Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8448 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8448 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LAMEZIA TERME il 25/06/1981
avverso l’ordinanza del 19/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario dell’affidamento in prova al servizio sociale, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite.
Il giudice di merito, infatti, ha valutato correttamente gli elementi risultant agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità di Strangis.
In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che quest’ultimo, che presentava diversi precedenti penali e carichi pendenti, era persona socialmente pericolosa, come rilevato dalla Questura di Crotone.
Era emerso, inoltre, che l’UEPE aveva formulato un giudizio di non meritevolezza, anche considerando il fatto che l’interessato non aveva raggiunto un livello di maturità e consapevolezza necessario, non avendo iniziato un processo di revisione critica verbalizzata del suo trascorso criminale.
Queste conclusioni appaiono rispettose delle emergenze processuali e conformi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278174).
Il provvedimento impugnato, poi, ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto secondo cui, ai fini dell’applicazione della misu alternativa della semilibertà, sono richieste due distinte indagini, una concernente i risultati del trattamento individualizzato e l’altra relativ all’esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società, implicanti la presa di coscienza, attraverso l’analisi, delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento (Sez. 1, n. 20005 del 09/04/2014, COGNOME Rv. 25%622).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento i favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che « parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione de causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 28/11/2024