Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26854 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26854 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a GALLARATE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 14 dicembre 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma ‘ha rigettato l’istanza, proposta da NOME COGNOME, intesa all’ammissione alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla porzione residua (di tre anni, sette mesi e ventotto giorni) della pena detentiva di dodici anni, un mese e ventisette giorni di reclusione, inflittagli per aver commesso, fino al 2009, i reati di truffa, fals appropriazione indebita, ricettazione, evasione, usura, associazione a delinquere.
Ha, in proposito, valorizzato le negative informazioni acquisite in ordine alla personalità del condannato il quale, gravato da numerosi pregiudizi definitivi per reati di varia natura, perpetrati anche in forma associativa e con modalità violente, si è visto revocare l’autorizzazione al lavoro esterno per violazione delle relative prescrizioni e, da ultimo, ha riportato una sanzione disciplinare per irregolare condotta carceraria che gli è valsa anche il rinvio a giudizio in sede penale.
Ha, sotto altro aspetto, rilevato che COGNOME è soggetto dall’attitudine lavorativa non affidabile e, pur avendo mostrato, di recente, sintomi di una riflessione sul suo passato deviante, non appare ancora in grado di gestire la spinta antisociale che ne ha connotato, in passato,COGNOME ed aggiunto che, pur apprezzandosi la sua recente inclinazione verso rinnovate progettualità affettive e lavorative, egli debba reputarsi, anche in considerazione della significativa durata della pena da espiare, privo delle risorse richieste per avviare in ambiente non contenitivo una misura che richiede mature capacità di autogestirsi in vista del raggiungimento degli obiettivi di un percorso complesso.
2. NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO Accorretti, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza adottato il provvedimento impugnato sulla base di una valutazione incongrua e parziale degli elementi a sua disposizione e, in particolare, senza tenere debitamente conto: del parere favorevole all’accesso alla misura alternativa alla detenzione espresso dai competenti organi dell’amministrazione penitenziaria; del positivo contegno da lui serbato nel recente periodo (da settembre 2022 a marzo 2023) trascorso in regime di detenzione domiciliare, durante il quale ha, per di più, fruito dell’autorizzazione ad allontanarsi dall’abitazione per svolgere attività lavorativa; dell’epoca, remota, dei reati da lui commessi, peraltro in realtà territoriali distanti da quella in cui egli dovrebbe essere GLYPH sottoposto TARGA_VEICOLO all’invocata GLYPH misura GLYPH alternativa GLYPH alla GLYPH detenzione;
dell’archiviazione, in sede penale, del procedimento relativo all’episodio che ha determinato la revoca dell’autorizzazione al lavoro esterno; della peculiarità, riconosciuta dal Procuratore generale territoriale all’atto di concludere per la sua ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale, della vicenda per cui egli è stato rinviato a giudizio.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
L’affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell’osservazione della personalità deF condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l’adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla rísocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato.
Il giudizio in merito alla ammissione all’affidamento si fonda, dunque, sull’osservazione dell’evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l’indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell’art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l’affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del
07/10/2010, COGNOME, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, COGNOME, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, NOME, Rv. 202413).
Se il presupposto dell’emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall’art. 47ter legge 26 luglio 1975, n. 354 – ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745).
Il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull’efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispetto a pene di contenuta durata.
Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l’apprezzamento in ordine all’idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative – alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) – e l’eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto.
Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio.
Scrutinata alla luce di tali principi, l’ordinanza impugnata supera senz’altro il vaglio di legittimità.
Il Tribunale di sorveglianza, invero, dopo aver preso le mosse dal vissuto criminale di COGNOME, ne ha analizzato l’evoluzione della personalità, traendo spunto dal contegno da lui tenuto in occasione dell’ammissione alla detenzione domiciliare e, quindi – a seguito della revoca di tale misura alternativa, conseguente alla sopravvenienza di altro titolo detentivo – una volta ammesso al lavoro esterno.
Ha dato atto degli elementi positivi, indicati anche dagli operatori penitenziari, e vagliato l’opportunità lavorativa offertagli dalla compagna, della quale ha stimato la circoscritta attitudine risocializzante.
Ha, in conclusione, ritenuto che l’ambivalenza delle informazioni raccolte e la persistenza, anche in epoca prossima all’attualità, di segnali allarmanti – quali la violazione delle prescrizioni che ha dato la stura alla revoca dell’autorizzazione al .lavoro esterno e l’illecito disciplinare che ha sortito strascichi in sede penai 45 ,,,.
oltre che la tendenza a minimizzare le proprie condotte devianti o, comunque, irregolari – che concorrono con altri, di tenore positivo, dei quali, come detto, ha dato compiutamente conto, supportino un giudizio complessivo di inidoneità di una misura alternativa, quale l’affidamento in prova al servizio sociale, la cui attuazione è rimessa, in larga parte, all’autogestione del condannato, a garantire il raggiungimento dell’obiettivo rieducativo.
Tanto ha fatto, in ossequio al riconoscimento al Tribunale di sorveglianza, per conforme e condiviso indiritto ermeneutico, della facoltà di ritenere, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto ed in ossequio al principio di progressione trattamentale, la necessità di un ulteriore periodo di osservazione e dello svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 276213 – 01).
A fronte di un percorso argomentativo lineare e coerente, perché frutto di ineccepibile apprezzamento delle evidenze disponibili, il ricorrente articola, per contro, rilievi critici di marcata fragilità che, nell’insistere sulla rilettura, in c a lui favorevole, delle emergenze istruttorie, non riescono ad enucleare, nel provvedimento impugnato, precipui profili di manifesta illogicità o contraddittorietà e si risolvono, pertanto, nello sterile richiamo ad enunciati che, pur astrattamente pertinenti, non incidono minimamente sulla sua tenuta razionale.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24/05/2024.