Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36900 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36900 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MERANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/s9ptite le conclusioni del PG RAGIONE_SOCIALE (Lo Ui «. t o-cx fR , t n ferto oti4 .>cc. cQe L2
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 20 febbraio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha ammesso NOME alla misura alternativa della detenzion domiciliare – con autorizzazione al lavoro – al contempo rigettando la domanda d ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale.
1.1 NOME deve espiare la pena di anni uno e mesi nove di reclusio Il titolo in esecuzione riguarda una ipotesi di detenzione illegale di armi per commessi nel 2018 e nel 2022.
Il Tribunale nel valutare le domande afferma, in sintesi, che se da un lato vi elementi positivi (ripresa dell’attività lavorativa in un ufficio pubblico) dall’ è un atteggiamento minimizzante rispetto al reato commesso, il che induce a ritenere necessaria una ulteriore riflessione. Si ritiene non concedibile la più misura dell’affidamento.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME. Il ricorrente deduce erronea applicazione di legg vizio di motivazione.
2.1 Il ricorrente evidenzia, in sintesi, che : a) la condotta posteriore al caratterizzata da molteplici aspetti positivi, con concreto avvio del perc rieducativo come risulta dalla stessa relazione UEPE; b) il Tribunale avrebbe, sostanza valorizzato aspetti che riguardano le condotte pregresse, non tali giustificare la ammissione alla misura alternativa di maggiore ampiezza.
Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Come è stato più volte precisato da questa Corte di legittimità, la verifica il Tribunale di Sorveglianza è tenuto a compiere – in sede di delibazione de domanda – riguarda non soltanto le modalità di realizzazione del fatto in espiazio ma soprattutto la condotta successiva, al fine di apprezzare l’esistenza (o me di progressi nella capacità del soggetto di accettare l’esito del giudizio e a un concreto programma di recupero sociale.
In caso di individuazione di elementi negativi – che non possono consistere nel sola gravità del fatto in espiazione – il Tribunale è tenuto a compiere una adegu ricognizione degli indicatori di attuale pericolosità che impediscono l’applicazi della più ampia misura alternativa (v. tra le molte Sez. I n. 31809 del 9.7.2
rv 244332 ove si è precisato, tra l’altro, che la gravità del reato commesso n di per sè sola ostativa alla concessione del beneficio).
Inoltre, quanto al rapporto con il fatto di reato va ricordato che secon interpretazione consolidata di questa Corte di legittimità in tema di affidament prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizz delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del dell’istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condann precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, i positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato ultimo Sez. I n. 1410 del 30 ottobre 2019, dep.2020, rv 277924).
3.2 Nel caso in esame, dunque, la motivazione appare incongrua e contraddittoria atteso che la stessa possibilità – garantita dal Tribunale – di proseguire a lavorativa in un contesto pubblico è indicativa di un consistente livello di fi nella serietà del percorso rieducativo intrapreso dal condannato e di inesistenz un concreto pericolo di reiterazione di condotte devianti.
Da ciò deriva la necessaria rivalutazione, previo annullamento con rinvio del decisione impugnata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale d Sorveglianza di Trento.
Così deciso il 14 giugno 2024
RAGIONE_SOCIALE
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