Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41888 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41888 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 25/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME ZONCU
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 19/06/2025 del Tribunale di sorveglianza di Roma udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19 giugno 2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXX, condannato per i reati di cui agli artt. 609bis comma 2 n. 2 e 609ter ultimo comma cod. pen., con sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Roma il 17.3.2022, irrevocabile il 2 febbraio 2023 e con pena detentiva residua di anni quattro, mesi sette e giorni tredici di reclusione (decorrenza della pena dal 6 febbraio 2023 e scadenza attualmente fissata al 5 febbraio 2027).
Il Tribunale, dopo aver ripercorso quanto emerge dalla relazione di sintesi aggiornata al 16.6.2025 e da quella del 3.3.2025, dato atto dell’ammissione dell’istante al lavoro esterno ex art. 21 Ord. pen., ripercorsa la storia personale del detenuto, rilevata l’offerta lavorativa, riferite le informazioni ottenute dalla Questura di Roma, respingeva l’istanza. Rilevava che, sebbene lo svolgimento del programma di giustizia riparativa costituisca un elemento positivo per la concessione dei benefici penitenziari, era comunque necessaria l’osservazione per un congruo periodo di tempo del condannato da parte dell’esperto ex art. 80 Ord. pen., al fine di stimolare l’analisi degli agiti delittuosi e verificare il percorso di revisione critica.
Osservava, sul punto, che il programma di giustizia riparativa, iniziato a soli dieci mesi dall’ingresso in Istituto e conclusosi due mesi dopo, aveva interrotto il processo di revisione critica, ritenuto superfluo dall’equipe sulla sola base delle generiche dichiarazioni di pentimento del detenuto.
Inoltre, tenuto conto dell’aggressività manifestata dallo stesso nel 2017 nei confronti dei suoi vicini di casa, il Tribunale reputava necessaria la prosecuzione dell’osservazione scientifica della personalità del detenuto e del trattamento intramurario per escludere il rischio di recidiva.
Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione XXXXXXX, per il tramite del
proprio difensore, articolando due motivi che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., deduce violazione della legge penale per avere il Tribunale tenuto conto della sola gravità del fatto, senza considerare la successiva evoluzione della personalità del condannato, quale desumibile dalle due relazioni di sintesi e dalla relazione comportamentale, dalla mancanza di collegamenti con ambienti criminali, dall’esito positivo del percorso di giustizia riparativa, dall’inserimento in un nucleo familiare unito, dalla concreta possibilità di svolgere attività lavorativa in caso di accoglimento dell’istanza, dalla grande distanza temporale dal fatto, dall’avvenuta espiazione di una parte consistente della pena inflitta. Ad avviso del ricorrente, non considerando gli elementi positivi menzionati, il Tribunale ha violato l’art. 47 Ord. pen., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, avendo omesso di valorizzare adeguatamente il percorso di revisione critica effettuato con successo dal condannato, che risulta, in tal modo, svalutato rispetto alla considerazione della gravità del reato commesso e alla sua risalenza nel tempo.
Con il secondo motivo di ricorso, censura l’ordinanza in relazione alle argomentazioni svolte con riferimento alla interruzione del processo di revisione critica, collegato al fruttuoso svolgimento del programma di giustizia riparativa, nonchØ in relazione al rischio di recidiva desunto dal precedente penale per il delitto di lesioni aggravate nonostante si riferisca a fatti precedenti a quelli per i quali Ł in espiazione la pena. In particolare, lamenta la mancanza di motivazione, dovendo ritenersi meramente apparente quella posta a fondamento della decisione. Osserva che il programma di giustizia riparativa non si Ł sostituito all’osservazione della personalità, che Ł evincibile dalle relazioni di sintesi, e relativa ad un ampio periodo.
Denuncia, altresì, la contraddittorietà della motivazione laddove valuta positivamente il percorso di giustizia riparativa, ma, al contempo, ritiene interrotto il percorso di revisione critica, osservando che all’esito del programma di giustizia riparativa non vi Ł stata ulteriore progressione trattamentale, nonostante sia stato ammesso al lavoro esterno, abbia tenuto regolari colloqui con la psicologa ed il funzionario giuridico pedagogico, abbia partecipato alle attività trattamentali. Infine, ha osservato che il Tribunale ha errato nel desumere il rischio di recidiva da un fatto risalente all’anno 2017 e, quindi, prima dello svolgimento del procedimento per il quale oggi Ł in corso l’esecuzione della pena, in relazione al quale, peraltro, era stata concessa la sospensione condizionale della pena.
