Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24906 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24906 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
Presidente –
NOME COGNOME
Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato in Romania il 20/08/2003 avverso l’ordinanza del 08/01/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza in data 8 gennaio 2025, ha rigettato l’istanza di applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale proposta da NOME COGNOME per la pena residua di anni uno e giorni ventitrØ di reclusione.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la decisione cui Ł pervenuto il Tribunale sarebbe contraddittoria in quanto, pure riconoscendo l’assenza di precedenti e di diversi e ulteriori reati, la prognosi negativa si fonderebbe sulla fragilità del ragazzo, sulla giovane età dello stesso e sulle difficoltà abitative della madre che Ł disposta ad accoglierlo, ciò senza considerare in modo coerente e adeguato che il domicilio Ł il medesimo dove il ricorrente Ł stato sottoposto agli arresti domiciliari, eseguiti senza alcuna violazione, e senza valorizzare l’attività di lavoro quotidiano, sebbene volontario, presso l’associazione Capitano Ultimo.
In data 13 maggio 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei termini che seguono.
In un unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inadeguatezza della misura richiesta.
La doglianza Ł fondata.
2.1. La misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale Ł la forma di esecuzione della pena esterna al carcere che l’ordinamento prevede per i condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, Ł possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura stessa.
Ai fini di tale giudizio il Tribunale di sorveglianza Ł tenuto a fare riferimento alle fonti di conoscenza che la dottrina e la giurisprudenza indicano nel reato commesso, che Ł comunque il punto di partenza della valutazione, nei precedenti penali, nelle pendenze processuali, nelle
informazioni di polizia ma anche, nella condotta carceraria e nei risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, elementi questi particolarmente significativi a livello prognostico in quanto in queste specifiche risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell’ombra (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285855 – 01).
Sotto tale profilo, pertanto, se nel giudizio prognostico concernente la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale devono essere valutati i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a carico dell’interessato deve comunque rilevarsi che non esiste una sorta di presunzione generale di inaffidabilità o di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma, al contrario il giudice deve procedere di volta in volta a una valutazione concreta circa l’esistenza degli elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l’affidamento si riveli proficuo.
Nella verifica, quindi, si deve tenere conto di tutti i fattori emersi quali i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l’adesione alle ragioni piø profonde di valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante.
Il giudice della sorveglianza, infatti, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto successivi ai fatti per cui Ł stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e le condizioni che rendono possibile il reinserimento sociale attraverso la misura alternativa richiesta in quanto l’analisi della condotta successivamente serbata dal condannato e dei suoi comportamenti attuali Ł essenziale per valutare l’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e l’assenza di pericolo di recidiva (sempre Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285855 – 01).
In una corretta prospettiva interpretativa, inoltre, si deve ricordare che la mancata ammissione da parte del condannato della propria colpevolezza non può indurre a una prognosi sfavorevole in ordine alla commissione di altri reati, sia perchØ nel processo penale l’imputato non ha obbligo di verità, sia perchØ l’assenza di confessione può essere dettata dai piø svariati motivi senza che, solo per questo, essa sia sintomatica di mancato ravvedimento o di pericolosità sociale o dell’intenzione di persistere nel crimine (Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, COGNOME, Rv. 240306 – 01).
NØ, d’altro canto, Ł necessaria la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del passato e si sia quindi del tutto ravveduto, non corrispondendo tale esigenza alla logica delle misure alternative, per la cui concessione il riferimento ai risultati raggiunti nel trattamento di rieducazione non postula che il processo rieducativo si sia già realizzato e che possa quindi formularsi un giudizio di non pericolosità, essendo sufficiente un giudizio prognostico sulla possibilità di far fronte alla residua pericolosità con gli strumenti propri dell’ordinamento penitenziario (Sez. 1, Sentenza n. 9591 del 29/11/2000, dep. 2001, COGNOME, Rv. 218235 – 01; Sez. 1, n. 3026 del 18/05/1995, COGNOME, Rv. 202131 – 01).
Come di recente evidenziato si deve in conclusione ribadire che «ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui Ł finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sØ, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui Ł intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, nØ può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato»
(Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285855 – 01; Sez. 1, n.773 del 3 dicembre 2013, COGNOME, Rv. 258402).
2.2. Nel caso di specie il Tribunale non si Ł conformato ai principi indicati.
La motivazione del provvedimento impugnato, nella quale si attribuisce un rilievo negativo alla ‘fragilità’ psicologica del condannato e alla precarietà del domicilio presso la madre, risulta infatti manifestamente illogica.
Il riferimento alla fragilità psicologica del ricorrente Ł inconferente in quanto tale situazione, in assenza di elementi concreti dai quali poter desumere una effettiva propensione a reiterare condotte criminose, non assume di per sØ alcuna valenza negativa e questa, anzi, anche considerato che il ragazzo ha subito un aggressione in carcere, tanto da dover essere trasferito in altro istituto, appare piuttosto significativa della necessità di sostenere il condannato nel suo percorso di recupero e reinserimento sociale.
L’affermazione per cui il domicilio sarebbe precario non si confronta con il fatto che presso il medesimo domicilio sono stati eseguiti gli arresti domiciliari, che si sono svolti regolarmente, pure in assenza di ulteriori e diversi redditi, oltre a quali garantiti dalla madre.
Il riferimento all’indicazione dell’Equipe per cui il ragazzo ha bisogno di supporto psicologico e vocazionale e al fatto che all’esterno il condannato sarebbe privo di una ‘rete solida’ non dà conto del sostegno, materiale e psicologico, che il condannato può in effetti e in concreto ricevere dallo svolgimento quotidiano dell’attività di volontariato quale addetto alla manutenzione del verde delle strutture dell’Associazione Capitano Ultimo e non considera i benefici che deriverebbero dall’accoglienza e dall’affetto materno, che pure sono citati nell’ordinanza.
La gravità dei reati in esecuzione, infine, non Ł di per sØ decisiva, ciò pure considerato che i fatti sono isolati e che il giudizio prognostico deve essere complessivo e tenere conto del comportamento tenuto dopo la commissione dei reati.
Così Ł deciso, 10/06/2025
Il Presidente NOME COGNOME