Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15529 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15529 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il 15/11/1979
avverso l’ordinanza del 03/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria il 3 dicembre 2024, con la quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare ed è stata rigettata l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso – nel quale il difensore si duole dell’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 4 della I. 26 luglio 1975, n. 354 e del vizio di motivazione dell’ordinanza con riferimento all’esclusione dell’applicazione della disciplina dell’affidamento in prova al servizio sociale, effettuata tramite la preponderante valutazione dei plurimi precedenti penali della ricorrente e delle informazioni di polizia e senza un opportuno confronto con gli elementi positivi emersi dagli atti – è manifestamente infondato, in quanto il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato e non presenta carenze, contraddizioni o illogicità di sorta.
Considerato, inoltre, che le censure dedotte nel ricorso non sono consentite in sede di legittimità, limitandosi le stesse a riprodurre profili di censura già esaminati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza, il quale ha considerato il quadro complessivo della posizione della ricorrente, evidenziando come il curriculum criminale della stessa, la presenza di procedimenti pendenti, le informazioni di polizia attestanti una recente ricaduta negli illeciti e il contesto familiare non favorevole abbiano inciso negativamente sulla prognosi di affidabilità richiesta per la concessione della misura alternativa.
Considerato, altresì, che la valutazione della personalità del condannato e della sua idoneità a beneficiare dell’affidamento in prova al servizio sociale rientra nell’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo in caso di manifesta illogicità della motivazione, nella specie insussistente.
Ritenuto inammissibile l’atto di rinuncia all’impugnazione presentata dal difensore, con cui si segnala l’avvenuta proposizione del ricorso per mero errore materiale (e – circostanza irrilevante – che la procura speciale allegata al ricorso sia contenuta in un modello facsimile), non essendo il suddetto investito di procura speciale alla rinuncia e difettando, altresì, la necessaria sottoscrizione da parte dell’imputata.
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pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
Osservato, conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025.