Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7908 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7908 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RECANATI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha concesso a NOME COGNOME la detenzione domiciliare ed ha rigettato l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali con riferimento alla pena di anni uno di reclusione inflitta dal Tribunale di Macerata con sentenza in data 01/03/2022 per i reati di cui agli artt. 646 e 393 cod. proc. Pen.
NOME propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, per lamentare contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e la violazione del principio del favor libertatis: il ricorrente, che si è sempre ritenuto estraneo ai reati per i quali è intervenuta condanna, è soggetto incensurato cui tuttavia non . sono stati concessi i benefici di legge; il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha respinto l’istanza di affidamento in prova pur ricorrendone i presupposti di legge, e motivando sul mancato risarcimento che, per giurisprudenza della Corte di legittimità, non costituisce presupposto per la concessione della misura richiesta. Con memoria successivamente depositata la Difesa ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perchè basato principalmente su motivi articolati sul piano del merito, non consentiti in questa sede.
Va ricordato che l’affidamento in prova al servizio sociale richiede che, attraverso la partecipazione all’opera di rieducazione, sia positivamente avviato quel processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante; inoltre, l’affidamento in prova richiede il giudizio, ulteriore, di idoneit della misura al raggiungimento della completa emenda, in base al livello dei progressi compiuti nel trattamento. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici, il giudizio sull’idoneità o meno a raggiungere tale risultato finale, delle varie misure alternative (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375).
Nel caso di specie, nessuno dei superiori principi risulta violato.
Il Tribunale ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di escludere l’applicabilità dell’affidamento in prova al servizio sociale, con un discorso giustificativo privo di mende, correttamente incentrato sulla valutazione complessivamente negativa della personalità del condannato, desunta dai plurimi pregiudizi di F:ulimeni (fino al 2021, per circonvenzione di incapace e violazione degli obblighi famigliari, falso, truffa, violenza privata), la mancanza di attività risocializzante, l’omesso risarcimento del danno e l’assenza di disponibilità alla riparazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili
di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 30/11/2023