Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15826 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15826 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Palermo il 08/06/1974
avverso l’ordinanza del 11/09/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per l’annullamento del provvedimento impugnato;
lette le conclusioni del difensore del condannato che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATI -0
1. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo, con ordinanza dell’Il settembre 2024, ha rigettato la richiesta formulata da NOME COGNOME di applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale e ha dichiarato l’inammissibilità delle richieste di applicazione delle misure della detenzione domiciliare e della semilibertà, con riferimento alla pena residua da scontare di anni 1 mesi 8 di reclusione ed euro 900,00 di multa per il reato di cui all’art. 628
comma 3 n. 1 cod. pen., commesso il 23 maggio 2016 di cui alla sentenza del Gip del Tribunale di Palermo del 2 febbraio 2022.
Il Tribunale di sorveglianza ha anzitutto precisato che, con riguardo alla detenzione domiciliare, la richiesta è inammissibile stante l’ostatività del titolo di reato, mentre, con riferimento alla semilibertà, la domanda non può essere accolta in ragione della mancata espiazione della quota di pena minima prevista dalla legge per l’applicazione dell’invocato beneficio.
In relazione alla semilibertà, i giudici di merito hanno rilevato che, seppur ammissibile, la misura non potrebbe comunque essere concessa in ragione dell’inidoneità ambientale dell’attività lavorativa prospettata, tenuto conto della presenza nel luogo di lavoro di un soggetto pluripregiudicato.
Quanto all’affidamento in prova, il Tribunale ha valorizzato in senso negativo la gravità del fatto contestato, l’assenza di un percorso di revisione critica rispetto al reato commesso e il lontano fine pena (10 novembre 2025), ritenendo opportuno proseguire il percorso trattamentale intrapreso secondo il principio di gradualità che governa l’accesso ai benefici penitenziari.
L’ordinanza impugnata sotto tale profilo ha dato rilievo alle risultanze negative che emergono dalle informative di polizia dell’agosto 2024 che attestano la pessima condotta civile e morale del condannato, nonché la sua pericolosità, tenuto conto dei precedenti di cui è gravato e dei soggetti cui si accompagna, nonché lo svolgimento di un’attività lavorativa presso una impresa di gestione di rifiuti, attinta da denunce per gestione abusiva di rifiuti e violazione di sigilli e i cui vi lavora un soggetto pregiudicato per gravi reati.
Nello stesso provvedimento, comunque, viene dato anche conto del contenuto della relazione di sintesi del 9 agosto 2024 in cui si evidenziano, al contrario, una serie di elementi positivi, quali l’aver beneficiato dell’ammissione al lavoro esterno e dei permessi premio durante la precedente esperienza detentiva, l’aver dato prova già nel corso del pregresso periodo di detenzione di una rinnovata progettualità fondata sui valori della legalità e di una compiuta revisione critica delle proprie condotte devianti, tanto da aver intrapreso in libertà un’attività lavorativa senza incorrere in nuovi reati, il comportamento corretto e collaborativo assunto nel corso dell’attuale carcerazione, la prospetta opportunità lavorativa presso la ditta di gestione dei rifiuti.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorre il condannato che, a mezzo del difensore, in un unico motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 47 ord. pen. con riferimento alla ritenuta assenza dei presupposti per la concessione della misura dell’affidamento in prova. In particolare, il ricorrente lamenta la contraddittorietà e illogicità della motivazione
laddove si appalesa una netta discordanza tra le informazioni degli organi di polizia del 10 agosto 2024, che evidenziano una condotta negativa e una pericolosità sociale in ragione dei suoi precedenti e delle sue attuali frequentazioni (con particolare riferimento al collega di lavoro pluripregiudicato) e le risultanze della relazione di sintesi del 9 agosto 2024 che registrano, invece, una spiccata correttezza comportamentale nel corso della attuale detenzione, associata ad una rinnovata progettualità lavorativa fondata sui valori della legalità, oltre a una piena rivisitazione critica del proprio passato delinquenziale già maturata durante il pregresso periodo detentivo. Osserva ancora il condannato come alla luce di tale discrepanza, la censurata ordinanza avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto di attribuire valenza dirimente alle informazioni negative fornite dalle forze di polizia rispetto alle indicazioni positive contenute nella relazione di sintesi, a maggior ragione laddove si consideri che le predette informazioni di polizia sono diametralmente opposte rispetto a quelle fornite in occasione dell’avvenuta concessione della detenzione domiciliare a gennaio 2021, di cui egli ha beneficiato tenuto conto del fatto che dal 2016 non ha commesso più alcun reato.
