Affidamento in prova: quando la valutazione del giudice è insindacabile
L’affidamento in prova al servizio sociale rappresenta una fondamentale misura alternativa alla detenzione, mirata al reinserimento sociale del condannato. Tuttavia, la sua concessione non è automatica e dipende da una complessa valutazione del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 26366/2023) chiarisce i limiti del sindacato di legittimità sulla decisione del Tribunale di Sorveglianza, sottolineando come la valutazione degli elementi a favore e contro il detenuto sia di competenza esclusiva del giudice di merito, a patto che sia logicamente motivata.
I Fatti del Caso
Un detenuto presentava istanza per l’affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di Sorveglianza di Genova respingeva la richiesta, basando la sua decisione su una serie di elementi negativi emersi durante il percorso detentivo. Tra questi figuravano: diverse violazioni disciplinari, una segnalazione per un episodio di ‘tortura’ risalente al 2018, due evasioni pregresse (nonostante il soggetto si fosse poi costituito), un passato di abuso di sostanze e la mancata fruizione di permessi premio. Inoltre, la struttura proposta per l’accoglienza era stata ritenuta inadeguata per l’eccessiva libertà di movimento che avrebbe concesso.
Il detenuto, tramite il suo difensore, presentava ricorso in Cassazione, sostenendo che il Tribunale avesse omesso di considerare importanti elementi positivi. In particolare, evidenziava di aver sempre ottenuto la liberazione anticipata (indice di buona condotta), di svolgere attività lavorativa e teatrale in carcere, e di aver conseguito un diploma. Contestava inoltre la rilevanza delle evasioni, dato che si era volontariamente consegnato per scontare la pena, e l’indeterminatezza dell’accusa di tortura, per la quale non era mai stato indagato.
La Decisione della Corte e il Ruolo del Giudice di Sorveglianza
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno chiarito un principio fondamentale del nostro ordinamento: il ricorso in Cassazione serve a controllare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non a rivalutare i fatti del caso (giudizio di merito).
Il ricorrente, secondo la Corte, non denunciava un vizio di legge o una motivazione illogica, ma chiedeva di fatto una nuova e diversa valutazione degli elementi già esaminati dal Tribunale di Sorveglianza. Sollecitava, in pratica, a dare un peso diverso agli aspetti positivi del suo percorso (studio, lavoro, liberazione anticipata) rispetto a quelli negativi (violazioni disciplinari, evasioni).
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si fonda sulla distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Il Tribunale di Sorveglianza ha il compito di analizzare tutti gli elementi della personalità e del comportamento del condannato per formulare un giudizio prognostico sulla sua idoneità a beneficiare di una misura alternativa. Nel caso specifico, il Tribunale ha fornito una motivazione adeguata per la sua decisione, spiegando perché gli elementi negativi fossero, a suo avviso, prevalenti e ostativi alla concessione dell’affidamento in prova. Ha ritenuto, per esempio, che le violazioni disciplinari e le evasioni passate indicassero la necessità di un programma rieducativo più strutturato e controllato rispetto a quello offerto dalla misura richiesta. Questa conclusione, non essendo ‘palesemente illogica’, non può essere messa in discussione dalla Corte di Cassazione, che non ha il potere di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce che la valutazione per la concessione delle misure alternative alla detenzione è un processo complesso e discrezionale, affidato alla competenza del Tribunale di Sorveglianza. La presenza di elementi positivi nel percorso di un detenuto è importante, ma non garantisce automaticamente l’accesso ai benefici. Il giudice deve operare un bilanciamento complessivo di tutti i fattori, sia positivi che negativi. La decisione finale, se supportata da una motivazione congrua e non manifestamente illogica, è insindacabile in sede di legittimità. Per chi intende presentare ricorso in Cassazione, è cruciale non limitarsi a proporre una lettura alternativa dei fatti, ma individuare specifici vizi di legge o palesi illogicità nel ragionamento del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
È possibile ottenere l’affidamento in prova pur avendo commesso violazioni disciplinari in carcere?
La decisione è a discrezione del giudice di sorveglianza. L’ordinanza chiarisce che il giudice valuta complessivamente il percorso del detenuto. Anche se sono presenti elementi positivi (come la liberazione anticipata), il giudice può negare la misura se ritiene che le violazioni disciplinari e altri elementi negativi siano prevalenti e indichino una personalità non ancora pronta per un percorso esterno.
Il ricorso in Cassazione può servire a far riesaminare i fatti e il comportamento del detenuto?
No. La Corte di Cassazione ha ribadito che il suo compito non è quello di effettuare una nuova e diversa valutazione degli elementi già analizzati dal giudice di merito. Il ricorso in Cassazione può avere successo solo se contesta un errore nell’applicazione della legge o una motivazione palesemente illogica, non se si limita a proporre una lettura dei fatti più favorevole al ricorrente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, come in questo caso, non viene esaminato nel merito. La conseguenza per il ricorrente è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che nell’ordinanza in esame è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26366 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26366 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da COGNOME RAGIONE_SOCIALE evidenziando che a carico del condannato risultavano diverse violazioni disciplinari relative a vari periodi, una segnalazione per un non meglio specificato episodio di “tortura” per l’anno 2018, due evasioni pregresse, anche se si è costituito, l’inidoneità della struttura che lo accoglierebbe perché avrebbe troppa libertà di movimento, il pregresso abuso di sostanze e la necessità di un programma più strutturato, nonché la mancata fruizione di permessi premio;
Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione in quanto il Tribunale avrebbe del tutto omesso di considerare che il detenuto, tranne il primo anno, ha sempre avuto la liberazione anticipata e che ciò osterebbe con le violazioni disciplinari, evidentemente ritenuta di scarsa importanza; il giudice della sorveglianza, poi, non avrebbe valutato il fatto che il condannato in carcere ha un’attività lavorativa, ha studiato e conseguito il diploma, partecipa all’attivit teatrale anche con attività esterne, elementi questi che sarebbero significativi di una personalità meritevole del beneficio; sotto altro profilo, d’altro canto, la comunità sarebbe stata sempre ritenuta adeguata per altri detenuti e l’evasione sarebbe irrilevante perché lo stesso si è costituito proprio per scontare la pena in esecuzione e, infine, la presunta tortura non è specificata e comunque lo stesso non è stato mai indagato in relazione a tale episodio;
Rilevato che le articolate doglianze si sostanziano in una richiesta di valutazione alternativa e diversa degli elementi analizzati dal giudice di merito il quale, di contro, ha dato adeguato conto delle ragioni che ha ritenuto prevalenti e ha posto a fondamento della propria conclusione,così che questa, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in sede di legittimità;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23/2/20-23