Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24523 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24523 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PALAGONIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, PASQUALE COGNOME, che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di sorveglianza di Catania, con l’ordinanza in preambolo, per quanto d’interesse in questa sede, ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale formulata da NOME COGNOME.
Il giudizio prognostico non favorevole, in punto di pericolo di recidiva dell’istante, è stato fondato sulla pluralitAravità dei reati, commessi e in espiazione (associazione per delinquere, rapina e più furti), e sulla scorta del carico pendente per il reato di ricettazione, commesso durante il periodo in cui egli era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione COGNOME, tramite il difensore di fiducia AVV_NOTAIO che, con un unico e articolato motivo, denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione.
Il Tribunale di sorveglianza – in spregio alla consolidata giurisprudenza di legittimità, ampiamente citata nel ricorso – ha ritenuto dirimente la sola gravità dei reati commessi e l’unico carico pendente di cui il condanNOME risulta gravato.
Ha, invece, sottostimato plurimi elementi positivi, quali la corrette i r lella condotta carceraria e quanto positivamente riferito dalrequipe in punto di osservazione infrannuraria.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 24 gennaio 2024, ha prospettato l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’art. 47, comma 2, I. n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. Pen.) consente l’applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale ove si possa ritenere che la misura, «anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati».
Attraverso la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di
conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377).
A proposito della peculiare finalità dell’affidamento, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell’osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924).
In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, COGNOME, Rv. 213062), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell’11/3/1997, COGNOME, Rv. 207998), il punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condanNOME e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602). Si è inoltre precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985). In ogni caso non può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 3.12.2013, dep. 10/1/2014, Naretto, Rv. 258402).
Neppure è superfluo ricordare che, muovendo dai risultati delle attività di carattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell’art. 47 Ord. pen., in relazione all’art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere – pur non prescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione (quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto)
e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata dal condanNOME attraverso l’indispensabile esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, onde assolvere all’esigenza di accertare l’assenza di indicazioni negative ed anche l’evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602) – può fare ragionata applicazione del principio di gradualità nell’iter finalizzato alla concessione, al contempo, puntuale e proficua delle misure alternative alla detenzione.
In tal senso si deve ribadire (nell’alveo di una consolidata elaborazione, su cui cfr. Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, COGNOME Rv. 264037; Sez. 1, n. 15064 del 6/3/2003, NOME, Rv. 224029) che, prima di ammettere il condanNOME a misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando rilevi l’emersione di elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali onde verificare la concreta attitudine del medesimo ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, poi, con la concessione delle misure stesse. Ciò è tanto più giustificato quanto più i reati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere e/o della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello.
Il giudice specializzato, nel caso che ci occupa, non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi e, anzi, ha reso una motivazione di rigetto meramente apparente.
Infatti, pur avendo dato atto, nella sintetica motivazione, di un non meglio specificato «esito dell’osservazione della personalità del condanNOME», ha affermato che lo stesso non «giustifica il superamento della prognosi sfavorevole» di pericolosità che, dunque, il Tribunale ha svolto esclusivamente sulla scorta condanna in espiazione e del cenNOME carico pendente.
Nulla ha argomentato in punto di adeguatezza del processo di revisione critica, sicché l’affermazione contenuta nel provvedimento impugNOME, che non risulta in linea con quanto si legge nella relazione di sintesi, finisce con l’essere meramente assertiva, ove non contraddittoria.
Il Tribunale, in definitiva, ha fondato il provvedimento di rigetto sulla mera scorta dei reati commessi, facendo di essi una considerazione assoluta e ponendoli da soli a sostegno della decisione, senza considerazione adeguata di diversi altri fattori riguardanti l’evoluzione della personalità del ricorrente, successiva alla consumazione della condotta sanzionata e senza fare una congrua valutazione delle risultanze indicate nella relazione dell’equipe.
Il Tribunale non ha fatto, dunque, buon governo del principio di diritto secondo cui «ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, si deve tener conto del grado di consapevolezza e di rieducazione raggiunto dal condanNOME, nonché dell’evoluzione della sua personalità successivamente al fatto, al fine di consentire un’ulteriore evoluzione favorevole e un ottimale reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 10586 dell’8/2/2019, COGNOME, Rv. 274993; Sez. 1, n. 33287 del 11/6/2013, COGNOME, Rv. 257001, Sez. 1, n. 13445 del 5/3/2013, Bonzeri, Rv. 255653).
L’ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo esame che, libero negli esiti, sia ossequiante dei suindicati principi.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.
Così deciso il 13 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente