Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25971 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25971 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Ecuador il 07/05/1994;
avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 25/03/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata limitatamente alla istanza di semilibertà.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell’interesse di NOME COGNOME Leon COGNOMEattualmente detenuto in espiazione della pena presso la casa circondariale di Busto Arsizio), con riferimento alla pena di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Genova in data 10 dicembre 2024, relative alle condanne inflittegli per rapina aggravata e favoreggiamento della prostituzione.
1.1. La medesima ordinanza, inoltre, ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. in considerazione della entità della pena residua superiore ad anni due e del fatto che è in espiazione la condanna per uno dei reati ricompresi nell’art. 4-bis 1.354/75.
1.2. Il Tribunale di sorveglianza, con riferimento alla richiesta di affidamento in prova, ha osservato che essa era ancora prematura in considerazione della pendenze a carico del predetto (per rapina aggravata, lesioni, percosse e minacce), dell’ambiente domestico non idoneo (considerato che la rapina aggravata per la quale NOME COGNOME Leon sta espiando la pena era stata commessa in concorso con un cugino) e della necessità di un approfondimento della osservazione inframuraria con particolare riguardo ai fattori criminogeni posti alla base dei reati e, specificamente, all’eventuale sussistenza di una condizione di dipendenza da sostanze, vista anche la superficialità manifestata dal condannato in ordine alle motivazioni che lo hanno indotto a delinquere.
Avverso la predetta ordinanza il detenuto, per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc., insistendo per il s annullamento.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 47 Ord. pen. ed il vizio di motivazione illogica e contraddittoria poiché, a suo parere, il Tribunale di sorveglianza ha respinto la richiesta di affidamento senza tenere conto delle positive risultanze dell’osservazione della personalità e dando rilievo alle pendenze risultanti a suo carico senza tenere conto del fatto che esse, sono
precedenti alla rapina per la quale sta espiando la pena. Inoltre, la inidoneità del contesto familiare si fonda sulla erroneità delle informazioni inviate dalle autorità di pubblica sicurezza dato che i genitori del ricorrente sono entrambi incensurati.
2.2. Con il secondo motivo NOME COGNOME Leon deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio di omessa motivazione rispetto alla richiesta subordinata di ammissione al regime di semilibertà ex art. 50 Ord. pen. in ordine alla quale il Tribunale di sorveglianza non si è pronunciato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso (che non ha investito la declaratoria di inammissibilità della richiesta di detenzione domiciliare) è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Con riferimento al primo motivo deve rammentarsi che, con la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali (Sez. 1, 04/03/1999, COGNOME, Rv 213062) nelle pendenze processuali (Sez. 1, cit.) nelle informazioni di polizia (Sez. 1, 11/03/1997, COGNOME, Rv. 207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione in modo che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell’ombra.
Certamente nel giudizio prognostico concernente la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, devono essere valutati anche i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a carico dell’interessato, al fine di pervenire ad una valutazione di fronteggiabilità della pericolosità sociale
residua con gli strumenti dell’istituto indicato. Del resto, poiché non esiste una sorta di presunzione generale di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma al contrario devono sussistere elementi positivi sulla base dei quali il giudice possa ragionevolmente “ritenere” che l’affidamento si riveli proficuo, appare evidente che – in relazione agli obbiettivi di rieducazione e di prevenzione propri dell’istituto – la reiezione dell’istanza di affidamento può considerarsi validamente motivata anche sulla sola base delle informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, quando esse, lungi dal dimostrare elementi certi del genere anzidetto, pongano in luce, al contrario, la negativa personalità dell’istante (Sez. 1, 27/07/1992 n. 2762). In questo ambito, tuttavia, numerosi sono gli altri fattori da valutare per giungere al giudizio prognostico cui prima si è fatto cenno: l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l’adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante.
Nel caso in esame l’ordinanza impugnata non ha basato la decisione unicamente sulla gravità del reato commesso (rapina aggravata), ma – con motivazione adeguata e non manifestamente illogica – ha preso in considerazione anche le risultanze dell’osservazione inframuraria, dalla quale non è ancora dato apprezzare l’inizio di un serio processo di revisione critica ad opera del condannato e, comunque, di distacco dai quei disvalori che lo hanno portato a delinquere ed a cui sembrano connesse le pendenze risultanti a suo carico per rapina aggravata e lesioni (del 13 agosto 2022) e percosse e minacce (del gennaio 2024).
3.1. Inoltre, è stata evidenziata la non idoneità dell’ambiente familiare dando rilievo al fatto che il reato per il quale l’odierno ricorrente sta espiando la pena è stato commesso con un cugino, senza invece – come sostenuto nella impugnazione – fare riferimento ai genitori del condannato.
3.2. Ne consegue che il ricorrente, pur lamentando l’erronea applicazione dell’art. 47 Ord. pen. e il vizio di motivazione e la violazione di legge, sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità, poiché vorrebbe pervenire a differente valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo.
4. Il secondo motivo è parimenti infondato; invero, la richiesta di semilibertà
è stata avanzata dal difensore dell’odierno ricorrente soltanto con una memoria depositata in prossimità della udienza e non con la originaria istanza, di talché
non è stato possibile lo svolgimento – rispetto alla attività lavorativa prospettata dal condannato – dei necessari distinti accertamenti, che sono differenti rispetto
a quelli previsti per l’affidamento in prova, con la conseguenza che legittimamente il Tribunale di sorveglianza si è pronunciato soltanto
sull’affidamento in prova e sulla detenzione domiciliare (vedi, in fattispecie assimilabile, Sez. 1, n. 16822 del 20/12/2022, dep. 2023, Rv. 284500 – 01).
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2025.