Con memoria del 10.9.2025, il difensore ha depositato motivi aggiunti. Ha sottolineato l’erroneità della motivazione addotta anche in riferimento al programma di giustizia riparativa conclusosi con esito positivo. Ha rilevato come la finalità dell’istituto della giustizia riparativa, quale desunta dalla Relazione illustrativa alla riforma Cartabia, sia quella di promuovere nell’autore dell’offesa <> in tal modo, consentendo di avviare un percorso di ricostruzione dei rapporti con la comunità.Ha osservato come, anche sotto tale profilo, la valutazione del Tribunale di Sorveglianza sia erronea ed illogica in quanto in contrasto con il percorso di autoanalisi e di riflessione effettuato dal condannato effettuato con l’ausilio di un’equipe di esperti.
Ha aggiunto, altresì, che la valutazione della condanna per il delitto di lesioni come ostativa risulta ugualmente non adeguatamente argomentato anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ritenuto che la prevalenza data agli elementi del
passato a scapito dei progressi compiuti deve costituire oggetto di specifica motivazione.
3. Il Sostituto Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Pur riscontrando una argomentazione articolata, ha osservato l’elemento negativo costituito da una condotta di reato risalente al 2017, Ł stato valutato come ostativo con una motivazione fragile e che l’interruzione della osservazione della personalità svolta ai sensi dell’art. 80 ord. pen. Ł frutto di una scelta del GOT e non di una condotta del condannato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato.
2. Giova premettere che la misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale Ł subordinata a determinate condizione ovvero all’entità della pena da espiare, anche come residuo di maggiore pena, alla valutazione prognostica in ordine alla efficacia rieducativa della misura e alla prognosi favorevole in ordine alla idoneità della misura a prevenire il pericolo di recidiva. Alla base di tali giudizi, il Tribunale deve porre i risultati dell’osservazione della personalità del condannato effettuata dal Gruppo di osservazione e trattamento dell’istituto carcerario, ove l’istante sia detenuto, o dall’UEPE ove egli sia in libertà.
L’esame della personalità del condannato costituisce giudizio composito che deve tenere conto del quadro giudiziario ovvero della gravità del reato, dell’entità della pena da espiare, dei procedimenti pendenti, nonchØ della condotta successiva al reato, dal quale desumere se il condannato abbia quantomeno avviato un processo di revisione critica della propria condotta che consenta di prevedere un superamento delle scelte criminali ed un riavvicinamento a valori sociali condivisi. Questa Corte ha sottolineato la rilevanza di tale secondo profilo osservando come <>(Sez. 1, n. 43863 del 23.10.2024, Rv 287151-01).
D’altro canto, il Tribunale, nella propria valutazione, può certamente reputare necessario un ulteriore periodo di osservazione oppure una maggiore gradualità nella concessione delle misure premiali quando il reato commesso sia di particolare gravità o emergano elementi tali da far ritenere che il condannato abbia una maggiore possibilità di ricadere nel crimine in ragione del contesto familiare o sociale nel quale torna ad inserirsi in libertà o dell’assenza di serie prospettive lavorative. (Sez. 1, n. 22443 del 17.1.2019, Rv 276213-01).
3. Tanto premesso, si osserva che nell’operare la propria valutazione complessiva il Tribunale di Sorveglianza ha riportato sinteticamente i risultati dell’osservazione condotta in
istituto sino a pochi giorni prima della decisione, dalla quale si evince che il ricorrente <>, che egli Ł apparso <>, che ha partecipato in modo assiduo al progetto dedicato agli autori di violenza sessuale, che ha svolto il programma di giustizia riparativa culminato positivamente sia per l’agente sia per la vittima, che Ł stato ammesso al lavoro esterno. Inoltre, ha riferito in ordine alla condizione familiare, alla concreta possibilità di una attività lavorativa a tempo indeterminato, dell’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
Nonostante i positivi esiti della valutazione, il Tribunale ha ritenuto necessario un ulteriore periodo di osservazione da parte dell’esperto ex art. 80 Ord. pen., avendo valutato che il programma di giustizia riparativa, per quanto espletato con successo, non possa sostituire il lavoro di stimolo dell’analisi degli agiti delittuosi attraverso il confronto con le emergenze processuali, e ritenendo necessario verificare il grado di revisione critica raggiunto non potendo ritenersisufficienti le ‘generiche dichiarazioni di pentimento’.
