Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9604 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9604 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME NOME nato a TERNI il 22/01/1975
avverso l’ordinanza del 31/10/2024 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di Perugia
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Dato avviso al difensore.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare ex art. 47ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) e ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen., avanzate nell’interesse di NOME COGNOME
Ricorre NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia avv. NOME COGNOME che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando:
la violazione di legge, in riferimento agli articoli 53 e 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, 47 ord. pen. e 545bis , comma 2, cod. proc. pen., e il vizio della motivazione perchØ, sul diniego della misura dell’affidamento al servizio sociale, ha illegittimamente inciso l’acquisizione di informazioni imprecise e non dettagliate della polizia giudiziaria che ha omesso di riferire che tutte le denunce a carico dell’imputato provengono dalla stessa persona offesa (primo motivo);
la violazione di legge, in riferimento all’articolo 47ter ord. pen., e il vizio della motivazione con riguardo agli esiti delle segnalazioni di polizia e alla assoluta carenza di indagine sull’esistenza di sentenze assolutorie rispetto alle indicate denunce. Il Tribunale di sorveglianza ha supinamente
riportato le segnalazioni di polizia, senza neppure confrontarsi con le allegazioni difensive che hanno dimostrato che l’imputato Ł stato assolto per vari fatti, anche di evasione oltre che di violazione delle misure di prevenzione, di minaccia e danneggiamento, sicchØ non sussiste alcuna causa di incompatibilità rispetto alla concessione della detenzione domiciliare poichØ la revoca, che era stata disposta in precedenza, Ł ricollegata a un reato di evasione per il quale l’imputato Ł stato assolto dal Tribunale di Terni con sentenza n. 483 del 2024. Il Tribunale di sorveglianza ha anche trascurato il regolare comportamento del condannato, che si trova sottoposto agli arresti domiciliari, e non ha preso in considerazione la positiva condotta successiva ai fatti oggetto delle sentenze definitive (secondo motivo);
la violazione di legge in riferimento all’articolo 47 ord. pen. perchØ il provvedimento impugnato non ha considerato il tempo trascorso dalla commissione dei reati, l’ultimo di essi risale al 2014, non risultando comportamenti incompatibili con la applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare (terzo motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che presenta tratti di inammissibilità, Ł nel complesso infondato. I vari motivi possono essere trattati congiuntamente.
1.1. Va premesso che il difensore ha presentato istanza di trattazione orale, rigettata perchØ non prevista dal rito.
La giurisprudenza di legittimità Ł orientata ad affermare che «ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui Ł stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, Ł tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602).
2.1. Premessa la non conferenza del richiamo alle disposizioni della legge n. 689 del 1981 e dell’art. 545bis cod. proc. pen., la doglianza, che denuncia l’omessa considerazione della identica origine soggettiva delle denunce sporte a carico del condannato (per minacce, stalking e altri reati), Ł priva di capacità critica poichØ non si comprende il rilievo di tale elemento rispetto alla non contestata esistenza di vari procedimenti a carico del condannato per detti reati, che, del resto, Ł stato varie volte condannato proprio per le condotte in discorso, tanto che i titoli detentivi in esecuzione sono proprio relativi a detti reati.
Ciò, in effetti, lungi dal giustificare le prospettate perplessità circa le pendenze giudiziarie derivanti dalle condotte poste in essere ai danni del medesimo soggetto, induce piuttosto a ritenere, come affermato dal Tribunale di sorveglianza, che il condannato Ł ricaduto in condotte devianti, così palesando un elevato grado di riottosità a rispettare la legge.
Neppure Ł chiarita la rilevanza delle disposte assoluzioni per altre pendenze (evasione; furto; violazione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione), soprattutto perchØ il ricorso non contesta la pericolosità sociale del condannato che Ł stata desunta anche dalla significativa circostanza che egli si trova attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per altra causa.
2.2 Il provvedimento impugnato, di contro, evidenzia l’assenza dell’avvio della revisione critica desunto dai comportamenti tenuti in epoca recente, tra i quali spicca la sottoposizione alla misura
degli arresti domiciliari e la reiterazione delle condotte devianti.
Il Tribunale di sorveglianza ha, dunque, correttamente evidenziato la mancanza di affidabilità del condannato che impedisce l’applicazione di misure alternative non detentive.
Sotto il profilo della detenzione domiciliare, il ricorso confonde la questione della ostatività della revoca di analoga misura concessa in precedenza (ostatività che sarebbe venuta meno), con l’assenza dei requisiti previsti dall’art. 47ter ord. pen., tanto che non indica il presupposto applicativo che ricorrerebbe nel caso di specie per la detenzione domiciliare.
Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha dato atto, senza ricevere critiche, che la detenzione domiciliare non Ł applicabile nel caso di specie poichØ non ricorrono i presupposti legali.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 14/02/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME