Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38283 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38283 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso proposto da NOME e l’ordinanza impYgnat
Ritenuto che le censure articolate nell’unico motivo di impugna:ione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecita io, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche.
1.1. E’ pacifico in tema di affidamento in prova che, pur non )otendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata a pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del sogl petto, per la concessione delle misure alternative è, tuttavia, necessaria la valuta: one della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensatile, ai fini della valutazione sia dell’adeguatezza del beneficio alla risociàlizze :ione del condannato sia della idoneità a fronteggiare il pericolo di recidiva, l’esa ne anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elemeni positivi. Non può r4e194e4ersi, invece, pretendersi la prova che il soggetto abbia corn Auto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente cie, d; d risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo 1:ritico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924; Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278174).
Il Tribunale di sorveglianza, nell’esaminare le informazioni I e le relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato, lon , in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, ma è tenyto s Dltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vi dell’interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione a e istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell’interessato, secondo il critario d gradualità nella concessione di benefici penitenziari che governa l’amn’Issione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/3/2017, Arzu, Rv. 270016); detto criterio, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, r sponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cu, è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario specie quando risulta documentato un non irrilevante vissuto criminale (Sez. 1, n. 5689/99 del 18/11/199E; Foti, Rv. 212794).
1.2. L’ordinanza impugnata ha fatto buon governo degli ill istral: principi. Nell’ambito dei poteri di valutazione discrezionale in ordine alla cDnce,sione dei
benefici di cui al capo VI della legge 26.7.1975 n. 354, ha ritenuto il coi dannato non meritevole della concessione dell’affidamento in prova al servi r.io ciale per la concreta inidoneità del beneficio ad impedire la commissione di nu )vi fa :ti illeciti, oltre che ad agevolare il reinserimento sociale, ragionevolment apprezzando come elementi fondanti la prognosi negativa non solo la particolare gravità dei fatti reato, ma soprattutto l’epoca recente in cui erano stati commessi (‘, iolazione degli artt. 73 e 80, comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990) ed il collegamento di NOME con ambienti di criminalità organizzata ed infine la necessità di ore liamente sperimentare la capacità di quest’ultimo di gestire gli spazi di libertà con l’esperienza premiale o il lavoro all’esterno.
Lungi dall’ignorarli, il Tribunale ha preso in esame i fattori positivi allega dalla difesa e riproposti in questa sede, e li ha ritenuti recessivi rispettc a quel di segno contrario /con argomentazioni non manifestamente illogicN le.
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità d ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese procl ssuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione ck Ila causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore de Ila Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca ;sa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.