Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2663 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2663 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MONTEROTONDO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugNOME, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza di affidamento avanzata da COGNOME NOME.
Ricorre COGNOME NOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugNOME, denunciando il vizio della motivazione.
2.1. Il difensore ha depositato memoria con la quale insiste per la fondatezza.
Il ricorso è inammissibile.
3.1. La giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che «ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condanNOME, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, COGNOME, Rv. 264602).
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, e, qui dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013 dep. 2014, Naretto, Rv. 258402), pur essendo necessario ancorare tale prognosi a dati fattuali obiettivi quali, ad esempio, l’avvio del reinserimento social mediante permessi premio, mediante i quali è possibile saggiare l’affidabilità del condanNOME.
Si è in proposito chiarito che «prima di ammettere il condanNOME a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri
esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad ade alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, specie se il commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e del verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello» (Sez. 1 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037).
3.2. Con riguardo all’affidamento al servizio sociale il Tribunale sorveglianza ha logicamente fatto riferimento alla relazione di sintesi dell’Is di detenzione che ha elaborato un piano di trattamento solo intramurario, dando atto della regolarità del comportamento e dell’impegno.
Il ricorso è inammissibile perché si limita a non condividere le motiva conclusioni del Tribunale di sorveglianza che evidenzia la necessità di proced a una graduale concessione dei benefici penitenziari allo scopo di verificar serietà del percorso di risocializzazione che risulta indiziariamente rapprese dalla dichiarazione del condanNOME di avere compreso il disvalore dei prop comportamenti, ma che richiede una puntuale e obiettiva verifica della serietà tale manifestato convincimento mediante la graduale concessione di benefici specificamente caratterizzati dalla ripresa di contatto con l’ambiente sociale carcerario, benefici che, però, sono stati giudicati prematuri e inadegua percorso di socializzazione secondo una prospettiva individualizzata.
3.3. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della cau di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente