Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12151 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12151 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TROVATO NOME NOME a GUARDAVALLE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del 9 novembre 2023, con la quale la difesa ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Sorveglianza di Trento rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da NOME COGNOME mentre lo ammetteva al regime di detenzione domiciliare anche in ragione dell’età dell’istante (ultrasettantenne) e delle condizioni di salute allegate dalla difesa.
Il giudice a quo rappresentava che l’approfondimento dell’attività di analisi svolta dall’UEPE aveva mostrato il miglioramento comportamentale dell’istante il quale, infatti, si era mostrato collaborante con il Servizio e aveva prestato il proprio consenso sia allo svolgimento di attività riparativa (ritenuta inidonea in considerazione dello stato di salute di COGNOME), sia alla partecipazione ad un percorso psicologico.
Inoltre, si prendeva atto della volontà di distaccarsi da logiche devianti del passato attraverso la riapertura del bar COGNOME a lui intestato, al momento indisponibile per occupazione da parte di conduttori morosi, e dall’inattività dell’RAGIONE_SOCIALE, società anch’essa intestata all’istante, attraverso la qual erano stati commessi i fatti oggetto della condanna riportata.
Dall’altra parte, tuttavia, erano emersi una serie di elementi di rischio, idonei a formulare un giudizio di significativa pericolosità sociale, incompatibile con la concessione della misura alternativa più ampia.
In particolare, il Tribunale evidenziava come la circostanza che pendesse un procedimento penale a suo carico (in ragione del quale COGNOME è sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria), valutata unitamente all’attuale assenza di stabile attività lavorativa, non consentivano di poter addivenire ad una prognosi favorevole circa l’idoneità della misura alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, nel caso di specie.
2.Propone tempestivo ricorso per cassazione il condanNOME, per il tramite del difensore, affidando le proprie doglianze ad un unico motivo, con cui si deduce violazione dell’art. 47 ord. pen. e contestuale vizio di motivazione.
Questa assume quali elementi preclusivi alla concessione dell’affidamento in prova l’assenza di una attività lavorativa, che non è requisito indispensabile ai fini della concessione della misura alternativa, e l’esistenza di un solo carico pendente, per cui il quale, peraltro, non risulta più vigente la misura cautelare.
Il ricorrente deduce che la motivazione posta alla base della decisione reiettiva sarebbe errata in quanto avrebbe, apoditticamente, considerato subvalenti tutta una serie di fattori di cui, secondo la giurisprudenza di legittimità,
deve tener conto ai fini della formulazione di una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale del condanNOME all’esito della misura alternativa.
In particolare, il Giudicante pur dando atto che COGNOME avesse una sola pendenza, per fatto del 2017 e che i precedenti penali sono risalenti e non particolarmente allarmanti, non ha preso in considerazione la condotta successiva alla commissione del reato, il comportamento processuale, serbato in sede extramuraria o tenuto durante gli arresti domiciliari, al fine di riscontrare se le prescrizioni imponibili in caso di ammissione alla misura fossero in grado di conseguire la risocializzazione e, al contempo, di prevenire la commissione di nuovi illeciti.
3.11 Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, rilevando che il provvedimento è motivato in modo corretto e congruo ed è immune da vizi logici.
Con memoria di replica del 9 novembre 2023, la difesa insiste per l’annullamento del provvedimento gravato, ribadendo l’erroneità del giudizio espresso dal Tribunale di sorveglianza, allegando la convalida di sfratto per morosità ai danni del conduttore dei locali appartenenti alla società RAGIONE_SOCIALE, socia del RAGIONE_SOCIALE, società quest’ultima di cui l’istante è lega rappresentante, come da visura parimenti allegata, nonché relativo precetto.
Si tratta di documenti che dimostrerebbero, per il ricorrente, la volontà seria, da parte di COGNOME, di crearsi un’alternativa lavorativa, pur non essendo quest’occupazione presupposto per la concessione della misura alternativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile, stante il carattere sostanzialmente confutativo del ricorso.
2. E’ noto l’indirizzo interpretativo di questa Corte di legittimità secondo il quale (Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, Rv. 256024 – 01) per la concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, non è necessaria la sussistenza di un lavoro già disponibile, potendo tale requisito essere surrogato da un’attività socialmente utile anche di tipo volontaristico.
Del resto, sostiene la giurisprudenza (tra le altre, Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018, dep. 2019, Rv. 274869 – 01) che, ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, lo svolgimento di un’attività lavorativa è soltanto uno degli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condanNOME, ma non
può rappresentare una condizione ostativa di accesso alla misura qualora lo stesso non possa prestare tale attività per ragioni di età o di salute.
2.1.Tuttavia, il Collegio osserva che, effettivamente, come riscontrato dal Tribunale, al di là della vigenza o meno, all’attualità, di misura cautelare non custodiale, sussiste, a carico del condanNOME, un carico pendente per fatti coevi a quello per fatti antecedenti e coevi a quelli per i quali ha riportato condanna, di cui rende conto il provvedimento censurato e, comunque, viene svolto un giudizio prognostico con ragionamento non manifestamente illogico, che rientra nella valutazione largamente discrezionale rimessa ai giudici di sorveglianza.
Invero, il diniego dell’affidamento in prova al servizio sociale è da ritenere adeguatamente motivato anche quando, nell’ambito di un giudizio prognostico che, per sua natura, non può che essere largamente discrezionale, venga indicata una sola ragione, purché plausibile, atta a far ritenere la scarsa probabilità di successo dell’esperimento, in relazione alle specifiche finalità dell’istituto (rieducazione del reo e prevenzione del pericolo che egli commetta ulteriori reati; in tal senso Sez. 1, n. 19637 del 10/01/2017 non mass.).
Del resto, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non s2r:vo censurabilt in sede di legittimità, se sorretti) da motivazione adeguata e (IL rispondente ai canoni logici, il giudizio sull’idoneità o meno, a raggiungere tale risultato finale, delle varie misure alternative (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, COGNOME, Rv. 189375).
Peraltro, secondo l’insegnamento di questa Corte, GLYPH il giudice, nell’esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condanNOME, non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi / ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell’interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell’interessato, secondo l gradualità che governa l’ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017 , Rv. 270016).
2.2.A fronte di tali indirizzi interpretativi, dai quali i giudici di sorveglia non si sono discostati, dunque, il ricorso si appalesa confutativo di circostanze di fatto già valutate in sede di merito, con ragionamento non manifestamente illogico e coerente, dunque non censurabile nella presente sede.
Nessun esame, infine, può essere riservato nella presente sede, alla documentazione allegata dalla difesa alla memoria difensiva che, invece, potrà essere oggetto di nuova istanza da prospettare in sede di merito.
3.Deriva, dall’inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso
(Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in ragione del motivo devoluto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente