Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17207 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17207 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 18/05/2023 dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 18 maggio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro dichiarava inammissibile l’istanza di concessione della detenzione domiciliare e contestualmente rigettava l’istanza di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, presentate da NOME COGNOME.
Queste misure alternative alla detenzione erano state richieste congiuntamente da NOME COGNOME, in relazione alla pena detentiva che il condannato doveva scontare, la cui conclusione veniva individuata nella data del 30 gennaio 2026.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, articolando un’unica censura difensiva.
Con tale doglianza si deducevano la Violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), 125, comma 3, 666 e 678 cod. proc. pen., conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti del beneficio penitenziario dell’affidamento in prova al servizio sociale, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro con un percorso argomentativo incongruo e svincolato dalle risultanze processuali. Non si era, in questo modo, tenuto conto della personalità di NOME COGNOME e del processo rieducativo intrapreso dopo la sentenza di condanna della cui esecuzione si controverte, essendosi limitato il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro a richiamare assertivamente la gravità dei comportamenti criminosi presupposti.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
Osserva il Collegio che il ricorso di NOME COGNOME non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario dell’affidamento in prova al servizio sociale, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite.
Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, invero, valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea
applicazione della legge penitenziaria, formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità di NOME COGNOME, la cui elevata caratura criminale, attestata dai reati posti in esecuzione, non consentiva la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale. Basti, in proposito, considerare che il ricorrente scontava la condanna di otto anni e sei mesi di reclusione, che gli era stata irrogata dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 4 aprile 2019, per i reati di tentato omicidio e porto illegale di armi, la cui scadenza veniva individuata nella data del 30 gennaio 2026.
Il giudizio prognostico negativo, dunque, si riteneva corroborato dalla personalità criminale di NOME COGNOME, nel cui contesto, a pagina 1 del provvedimento impugnato, si richiamavano le modalità con cui i reati per i quali il condannato scontava la pena presupposta erano stati commessi in danno di NOME COGNOME, all’indirizzo del quale venivano esplosi numerosi colpi di arma da fuoco, che lo attingevano «in parti vitali del corpo ».
Secondo il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, questo giudizio prognostico negativo veniva ulteriormente corroborato dall’attivazione di un procedimento penale nei confronti di COGNOME, riguardante il reato di gioco d’azzardo; procedimento penale, questo, che forniva un’ulteriore conferma dello spessore criminale elevato del condannato.
Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, pertanto, valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio prognostico negativo nei confronti di NOME COGNOME su una valutazione complessiva della sua personalità criminale, che appare rispettosa della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui, ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur non «potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato, pienamente rispettato nel caso di COGNOME, il principio secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti del condannato, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica dei benefici penitenziari
richiesti. Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica seguito dall’istante, indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento sociale, su cui, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro si esprimeva, correttamente, in termini negativi (tra le altre, Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, COGNOME, Rv. 274993 – 01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, COGNOME, Rv. 257001 – 01; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, COGNOME, Rv. 240306 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 febbraio 2024.