di pericolosità era in primo luo fondato sulla gravità dei reati commessi e in espiazione (rapina, resisten truffa, usura ed estorsione), nonché sulla presenza di carichi pendenti (tr resistenza e appropriazione indebita).
Pur dando atto che le relazioni i sintesi sull’osservazione in Isti rispettivamente dell’Il ottobre del 22 giugno 2023, segnalavano un buo comportamento del condanNOME e l’assenza di infrazioni a suo carico riscontravano le problematiche familiari inerenti alla salute del figlio NOME NOME Giudice specializzato valorizzava, in senso contrario all’ammissione alle mis alternative invocate, l’omesso svolgimento di attività lavorativa sia fuori dentro la Casa circondariale, non reputando possibile formulare un giudizi prognostico di completa affidabilità esterna del condanNOME.
Quanto alla detenzione domiciliare, rinviava alla motivazione svolta da magistrato di sorveglianza in occasione del rigetto dell’applicazione provvisoria detta misura.
Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione COGNOME, tramite difensore di fiducia AVV_NOTAIO che affida a due motivi.
2.1. Con il primo lamenta la violazione dell’art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e correlato vizio di motivazione.
Il Tribunale di sorveglianza – in spregio alla consolidata giurisprudenza legittimità in materia ampiamente citata nel ricorso – ha ritenuto diriment sola gravità dei reati commessi ei carichi pendenti.
Ha, invece, sottostimato plurimi elementi positivi emergenti dalle relazio dell’equipe, quali la corretta condotta carceraria, l’assenza di rilievi disciplin l’indicazione, in alternativa, del permesso premio ovvero della concessione una misura alternativa alla detenzione.
Sarebbe, dunque, errata la motivazione con la quale il Tribunale d sorveglianza ha rigettato la misura della detenzione domiciliare, ritenen l’«assenza di sopravvenienze di portata dirimente» rispetto al provvedimento d rigetto della misura provvisoria.
Nel caso di specie vi sarebbero tutti i presupposti per l’applicazione dell 47-ter, comma 1 lett b), Ord. Pen. che consente la concessione della misura della detenzione domiciliare nel caso di padre di prole di età inferiore a dieci
(quale è il figlio NOME), per il caso – come nel caso di specie – in cui q sia l’unico a potervi prestare assistenza.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 47 Ord. pen. e correlato vizio di motivazione.
Anche con riferimento a detta misura alternativa le censure si appuntan sulla mancata valutazione degli elementi positivi risultanti dall’osservazione d personalità del condanNOME, avendo il Giudice specializzato deciso sull’ista valorizzando esclusivamente la gravità dei reati per cui è stato condanNOME precedenti penali ed i carichi pendenti.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOMECOGNOME intervenuto c requisitoria scritta depositata in data 12 febbraio 2024, ha prospet l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al rigetto dell’affidamento in prova servizio sociale, per le ragioni che s’indicano di seguito.
Il primo motivo, in punto di diniego della detenzione domiciliare speciale deduce censure generiche e non si confronta con la motivazione, non manifestamente illogica, con cui il Tribunale – attraverso il richiamo per relationem di quella del Magistrato di sorveglianza, nota alle parti – ha escluso sopravvenienza di elementi suscettibili di positiva valutazione.
Con tale motivazione, difatti, il ricorso non si confronta, limitando ribadire le ragioni dell’asserita esistenza dei presupposti per la m alternativa, senza avversare specificamente la motivazione del provvedimento impugNOME, comprensiva nel suo contenuto di quella del Magistrato di sorveglianza.
E’, di contro, fondato il secondo motivo di ricorso.
3.1. L’art. 47, comma 2, ord. pen. consente l’applicazione dell’affidamento prova al servizio sociale ove si possa ritenere che la misura, «anche attravers prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicur prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati».
Attraverso la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio socia l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possi
formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esit della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377).
In relazione alla peculiare finalità dell’affidamento, la giurisprudenz questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessio della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in s negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficien che dai risultati dell’osservazione della personalità emerga che un sif processo critico sia stato almeno avviato» (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 30/10/2019, M., Rv. 277924).
In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevol natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazio costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, 213062), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 19 dell’11/3/1997, Caputi, Rv. 207998), il punto di partenza dell’analisi d personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può ma prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condanNOME dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini ponderazione dell’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e de prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1 31420- del 5/5/2015, COGNOME, Rv. 264602). Si è inoltre precisato che, fra indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annove l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devian l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la cong della condanna, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buo prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., 273985). In ogni caso non può richiedersi, in positivo, la prova che il sogg abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga c siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 3.12.2 dep. 10/1/2014, COGNOME, Rv. 258402). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Neppure è superfluo ricordare che, muovendo dai risultati delle attività carattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dov compiere ai sensi dell’art. 47 Ord. pen., in relazione all’art. 96 d.P.R. 30 g 2000, n. 230, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere – pur no prescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la in espiazione (quale punto di partenza dell’analisi della personalità del sogge e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata dal
condanNOME attraverso l’indispensabile esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, onde assolvere all’esigenza di accertare l’assenza di indicazio negative ed anche l’evenienza di elementi positivi tali da consentire il giud prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, COGNOME, R 264602) – può fare ragionata applicazione del principio di gradualità nell’ finalizzato alla concessione, al contempo, puntuale e proficua delle misu alternative alla detenzione.
3.2. Degli esposti principi il giudice specializzato non ha fatto cor applicazione e ha reso una motivazione di rigetto contraddittoria.
E, difatti, sigilwa nella parte espositiva, nonostante gli elementi favore evidenziati dalla relazione trattamentale che conclude favorevolmente evidenziando che la condanna è giunta a dieci anni di distanza dal reato, contesto di evidente ricostruzione di vita improntata a concotte lecite, non discrete capacità introspettive che gli hanno consentito di riconoscere responsabilità personali e di prendere le distanze dalla risalente condotta ill il Tribunale di Sorveglianza ha concentrato in viikesclusiva la sua attenzione s precedenti condanne.
Il Tribunale, in definitiva, ha fondato il provvedimento di rigetto sul elemento dei reati commessi, facendo di essi una considerazione assoluta e ponendoli da soli a sostegno della decisione, senza considerazione adeguata d diversi altri fattori riguardanti l’evoluzione della personalità -del rico successiva alla consumazione della condotta sanzionata e senza fare una congrua valutazione delle risultanze indicate nella relazione dell’équipe.
Il Tribunale non ha fatto, dunque, buon governo del principio di dirit secondo cui «ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzio si deve tener conto del grado di consapevolezza e di rieducazione raggiunto da condanNOME, nonché dell’evoluzione della sua personalità successivamente al fatto, al fine di consentire un’ulteriore evoluzione favorevole e un otti reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 10586 dell’8/2/2019, COGNOME, Rv. 274993; Sez. 1, n. 33287 del 11/6/2013, COGNOME, Rv. 257001, Sez. 1, n. 13445 de 5/3/2013, Bonzeri, Rv. 255653).
L’ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio limitatamente all’affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio al Tribunale di sorvegli di Roma per nuovo esame che, libero negli esiti, sia ossequiante dei suindica principi.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente all’affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale sorveglianza di Roma.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 29 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr siden e