Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23452 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23452 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI TECCO NOME nato a Termoli il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Campobasso del 09/01/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell’interesse di NOME COGNOME ,con riferimento alla condanna per tentato omicidio (da lui commesso 1’8 ottobre 2020) inflittagli dalla Corte di appello di Campobasso con sentenza del 15 settembre 2022; con lo stesso provvedimento, inoltre, è stata dichiarata la inammissibilità della domanda di concessione della detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. in considerazione della entità della pena residua superiore al limite di anni due.
Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo l’annullamento GLYPH della GLYPH ordinanza GLYPH impugnata GLYPH relativamente GLYPH al GLYPH diniego dell’affidamento in prova.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione dell’art. 47 I. 354/75 osservando che tale disposizione, ai fini della concessione dell’affidamento, non presuppone una completa emenda del condannato o una totale esclusione della sua pericolosità, ma piuttosto un comportamento non contrassegnato da condotte negative del condannato. Il Tribunale di sorveglianza, secondo il ricorrente, ha invece dato erroneamente rilievo alla mancanza di una prospettiva lavorativa ed al suo atteggiamento di chiusura rispetto al reato.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà ed illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata nella quale si è dato atto della assenza di precedenti penali a carico di NOME COGNOME, del rispetto delle prescrizioni nel corso degli arresti domiciliari e della sua dedizione agli anziani genitori per poi negare l’ammissione alla più ampia delle misure alternative alla detenzione a causa del mancato inizio di un processo di revisione critica rispetto al grave reato da lui commesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso (i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione) è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Al riguardo deve ricordarsi che attraverso la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale l’ordinamento ha inteso attuare una
forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di Sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali (Sez. 1, 04/03/1999, COGNOME, Rv 213062) nelle pendenze processuali (Sez. 1, cit.) nelle informazioni di polizia (Sez. 1, 11/03/1997, COGNOME, Rv. 207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione in modo che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell’ombra.
Certamente nel giudizio prognostico concernente la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, devono essere valutati anche i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a carico dell’interessato, al fine di pervenire ad una valutazione di fronteggiabilità della pericolosità sociale residua con gli strumenti dell’istituto indicato. Del resto, poiché non esiste una sorta di presunzione generale di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma al contrario devono sussistere elementi positivi sulla base dei quali il giudice possa ragionevolmente “ritenere” che l’affidamento si riveli proficuo, appare evidente che – in relazione agli obbiettivi di rieducazione e di prevenzione propri dell’istituto – la reiezione dell’istanza di affidamento può considerarsi validamente motivata anche sulla sola base delle informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, quando esse, lungi dal dimostrare elementi certi del genere anzidetto, pongano in luce, al contrario, la negativa personalità dell’istante (Sez. 1, 27/07/1992 n. 2762). In questo ambito, tuttavia, numerosi sono gli altri fattori da valutare per giungere al giudizio prognostico cui prima si è fatto cenno: l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l’adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante.
3. Nel caso in esame l’ordinanza impugnata non ha basato la decisione unicamente sulla gravità del reato commesso (tentato omicidio), ma – con motivazione adeguata e non manifestamente illogica – ha preso in considerazione anche le risultanze dell’indagine socio-familiare svolta dal competente UEPE che ha evidenziato l’assenza dell’inizio di un processo di revisione critica ad opera del
condannato e, comunque, di riflessione rispetto al reato commesso ed invece una vera e propria chiusura da parte di NOME COGNOME rispetto all’argomento.
Inoltre, è stata accertata l’assenza di una qualsiasi attività lavorativa e comunque socialmente utile, non essendosi l’odierno ricorrente reso concretamente disponibile a svolgere neppure un’attività di volontariato.
Ne consegue che NOME COGNOME, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità, poiché vorrebbe pervenire a differente valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2024.