Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15684 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15684 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NETTUNO il 26/05/1969 avverso l’ordinanza del 15/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15 gennaio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato NOME COGNOME
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza, in quanto ha ritenuto non essere ancora possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimento sociale in considerazione della gravità del reato, della mancanza di qualsiasi forma di resipiscenza del condannato nei confronti della vittima (anzi il condannato ha tentato una nuova aggressione nei confronti di questa dopo aver appreso di essere stato denunciato, e non ha risarcito in alcun modo il danno), dell’aver il condannato non ancora sperimentato un graduale accesso a spazi di libertà mediante permessi premio, della breve esperienza intramuraria dello stesso, ed ha concluso, pertanto, nel senso che la concessione della misura richiesta fosse ancora prematura.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore.
Con il primo motivo deduce violazione dell’art 178 cod. proc. pen. perchØ nell’udienza camerale il difensore aveva chiesto il rinvio della discussione, il procuratore generale si era opposto, ma poi nessun’altra attività era stata espletata; decidendo il merito, il Tribunale ha violato il principio che regola il contraddittorio tra le parti.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perchØ il percorso trattamentale di risocializzazione del condannato Ł abbondantemente iniziato, egli gode da tempo del beneficio del lavoro esterno, non si capisce da dove si possa desumere la persistenza della pericolosità sociale dello stesso dopo che egli ha scontato quattro anni in regime di arresti domiciliari e due anni di detenzione intramuraria, il fine pena Ł prossimo, l’istruttoria Ł parziale soltanto perchØ non Ł stato acquisito al fascicolo la relazione di sintesi e non sono stati chiesti controlli sull’attività lavorativa indicata; la gravità del fatto non bilancia in negativo i progressi di trattamentali che ha effettuato il ricorrente nel corso dell’espiazione.
Con requisitoria scritta il PG, NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con nota scritta il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale ed insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Il primo motivo, che deduce violazione dell’art 178 cod. proc. pen., Ł manifestamente infondato.
La difesa del condannato ha ricevuto avviso di udienza ed ha partecipato alla discussione orale davanti al Tribunale di sorveglianza.
La circostanza che in tale discussione il difensore del condannato non abbia preso posizione sul merito del giudizio, ma si sia limitato a chiedere al Tribunale di disporre un rinvio della decisione per le motivazioni che sono ben indicate nell’ordinanza impugnata (che evidenzia anche che si trattava della seconda richiesta di rinvio e che le motivazioni dell’istanza di rinvio palesavano un intento ostruzionistico) non precludeva il dispiegamento della potestà decisoria del Tribunale di sorveglianza, perchŁ non c’Ł nessuna norma processuale che impedisca al giudice di introitare l’istanza in decisione se la difesa del condannato, che ha avuto la possibilità di concludere nel merito, non si giovi di tale facoltà.
Ciò che rileva ai fini di cui all’art. 178 cod. proc. pen. Ł che la parte sia stata messa in condizione di concludere (v., con riferimento alle conclusioni del Procuratore generale, Sez. 2, n. 24629 del 02/07/2020, COGNOME, Rv. 279552 – 01), non che essa si sia avvalsa di tale facoltà.
2. Il secondo motivo Ł infondato.
Il ricorso deduce che il percorso trattamentale di risocializzazione Ł iniziato da tempo e che la gravità del fatto non bilancia in negativo i progressi di trattamentali che ha effettuato il ricorrente, ma l’argomento Ł infondato, perchŁ l’ordinanza impugnata ha spiegato in modo compiuto, con motivazione che sfugge a censure di manifesta illogicità, che i progressi trattamentali del ricorrente sono soltanto parziali e rivelano un processo di revisione critica non realmente avviato, perchØ riguardano le conseguenze del crimine sulla sfera privata e familiare del condannato, ma non includono in alcun modo un atteggiamento compassionevole nei confronti delle conseguenze riportate dalla vittima del reato (oggetto di una spedizione punitiva effettuata dal ricorrente in concorso con altri, che si Ł sostanziata nello scagliare l’autovettura della vittima fuori dalla carreggiata stradale, nel colpirla con calci e pugni, con la conseguenza che la stessa Ł stata ricoverata in terapia intensiva ed ha avuto bisogno della ventilazione per respirare), nŁ forme di resipiscenza e di risarcimento del danno nei confronti della stessa.
L’ordinanza impugnata ha, pertanto, fondato la decisione su parametri di valutazione della
concedibilità o meno di una misura alternativa che sono stati scrutinati positivamente dalla giurisprudenza di legittimità, quali la gravità del reato commesso (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278174 – 01), il ripudio delle condotte devianti passate (Sez. 1, n. 10586 dell’08/02/2019, COGNOME, Rv. 274993- 01), l’inizio di un percorso di revisione critica del proprio passato (Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 – 01), il risarcimento dei danni alle vittime del reato (Sez. 1, Sentenza n. 39266 del 15/06/2017, COGNOME, Rv. 271226 – 01).
Il ricorso deduce che il condannato non Ł pericoloso perchŁ Ł in espiazione da un periodo ormai lungo e, dopo l’ingresso in carcere, Ł stato ammesso al beneficio del lavoro esterno, ma l’argomento Ł manifestamente infondato, perchŁ le valutazioni che ex art. 47 ord. pen. il Tribunale di sorveglianza deve effettuare nel decidere sull’affidamento in prova sono due: che non esista un pericolo di recidiva (‘assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati’) e che l’affidamento sia utile per il reinserimento sociale del condannato (‘contribuisca alla rieducazione del reo’). Le prognosi non sono alternative, ma cumulative, in quanto devono essere entrambe positive perchØ il condannato venga ammesso a questo tipo di espiazione della pena, per cui l’accertamento della pericolosità residua del condannato non Ł l’unico criterio di valutazione della concessione o meno di una misura alternativa.
Il ricorso deduce che l’istruttoria Ł stata soltanto parziale perchØ non Ł stata acquisita al fascicolo la relazione di sintesi e non sono stati chiesti controlli sull’attività lavorativa indicata, ma l’argomento Ł manifestamente infondato, perchŁ l’ordinanza impugnata cita sia la relazione di sintesi che la relazione ex art. 80 ord. pen. e riferisce in ordine alla idoneità del domicilio; la circostanza che non siano stati effettuati controlli sull’attività lavorativa proposta dal condannato non Ł conferente con il percorso logico dell’ordinanza impugnata, e, quindi, non Ł idoneo a disarticolarlo, perchØ l’istanza non Ł stata respinta per motivi relativi alla inidoneità dell’attività lavorativa proposta, ma per il mancato ripudio delle condotte devianti, la mancanza di un reale processo di revisione critica e l’atteggiamento tenuto nei confronti della vittima del reato, tutte ragioni che sono a monte rispetto alla valutazione sulla idoneità del progetto di affidamento.
Il ricorso deduce che il fine pena Ł ormai prossimo, ma l’argomento Ł infondato, in quanto il fine pena non Ł, in realtà, così prossimo, perchØ previsto per il 21 giugno 2027, quindi alla data dell’ordinanza il ricorrente aveva ancora due anni e mezzo di pena ancora da espiare, ed il criterio della gradualità dell’applicazione dei benefici nel trattamento penitenziario ha superato lo scrutinio della Corte di legittimità (per tutte Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 267213; Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, COGNOME, Rv. 264037)
In definitiva, il ricorso Ł infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28/03/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME