Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26852 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26852 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Roma il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 25/10/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la domanda di affidamento in prova avanzata nell’interesse di NOME COGNOME con riferimento alla condanna inflittagli dal Tribunale di Civitavecchia, con sentenza pronunciata il 20 giugno 2016, per il delitto di cui all’art.423 cod. pen.
In particolare il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che, in considerazione della gravità del reato commesso, dei precedenti penali e delle pendenze a carico del condannato non era possibile formulare con ragionevolezza una prognosi di non recidivanza e di adeguatezza della misura ex art.47 Ord. pen. per prevenire la commissione di ulteriori reati, tenuto anche conto della assenza di una attività lavorativa da parte del condannato.
Infine, è stata esclusa la possibilità di concedere la detenzione domiciliare considerato che l’abitazione dove NOME COGNOME avrebbe eseguito la misura, si trova nella zona del ‘Quartaccio’ nota piazza di spaccio di sostanze stupefacenti di Roma.
Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo degli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO ed NOME COGNOME, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. pr pen., insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 4-bis e 47 Ord. pen. ed il relativo vizio di motivazione rispetto al processo di revisione critica da lui intrapreso ed ignorato dal Tribunale di sorveglianza.
2.2. Con il secondo deduce la mancata acquisizione e valutazione della relazione di sintesi richiesta dal Tribunale il 7 gennaio 2021 ed evidenzia che la decisione è stata presa sulla base di una precedente relazione comportamentale risalente al 6 aprile 2020, di talché il rigetto della richiesta di affidamento è avvenuto sulla base di elementi non attuali.
2.3. Con il terzo motivo censura, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la illogicità della motivazione rispetto alla ritenuta inadeguatezza della abitazione ai fini della eventuale concessione della detenzione domiciliare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione, è manifestamente infondato e pertanto deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, deve ricordarsi che, ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale, ciò che assume rilievo è l’evoluzione della personalità del condannato successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1 – , Sentenza n. 10586 del 08/02/2019, Rv. 274993 – 01).
2.1. In proposito, è opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, allorché il giudice di merito abbia accertato una propensione a delinquere del soggetto, desunta dal tipo di reato commesso e dalla assenza (o non completamento) di un processo di revisione critica, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell’applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l’assenza di indicazioni negative ed occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, COGNOME, Rv. 255362; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216914).
La valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione è quindi compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice.
2.2. Posto in astratto quanto sopra / deve notarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rispettato i suddetti principi e non è incorso in alcun vizio di violazione di legge e di motivazione. Infatti, in ossequio al principio sopra indicato, è stato osservato con motivazione congrua ed esente da vizi logici – che non era possibile formulare una prognosi di non recidivanza in favore di NOME COGNOME, dando particolare rilievo
alla gravità del reato commesso, al precedente penale per violazione della legge stupefacenti ed alle due pendenze per furto, rapina e calunnia in relazione alle quali sono già intervenute condanne per complessivi anni due e mesi sei di reclusione.
Sulla base di tali elementi il provvedimento impugnato, in modo non manifestamente illogico, ha considerato la più ampia fra le misure alternative alla detenzione non idonea a prevenire il rischio di recidiva nei confronti dell’odierno ricorrente ed ha, altresì, escluso la possibilità di concedere la detenzione domiciliare per la inidoneità del luogo presso cui verrebbe eseguita, come riferito dal commissariato della polizia di Stato di Prinnavalle.
2.3. Si tratta, all’evidenza, di una valutazione di fatto, espressa in modo compiuto e logico, mentre il ricorrente -pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione – vorrebbe in realtà pervenire ad una inammissibile lettura alternativa degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per respingere lea sua istanza di affidamento in prova e senza confrontarsi in modo specifico con il ragionamento logico e giuridico svolto dal Tribunale di sorveglianza di Roma. A quanto sopra deve aggiungersi che (come verificato da questa Corte in ragione del vizio lamentato) nella udienza del 25 ottobre 2023 il Tribunale di sorveglianza non aveva richiesto alcun aggiornamento della relazione comportamentale dal carcere, poiché l’odierno ricorrente non era detenuto /atteso che la esecuzione era stata sospesa in attesa della decisione sulla sua richiesta di misura alternativa.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art.616 cod. proc. pen. e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2024.