Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1525 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1525 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
La NOME nato a SAN CIPIRELLO il 01/07/1964 avverso l’ordinanza del 06/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Venezia udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso letta la memoria depositata dal difensore
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 6 marzo 2024 il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare ex art. 47 ter ord. pen. presentata nell’interesse di NOME COGNOME in espiazione pena per il reato di cui all’art. 642, comma secondo, cod. pen.
Sono stati richiamati i diversi procedimenti penali pendenti a carico del condannato, la nota dei Carabinieri di Padova del 13 giugno 2023 che, evidenziata la pregressa appartenenza di NOME Rosa alla cosca di NOME COGNOME, hanno descritto le condizioni di vita attuali dello stesso.
Il Tribunale ha, inoltre, esaminato la relazione dell’UEPE del 28 febbraio 2024.
L’intera condotta di vita di NOME Ł stata ritenuta, sostanzialmente, incompatibile con qualsiasi forma di controllo sulla piena osservanza delle prescrizioni imposte con la misura alternativa dell’affidamento in prova e, comunque, non idonea a supportare l’affermazione dell’avvio di un processo di revisione critica, oltre che tale da non consentire di escludere il rischio della recidiva.
I medesimi elementi, in uno con le attuali pendenze giudiziarie, hanno anche determinato l’esclusione della concedibilità della detenzione domiciliare.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore Avv. NOME COGNOME articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge e diversi profili di travisamento degli elementi di prova acquisiti al fascicolo.
Il ricorrente ha lamentato, in particolare, l’erroneità del riferimento all’entità della pena in esecuzione (anni uno e mesi sei di reclusione e non anni uno e mesi otto, come indicato nel
provvedimento impugnato).
Alcune delle pendenze dei procedimenti in Corte di cassazione (pure segnalate nel provvedimento impugnato) sono riferibili a soggetto omonimo del ricorrente.
Il documento dal quale risultano tali pendenze Ł confluito per errore nel fascicolo.
Contrariamente a quanto comunicato dai Carabinieri di Padova, COGNOME Ł cessato dalla presidenza della RAGIONE_SOCIALE il 23 marzo 2000 e, quindi, non ricopre piø alcuna carica sociale.
L’abitazione nella quale vive il ricorrente Ł della suocera, pertanto dalle caratteristiche dell’immobile non possono essere desunti elementi sul tenore di vita di NOME.
Uno dei procedimenti a carico del ricorrente si trova ancora (contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza impugnata) nella fase delle indagini preliminari.
Tali travisamenti avrebbero diretta incidenza sulla ricostruzione dei fatti di cui all’ordinanza e sulla tenuta complessiva del provvedimento impugnato.
Inoltre, da qui il sesto elemento travisato, lo stesso UEPE ha dato parere favorevole alla concessione della misura alternativa piø ampia.
Il difensore ha depositato memoria.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Va preliminarmente osservato che non rileva, ai fini della decisione, la circostanza dell’avvenuta sospensione della esecutività del provvedimento impugnato da parte del Tribunale di sorveglianza di Venezia, trattandosi di provvedimento interinale, che la legge rimette al prudente apprezzamento, anche in chiave prognostica, del giudice a quo , inidoneo tuttavia ad influire sull’esito del giudizio di legittimità.
Deve essere, senz’altro, tenuto presente il principio di diritto espresso, anche recentemente, da Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024 COGNOME, Rv. 285855, ossia che «ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui Ł stata irrogata la pena in espiazione, Ł necessaria la valutazione del comportamento del condannato successivo ai fatti per i quali Ł stata pronunciata la condanna, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativa richiesta»(in tal senso anche Sez. 1, n. 1501 del 12/03/1998, Fatale, Rv. 210553, Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, COGNOME, Rv. 244322, Sez. 1, n. 31240 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602).
Inoltre, va condiviso e ribadito che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui Ł finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sØ, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui Ł intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, nØ può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (In motivazione, la Corte ha specificato che le fonti di conoscenza che il tribunale di sorveglianza Ł chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia sia anche la condotta carceraria ed i risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi
positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell’affidamento, quali l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l’adesione ai valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante)» (Conf., altresì, n. 6153/95, Rv. 203154-01)» (Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924; Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258402).
Nel caso di specie, tuttavia, del tutto ragionevolmente e in termini ineccepibili, il Tribunale ha illustrato la negativa personalità del condannato desumibile, oltre che dai precedenti penali per delitti estremamente gravi puntualmente indicati, anche dalla pendenza di diversi procedimenti penali e la recente applicazione della custodia cautelare in carcere.
In tal senso anche le informazioni inoltrate dai Carabinieri con nota del 13 giugno 2023.
La pericolosità sociale Ł stata, peraltro, ritenuta tale da escludere la concedibilità anche della misura alternativa piø restrittiva della detenzione domiciliare.
A fronte di tale ricostruzione, il ricorrente ha operato puntualizzazioni e rettifiche, che non mutano la sostanza del complessivo compendio valutato dal Tribunale di sorveglianza.
In disparte l’irrilevanza dell’errore materiale nell’indicazione della pena da espiare, l’entità e il numero delle pendenze giudiziarie non controverse e le informazioni di polizia giudiziaria, che danno conto di uno stile di vita deviante immutato, sorreggono adeguatamente la sfavorevole decisione adottata.
Quel che rileva, e sfugge a censura ad opera di questa Corte, Ł la rilevata mancanza dell’avvio effettivo del processo di revisione critica, nell’insufficienza di elementi in tal senso favorevolmente valutabili, insindacabilmente ritenuta dal giudice di merito (che pure ha preso in esame talune positive indicazioni provenienti dall’UEPE e riprese dalla didesa).
Dalla complessiva disamina degli elementi segnalati con il ricorso non emergono, quindi, criticità tali da determinare i vizi prospettati dal ricorrente, nØ con riferimento alla misura piø ampia dell’affidamento in prova, nØ a quella della detenzione domiciliare.
Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 25/10/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME