Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35171 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1   Num. 35171  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 19966/2025
NOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 07/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di RAGIONE_SOCIALE udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da NOME COGNOME con riferimento alla pena residua,pari adanni tre e giorni venti direclusione, di cui al provvedimento di cumulo emesso dal pubblico ministerodi RAGIONE_SOCIALE il 17/07/2024, ed ha dichiarato l’inammissibilità sopravvenuta delle istanze di detenzione domiciliare e di semilibertà, in ragione del fatto che l’istante si trova in regime di detenzione domiciliare ex legge 199 del 2010.
Il rigetto della piø ampia misura richiesta si fonda sulla «mancata progressione della misura cui Ł attualmente sottoposto come si evince dalla relazione dell’Uepe in atti», e nel richiamo a precedente provvedimento reiettivo del 04/04/2024.
2.NOME COGNOME propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto dell’istanza di affidamento in prova al servizio sociale.
La motivazione resa dal Tribunale Ł apparente e apodittica, ed Ł viziata da un’inesatta interpretazione dell’art. 47 ord. pen. e da un manifesto vizio di motivazione.
In maniera illogica e contraddittoria il Tribunale, dopo avere enumerato gli indici positivi emergenti dalle informazioni assunte, in particolare dalla relazione dell’UEPE e dal RAGIONE_SOCIALE, attestanti il percorso risocializzante intrapreso dal condannato, privo di elementi negativi, Ł purtuttavia pervenuto al rigetto dell’istanza,  in  considerazione  dell’ammissione  del  prevenuto, medio tempore ,  alla detenzione domiciliare  ex  legge  199  del  2010.
3.Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata
ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato: la base argomentativa offerta dal Tribunale di sorveglianza al provvedimento  di  rigetto  evidenzia,  invero,  il  lamentato  profilo  d’illogicità  e  non  Ł adeguatamente radicata  nelle  risultanze  del  procedimento.
Giova ricordare come, attraverso la misura alternativa al carcere dell’affidamento in prova al servizio sociale, l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa (Corte cost., sent. n. 377 del 1997).
Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali Ł stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, COGNOME, Rv. 213062 – 01), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell’11/3/1997, COGNOME, Rv. 207998 – 01), il punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, COGNOME, Rv. 264602 – 01; Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, COGNOME, Rv. 244322 – 01); si Ł anche precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985 – 01).
3.Degli esposti principi il Giudice specializzato non ha fatto corretta applicazione, avendo reso una motivazione carente e manifestamente illogica in ordine all’assenza dei presupposti per l’accesso alla piø ampia misura richiesta.
Il Tribunale ha effettuato, per fondare il giudizio reiettivo, un acritico, e per nulla argomentato, richiamo ad un precedente provvedimento di rigetto del 04/04/2024, omettendo tuttavia di confrontare le conclusioni ivi assunte con le piø recentiacquisizioni istruttorie. Si legge, in particolare, nel medesimo provvedimento impugnato come il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con nota del 29/03/2025, avesse riferito che il prevenuto non Ł inserito in ambienti criminali, che prospetta attività di volontariato, e che il domicilio del coniuge Ł idoneo. Anche la relazione dell’UEPE del 28/03/2025 – del pari riportata in seno all’ordinanza -, risulta del tutto positiva, dando atto dei costanti rapporti intrattenuti dal detenuto con l’operatrice di riferimento in costanza di detenzione domiciliare, del buon rapporto instaurato con la moglie, e della sua volontà di non ricadere nel reato.
Nel caso di specie, l’analisi dei comportamenti recenti Ł stata quindi del tutto sottovalutata, e l’affermazione del Tribunale circa la «mancata progressione della misura cui Ł attualmente sottoposto» risulta sostanzialmente apodittica e disancorata dai dati istruttori piø recenti acquisiti agli atti, che danno atto dell’avvio di un processo di risocializzazione del detenuto.
4.  L’ordinanza  impugnata  deve  quindi  essere  annullata  perchØ  il  Tribunale  di sorveglianza, nel rispetto dei principi di diritto richiamati, provveda a rinnovare la valutazione
dell’istanza del detenuto.
P.Q.M.
Annulla  l’ordinanza  impugnata  con  rinvio  per  nuovo  esame  al  Tribunale  di sorveglianza  di  RAGIONE_SOCIALE.
Così Ł deciso, 30/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME