Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41561 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41561 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Taormina il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania del 15/05/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto le istanze di affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà presentate da NOME COGNOME.
In particolare, le richieste di affidamento in prova e di semilibertà sono state respinte in considerazione della persistente pericolosità del condannato e per le risultanze dell’osservazione della personalità che impedivano una prognosi favorevole di non recidivanza nei sui riguardi; con riferimento alla richiesta di detenzione domiciliare (per ragioni di salute) il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che le attuali condizioni del detenuto – come riferito dai sanitari dell’istituto ove egli è ristretto – risultavano compatibili con il regime detentivo.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, per mezzo degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ed NOME AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione rispetto alla questione dello scioglimento del cumulo giuridico della pena stante l’avvenuta intera espiazione del reato di cui all’art. 74 d.P,R. 309/90. Al riguardo osserva che il Tribunale di sorveglianza – nonostante il precedente annullamento di un decreto di inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. pronunciato dalla Corte di cassazione con sentenza n.50736/2023 – non ha provveduto a detto scioglimento ritenendo il detenuto ancora in espiazione del reato compreso nell’art. 4-bis Ord. pen.
2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza degli artt. 47 e 47-ter Ord. pen. e la illogicità della motivazione rispetto alle richieste di affidamento in prova e di detenzione domiciliare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Preliminarmente si osserva che il ricorrente non censura il rigetto della sua richiesta (subordinata) di ammissione al regime di semilibertà; ciò posto, il ricorso (i cui motivi sono in parte infondati ed in parte inammissibili) deve essere respinto.
Invero, attraverso la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena
esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali (Sez. 1, 04/03/1999, COGNOME, Rv 213062) nelle pendenze processuali (Sez. 1, cit.) nelle informazioni di polizia (Sez. 1, 11/03/1997, COGNOME, Rv. 207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione in modo che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell’ombra.
2.1. Certamente nel giudizio prognostico concernente la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, devono essere valutati anche i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a carico dell’interessato, al fine di pervenire ad una valutazione di fronteggiabilità della pericolosità sociale residua con gli strumenti dell’istituto indicato. Del resto, poiché non esiste una sorta di presunzione generale di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma al contrario devono sussistere elementi positivi sulla base dei quali il giudice possa ragionevolmente “ritenere” che l’affidamento si riveli proficuo, appare evidente che – in relazione agli obbiettivi di rieducazione e di prevenzione propri dell’istituto – la reiezione dell’istanza di affidamento può considerarsi validamente motivata anche sulla sola base delle informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, quando esse, lungi dal dimostrare elementi certi del genere anzidetto, pongano in luce, al contrario, la negativa personalità dell’istante (Sez. 1, 27/07/1992 n. 2762). In questo ambito, tuttavia, numerosi sono gli altri fattori da valutare per giungere al giudizio prognostico cui prima si è fatto cenno: l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l’adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante.
2.2. Nel caso in esame l’ordinanza impugnata non ha basato la decisione unicamente sulla gravità del reato commesso, ma – con motivazione adeguata e non contraddittoria – ha preso in considerazione anche le pendenze risultanti a carico dell’odierno ricorrente (condanna ad anni due e mesi dieci di reclusione inflitta dalla Corte di appello di Messina con sentenza del 15 marzo 2024 per un reato commesso nel 2020), il tenore delle informazioni inviate dall’autorità di
pubblica sicurezza e l’ assenza dell’inizio di una seria revisione critica rispetto alle pregresse condotte e di un positivo impegno nelle attività trattamentali.
Pertanto, le censure riguardanti il lamentato scioglimento del cumulo giuridico delle pene inflitte risultano inconferenti tenuto conto delle ragioni per le quali Tribunale di sorveglianza ha respinto (e non già dichiarato inammissibile) la domanda di affidamento in prova.
2.3. Ne consegue che il condannato, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità, poiché vorrebbe pervenire a differente valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo per respingere la richiesta ex art.47 Ord. pen.
Quanto poi alla domanda di detenzione domiciliare per ragioni di salute, va sottolineato che l’ordinanza impugnata ha dato atto che, sulla base della relazione sanitaria trasmessa dal carcere, non emergeva una condizione di incompatibilità con il regime detentivo; orbene, il ricorrente non censura in modo specifico tale capo della decisione con la conseguente inammissibilità della impugnazione sul punto.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2024.