Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9731 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9731 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RONCOFERRARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
v
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 17 ottobre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha respinto l’istanza di concessione di misure alternative alla detenzione avanzata da NOME COGNOME, detenuto in espiazione di una pena pari a due anni e undici mesi di reclusione per il delitto di cui agli artt. 73, comma 4 e 80 d.P.R.n. 309/1990 commesso il 10/12/2021. Ha, in particolare, dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare stante l’ostatività stabilita per l’aggravante ritenuta sussistente, e ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale per la gravità del delitto commesso, vista la rilevante quantità di sostanze stupefacenti detenute, che fa ipotizzare un collegamento dell’imputato con personaggi di rilevante caratura criminale e fa ritenere la sua condotta non qualificabile come una ingenuità. Secondo il Tribunale tale giustificazione, addotta dall’imputato per il crimine commesso, fa apparire ancora inesistente una effettiva revisione critica della propria condotta. Mancano inoltre, per far ritenere concedibile l’affidamento ordinario, una gradualità trattamentale e un’attività risocializzante. Tale misura risulta perciò, allo stato, inadeguata sia per il reinserimento sociale del detenuto, sia per la prevenzione da possibili recidive.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen.
Il Tribunale ha ritenuto non svolta, dal ricorrente, una effettiva revisione critica della propria condotta, ma la sua valutazione è solo parziale, perché non ha tenuto conto degli indici positivi, consistenti nell’ammissione della propria responsabilità, nella corretta condotta intramuraria, nella capacità di affrontare con maturità gli esiti del processo. La giurisprudenza di legittimità, inoltre, non chiede, per la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, la piena ammissione delle proprie responsabilità, ma solo l’avvio di un processo di riflessione critica.
2.2. Con il secondo motivo deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.
L’affermazione dell’assenza di una revisione critica della condotta criminosa non è adeguatamente motivata, perché la relazione comportamentale è ampiamente positiva, e l’ordinanza ne contraddice il contenuto e la valutazione, risultando perciò ancorata a presunzioni non attuali.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché generico e privo di specificità.
Esso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha ritenuto assente una vera resipiscenza e una effettiva revisione critica della condotta tenuta alla luce delle dichiarazioni dello stesso imputato, che ha sminuito la gravità del reato commesso e la propria responsabilità definendo una mera “ingenuità” la detenzione di hashish e marijuana per un quantitativo complessivamente superiore a kg. 59, ed ha asserito di avere agito non con un dolo di rilevante intensità, bensì solo per incoscienza e superficialità. Inoltre il Tribunale ha ritenuto necessarie, alla luce di tale revisione critica ancora insufficiente, una gradualità trattamentale e un’attività esterna risocializzante, ritenendo altrimenti troppo ampia, e perciò inidonea a svolgere la necessaria funzione rieducativa, la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Il ricorrente non ha opposto a tale valutazione alcun elemento di contrasto, limitandosi a definire non condivisibile quest’ultimo assunto del Tribunale, e ad eccepire una contraddittorietà tra l’ordinanza e la relazione redatta dalla équipe trattamentale. Tale contraddizione non appare, però, sussistente, in quanto l’ordinanza riporta per intero la relazione di sintesi, ed essa conclude esprimendo un parere favorevole alla concessione della detenzione domiciliare, mentre nulla dice in ordine alla eventuale concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale. Non vi è in atti, quindi, un parere favorevole alla concessione della misura alternativa più ampia, con cui l’ordinanza si ponga in contrasto.
Il Tribunale, pertanto, ha applicato in modo corretto il principio ribadito costantemente da questa Corte, secondo cui «In tema di concessione di misure alternative alla detenzione il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello». (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213). Il ricorso non si confronta neppure con la valutazione della necessità di una maggiore gradualità trattamentale, limitandosi a dichiararla non condivisibile, ma senza motivare tale sua mancanza di condivisione. Esso risulta perciò generico e privo di specificità, oltre che infondato.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente