Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19649 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19649 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Marocco il 21/06/1976;
avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano dell’11/02/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
l.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell’interesse di NOME COGNOME detenuto presso la casa circondariale di Varese in espiazione della condanna inflittagli dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese con sentenza pronunciata il 29 febbraio 2024 per violazione degli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309/90 commessa il 9 ottobre 2023.
Avverso la sopra indicata ordinanza il condannato, per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. a cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
In particolare, lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione della misura alternativa alla detenzione prevista e disciplinata dall’art. 47 Ord. pen.; al riguardo osserva che il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto conto che l’odierno ricorrente – se scarcerato – può contare su un valido domicilio ed una reale opportunità lavorativa e che la pena inflittagli per l’aggravante di cui al citato art. 80, comma 2, è stata gi interamente espiata, di talché sussistono tutte le condizioni richieste per l’ammissione alla più ampia fra le misure alternative alla detenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Come noto, con la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati
dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali (Sez. 1, 04/03/1999, COGNOME, Rv 213062) nelle pendenze processuali (Sez. 1, cit.) nelle informazioni di polizia (Sez. 1, 11/03/1997, COGNOME, Rv. 207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione in modo che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell’ombra.
Certamente nel giudizio prognostico concernente la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, devono essere valutati anche i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a carico dell’interessato, al fine di pervenire ad una valutazione di fronteggiabilità della pericolosità sociale residua con gli strumenti dell’istituto indicato. Del resto, poiché non esiste una sorta di presunzione generale di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma al contrario devono sussistere elementi positivi sulla base dei quali il giudice possa ragionevolmente “ritenere” che l’affidamento si riveli proficuo, appare evidente che – in relazione agli obbiettivi di rieducazione e di prevenzione propri dell’istituto – la reiezione dell’istanza di affidamento può considerarsi validamente motivata anche sulla sola base delle informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, quando esse, lungi dal dimostrare elementi certi del genere anzidetto, pongano in luce, al contrario, la negativa personalità dell’istante (Sez. 1, 27/07/1992 n. 2762). In questo ambito, tuttavia, numerosi sono gli altri fattori da valutare per giungere al giudizio prognostico cui prima si è fatto cenno: l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l’adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso in esame l’ordinanza impugnata non ha basato la decisione unicamente sulla gravità del reato commesso, ma – con motivazione adeguata e non manifestamente illogica – ha preso in considerazione anche le risultanze del trattamento inframurario dal quale non è ancora dato apprezzare l’inizio di un serio processo di revisione critica ad opera del condannato e, comunque, di un
definitivo distacco dai quei disvalori che lo avevano portato a delinquere, tenuto
è stato condannato risale al 2023. In anche conto che il reato per il quale egli
particolare, dalla relazione trasmessa dal carcere risulta che il condannato, pur avendo serbato regolare condotta in carcere, non ha preso parte ad alcuna
specifica attività di natura trattamentale.
3.1. Inoltre, è stata evidenziata la circostanza che l’odierno ricorrente, con riferimento ad una precedente condanna, aveva ottenuto la misura alternativa
dell’affidamento in prova (terminata nel luglio 2022), ma che ciò nonostante è
tornato a delinquere dopo poco più di un anno dalla cessazione dell’anzidetto beneficio penitenziario, a conferma della impossibilità di effettuare una prognosi
positiva di non recidivanza nei suoi riguardi.
3.2. Ne consegue che NOME COGNOME pur lamentando il vizio di motivazione, sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità, poiché
vorrebbe pervenire, in modo inammissibile, ad una differente valutazione degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 maggio 2025.