Affidamento in Prova: Quando la Gravità del Reato e il Mancato Pentimento Chiudono le Porte alla Libertà
L’affidamento in prova al servizio sociale rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento per favorire il reinserimento sociale del condannato. Tuttavia, la sua concessione non è automatica e dipende da una valutazione complessa da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questa valutazione, sottolineando come la gravità del reato commesso e la mancanza di un sincero pentimento possano costituire ostacoli insormontabili. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Misura Alternativa dopo un Tentato Omicidio
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un uomo condannato per il tentato omicidio di un collega di lavoro. Dopo aver scontato una parte della pena in carcere e agli arresti domiciliari, l’uomo ha richiesto al Tribunale di Sorveglianza di poter accedere all’affidamento in prova al servizio sociale per la pena residua.
Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta. La decisione si basava su diversi elementi: la particolare gravità del fatto, le modalità con cui era stato commesso e l’assenza di prove concrete che dimostrassero un cambiamento positivo nella personalità del condannato e una diminuzione della sua pericolosità sociale. Il Tribunale aveva ipotizzato la presenza di disturbi comportamentali e di un possibile abuso di sostanze stupefacenti, tali da rendere il soggetto incapace di controllare la propria aggressività.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Contro questa decisione, il condannato ha proposto ricorso in Cassazione. La difesa ha sostenuto che il Tribunale avesse basato il proprio diniego su mere supposizioni (i disturbi comportamentali e l’abuso di sostanze) non supportate da alcuna indagine specifica. Secondo il ricorrente, il comportamento tenuto nei quattro anni successivi al reato, tra carcere e arresti domiciliari, avrebbe invece dimostrato l’assenza di inclinazioni violente, smentendo le ipotesi del Tribunale.
In sostanza, il ricorso mirava a ottenere una riconsiderazione dei fatti e della personalità del condannato, evidenziando un presunto errore di valutazione da parte dei giudici di merito.
L’Affidamento in Prova e i Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici supremi hanno ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che il suo compito non è quello di riesaminare i fatti e fornire una nuova valutazione, ma solo di controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della decisione impugnata sia logica e non contraddittoria.
Nel caso specifico, il ricorso non denunciava una palese illogicità nella motivazione del Tribunale, ma chiedeva di fatto alla Cassazione di esprimere un giudizio diverso e più favorevole sulla gravità del reato e sulla personalità del ricorrente, un’operazione che esula dalle sue competenze.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto la decisione del Tribunale di Sorveglianza immune da vizi. La valutazione sulla gravità del fatto commesso – un tentato omicidio – e sull’inidoneità dell’affidamento in prova a contenere l’aggressività del soggetto e a prevenire future ricadute non è stata giudicata illogica. Anzi, è stata considerata ben fondata su elementi concreti: il rilevante grado di violenza manifestata nell’azione delittuosa e la sua sostanziale gratuità.
Inoltre, la Cassazione ha sottolineato come il ricorso non avesse adeguatamente affrontato tutti i punti della motivazione del Tribunale. Quest’ultimo, infatti, aveva negato la misura alternativa anche per l’assenza di iniziative risarcitorie nei confronti della vittima e per l’insufficienza del sentimento di vergogna e pentimento. Il pentimento, secondo i giudici, era apparso solo superficiale e non supportato da azioni concrete che ne dimostrassero l’autenticità. Per questi motivi, il Tribunale aveva correttamente ritenuto necessaria una più approfondita osservazione della personalità del condannato prima di poter considerare misure alternative alla detenzione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale: per ottenere l’affidamento in prova, non è sufficiente mantenere una buona condotta durante la detenzione. Il giudice deve compiere una valutazione prognostica complessiva, che tenga conto della gravità del reato, delle sue modalità, della personalità del condannato e del suo percorso di revisione critica. L’assenza di un sincero e concreto pentimento, dimostrato anche attraverso gesti riparatori verso la vittima, può essere un elemento decisivo per negare il beneficio. La decisione conferma l’ampia discrezionalità del Tribunale di Sorveglianza in questo ambito, il cui giudizio, se logicamente motivato, non può essere messo in discussione in sede di legittimità.
È sufficiente la buona condotta in carcere per ottenere l’affidamento in prova?
No, secondo questa ordinanza, la buona condotta non è sufficiente, specialmente a fronte di un reato di particolare gravità. Il giudice deve valutare anche altri elementi, come l’assenza di pericolosità sociale e un sincero percorso di pentimento, che può essere dimostrato anche da iniziative risarcitorie.
Cosa può fare la Corte di Cassazione quando si impugna un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza?
La Corte di Cassazione può solo verificare la presenza di violazioni di legge o di vizi della motivazione (come illogicità o contraddittorietà). Non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla gravità dei fatti o sulla personalità del condannato.
Perché il mancato risarcimento alla vittima è stato considerato rilevante?
Il mancato risarcimento e l’assenza di altre iniziative a favore della vittima sono stati interpretati come indicatori di un pentimento solo superficiale e di un’insufficiente riflessione sul reato commesso, elementi che contrastano con la concessione di una misura alternativa come l’affidamento in prova.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41034 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41034 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a APRILIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 16 maggio 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la sua richiesta di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale per l’espiazione di una pena residua relativa ad un reato di tentato omicidio in danno di un collega di lavoro, per la gravità del fatto, le sue modalità e l’assenza di elementi da cui dedurre la sopravvenuta affidabilità del soggetto e l’assenza di pericolosità sociale;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, per avere il Tribunale respinto la richiesta ipotizzando la sussistenza di disturbi comportamentali tali da renderlo incapace di frenare la propria aggressività, e di un abuso di sostanze stupefacenti, che non sono stati accertati con apposite indagini, che il Tribunale avrebbe dovuto disporre, mentre il comportamento tenuto nei quattro anni successivi al fatto, trascorsi in carcere per un anno e sei mesi e agli arresti domiciliari sino ad oggi, dimostra l’assenza di simili disturbi o di una inclinazione alla violenza o all’abuso di sostanze alteranti;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione della gravità del reato per il quale il ricorrente sta espiando la pena, che non viene negata, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556);
ritenuto che il ricorso sia inammissibile anche perché non si confronta integralmente con l’ordinanza, che ha respinto la richiesta anche per l’assenza di iniziative risarcitorie verso la vittima e l’insufficienza del sentimento di vergogna e di pentimento per il reato commesso, affermando la necessità di una più approfondita osservazione tecnica della personalità del ricorrente;
ritenuto che la valutazione della gravità del fatto commesso, e della inidoneità della misura richiesta sia a contenere l’aggressività manifestata dal ricorrente in quella occasione, sia a prevenire possibili ricadute in atti di violenza, non sia illogica, stante il rilevante grado di violenza manifestato e la sua sostanziale gratuità, e stante il solo superficiale pentimento affermato, ma non dimostrato da iniziative risarcitorie;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr sident