Il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME con la sua requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
In data 8 gennaio 2025, il difensore del condannato ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
In un unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione.
La doglianza è fondata.
2.1. Attraverso la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa.
I criteri e i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei
precedenti penali (Sez. 1, 04/03/1999, COGNOME, Rv 213062 – 01) nelle pendenze processuali (Sez. 1, cit.) nelle informazioni di polizia (Sez. 1, 11/03/1997, COGNOME, Rv. 207998 – 01) ma anche, e in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione in quanto in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell’ombra.
2.2. Nel caso di specie il Tribunale non si è compiutamente conformato ai principi indicati e la motivazione resa risulta carente e contraddittoria.
Il giudice della sorveglianza, infatti, non risulta essersi adeguatamente confrontato con gli esiti dell’osservazione inframuraria che sono estremamente positivi, circostanza di cui si dà atto nella stessa ordinanza impugnata, atteso che nella relazione di sintesi viene evidenziato il corretto comportamento del condannato, esente da sanzioni disciplinari e contrassegnato da un atteggiamento collaborativo e disponibile al dialogo.
Sotto altro profilo, d’altro canto, la relazione mette in risalto il percorso di rivisitazione critica compiuto dal detenuto, che ha dato prova di una rinnovata progettualità fondata sui valori della legalità, anche in considerazione della positiva esperienza lavorativa extramuraria svolta nel recente passato e dell’assenza di ricadute nel reato.
Il giudizio prognostico sfavorevole in ordine al pericolo di reiterazione di reati e all’effettivo reinserimento sociale del detenuto, invece, risulta incentrato unicamente sulle indicazioni contenute nelle recenti informative di polizia, del tutto contrastanti con le conclusioni dell’osservazione della personalità del condannato e con le precedenti note informative, trasmesse in occasione dell’ammissione al beneficio della detenzione domiciliare nel giugno 2021, apparendo così la motivazione dell’ordinanza de qua del tutto inadeguata a sorreggere il rigetto dell’istanza, laddove omette di dare conto anche dei dati particolarmente favorevoli compendiati nella relazione di sintesi e di precisare le ragioni per le quali li ha ritenuti recessivi rispetto alle annotazioni trasmesse dalle forze di polizia che, non solo non risultano suffragate da segnalazioni negative in ordine alla condotta del detenuto, ma anzi sono espressamente confutate dalle indicazioni positive contenute nella relazione socio familiare.
A ben vedere, d’altro canto, come evidenziato dal Procuratore generale, il giudizio negativo in ordine alla allegata attività lavorativa presso la ditta di gestione di rifiuti, fondato esclusivamente sulla presenza di un soggetto pluripregiudicato, appare apodittico, ciò considerato che la medesima attività lavorativa è stata positivamente apprezzata dagli organi di osservazione e indicata
quale elemento sintomatico di un significativo ravvedimento e di una progettualità
di vita alternativa alla commissione di delitti.
2.2. Per le ragioni esposte il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio affinché il Tribunale di sorveglianza di Palermo, libero
nell’esito, proceda a un nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
Sorveglianza di Palermo.
Così deciso il 23 gennaio 2025
Il Consigliey relatore
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