Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15899 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15899 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19 luglio 2023, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da NOME COGNOME – il quale sta scontando, in regime di detenzione domiciliare, la pena detentiva inflittagli per il delitto di omicidio aggravato – in ragione della ritenuta inidoneità della misura, desunta dal reato che gli è valso la condanna alle pena in corso di esecuzione, commesso nel 2009, e dagli ulteriori pregiudizi da lui vantati per i reati di furto, ricettazione e di violazione delle disposizio sulle armi.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta vizio di motivazione addebitando al Tribunale di sorveglianza di essersi limitato a svolgere considerazioni stereotipate e di avere, in particolare, omesso di assegnare il giusto rilievo alla misura della pena ancora da espiare, al percorso risocializzante da lui seguito nel corso della patita restrizione ed a quanto esposto, in apposita relazione, dai servizi sociali.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve, pertanto essere accolto.
È pacifico che, ai fini della concessione dell’affidamento in prova, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, è necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, Rv. 278174; Sez. 1, n. 31420 del 5/05/2015, Rv. 264602). Invero, una delle condizioni fondamentali per la concessione dell’affidamento in prova è che sia stato positivamente avviato il processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Rv. 189375).
Questa valutazione non può prescindere dalla ricognizione degli elementi di giudizio, tratti, anzitutto, dalle relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato: in proposito, il giudice non è vincolato alle considerazioni ivi espresse, ma deve comunque apprezzare le riferite informazioni, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell’interessato (cfr. Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016).
Ciò premesso, la censura del ricorrente coglie nel segno.
Invero, il giudice a quo, con motivazione apparente, si è limitato a dar conto, peraltro in via meramente ricognitiva, del curriculum criminale del condannato ed è, al contempo, venuto meno al dovere di valutare il comportamento da lui serbato successivamente alla condanna e, in particolare, nel corso della decennale detenzione.
Ha, in tal modo, formulato un giudizio prognostico negativo in ordine al possibile reinserimento sociale del condannato, alla tenuità delle prescrizioni che connotano l’invocata misura alternativa alla detenzione ed alla loro idoneità a favorire l’iter rieducativo che, in concreto, appare svincolato dalla dovuta considerazione di tutti gli elementi rilevanti e, perciò, irrimediabilmente viziato.
Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania, cui è demandato un nuovo giudizio che, libero nell’esito, sia condotto nel rispetto dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata Cat i rinviaP per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.
Così deciso il 26/01/2024.