Si osserva come la motivazione addotta a supporto del rigetto dell’istanza sia, da un lato, lacunosa, dall’altro contraddittoria.
Lacunosa, in quanto non consente di evincere le ragioni per le quali l’osservazione effettuata non sia sufficiente a dimostrare la revisione critica delle azioni commesse nØ le ragioni per le quali si reputa necessaria una valutazione specialistica ex art. 80 Ord. pen., nØ di quale natura. Non sono enunciati, infatti, i motivi per i quali il Tribunale ha ritenuto di disattendere la valutazione dell’equipe in ordine alla superfluità del percorso di osservazione, svalutando la dimostrazione di <>, nØ, d’altro canto, le ragioni per le quali l’assidua partecipazione al progetto di gruppo ‘The second way’ rivolto agli autori di reati di violenza sessuale, e, quindi, il trattamento psicologico cui Ł finalizzato non rilevi, almeno in parte, ai fini della revisione critica del propri agiti.
Contraddittoria, in quanto apparentemente in contrasto con quanto in precedenza enunciato in ordine agli esiti delle attività trattamentali svolte. Dall’ordinanza si evince che il detenuto Ł stato ammesso al lavoro esterno nel programma di trattamento del 10.10.2024, approvato dal magistrato di sorveglianza il 5.12.2024, ammissione che, in base al disposto dell’art. 13 Ord. pen. presuppone l’osservazione scientifica della personalità del soggetto. Tenuto conto che l’ammissione al lavoro Ł del dicembre 2024, deve, quindi, ritenersi che l’osservazione scientifica si sia protratta almeno sino a quella data. Non Ł dato comprendere, quindi, le ragioni per le quali il Tribunale abbia ritenuto sospesa l’osservazione scientifica e, quindi, necessario proseguirla.
Analogamente, la valutazione sulla opportunità di proseguire l’osservazione scientifica della personalità al fine di ovviare al pericolo di recidiva desunto dal precedente per lesioni aggravate pare apodittica, non avendo il Tribunale esplicitato le ragioni per le quali il lasso di tempo trascorso dal fatto (2017) e il percorso di rieducazione condotto in istituto in relazione alla vicenda processuale per la quale Ł in corso l’esecuzione della pena, non siano sufficienti a superare anche il rischio connesso a tale reato, per il quale, peraltro, l’imputato ha beneficiato della sospensione condizionale della pena. D’altro canto, manca nell’ordinanza un’analisi del fatto per il quale Ł in corso l’espiazione della pena, dalla quale possa desumersi, al di là dell’oggettiva gravità del reato, una particolare capacità criminale del condannato e la necessità di uno specifico percorso, ulteriore rispetto a quello già effettuato.
La motivazione pare, altresì, infine, carente laddove non prende in considerazione, sia pure per negarne motivatamente l’incidenza, lo svolgimento del percorso di giustizia riparativa rispetto alla prognosi sul pericolo di recidiva e sulla efficacia rieducativa della misura alternativa invocata, tenuto conto del fatto che l’art. 13 comma 4 Ord. pen. prevede un ‘favore’ dell’ordinamento rispetto ai programmi di giustizia riparativa nei confronti dei condannati e degli internati.
5.Deve, inoltre, osservarsi che la necessità di prosecuzione del periodo di osservazione da parte dell’esperto ex art. 80 Ord. pen., oltre che non adeguatamente argomentato, non essendo state esplicitate le ragioni per le quali l’ammissione di responsabilità unitamente al percorso riparativo non siano sufficienti indici di revisione critica dell’agito, viene riferita come conseguenza di una scelta del Gruppo di osservazione e trattamento e non come effetto di un rifiuto del detenuto, sicchØ, anche rispetto a tale evidenza non Ł dato comprendere come ciò possa aver influito sulla valutazione di presa di consapevolezza da parte del detenuto degli errori commessi.
6.Alla luce delle considerazioni esposte, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma perchØ, libera nella determinazione finale, rivaluti l’istanza alla luce dei principi enunciati e colmi le lacune motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così Ł deciso, 25/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.