Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47366 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47366 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 15.2.2023, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato l’istanza di differimento della pena per motivi di salute, nonché quella di applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale avanzate da NOME COGNOME, detenuto in carcere in espiazione della pena di
tre anni e due mesi di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.
Quanto alla richiesta di differimento della pena, il Tribunale ha ritenuto che non ne ricorressero le condizioni, non necessitando il NOME di cure e trattamenti che non possano essere prestati in regime detentivo.
Riguardo all’istanza di affidamento in prova, l’ordinanza impugnata ha escluso che tale misura fosse idonea a contenere la propensione al reato del ricorrente, attestata dai suoi precedenti penali, non essendo elemento sufficiente ai fini di una prognosi favorevole in ordine alla positiva fruizione della misura, la regolarità della condotta e la partecipazione al trattamento rieducativo.
Avverso tale ordinanza il NOME ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo di censura con il quale si deduce la violazione degli artt. 4-bis e 47 ord. pen. e vizio di motivazione. Il Tribunale di sorveglianza, nell’operare la valutazione dell’istanza di affidamento in prova, avrebbe totalmente omesso di considerare una pluralità di elementi positivi pur presenti in atti. In particolare, non avrebbe considerato la nota dei Carabinieri del Comando provinciale di Catania, la quale attestava l’insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, né la positiva relazione di sintesi del carcere presso il quale il ricorrente è recluso, che evidenziava il processo di revisione critica intrapreso dal condannato, e neppure la relazione dell’UEPE che confermava la disponibilità di una concreta opportunità di lavoro.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Considerato in diritto
Il ricorso, il quale è circoscritto alla parte dell’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che rigetta l’istanza di affidamento in prova, è fondato e merita pertanto accoglimento.
Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa (Sez. 1, n. 16541 del 10/12/2018, dep. 2019, Rv. 276185 – 01 in motivazione).
Ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la natura e la gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione costituiscono il punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto dai quali non si può dunque prescindere. È, tuttavia, necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278174; Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, COGNOME, Rv. 264602 – 01). Al riguardo si è precisato che le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, sia anche la condotta carceraria ed i risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell’affidamento, quali l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l’adesione ai valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924).
3. Nella specie, il Tribunale di sorveglianza di Catania, nel valutare l’istanza di ammissione dell’affidamento in prova avanzata dal COGNOME, non si è attenuto a tali principi formulando un giudizio fondato pressoché esclusivamente sulla gravità del reato commesso, sul carattere recente dello stesso, nonché sull’esistenza di due precedenti condanne e sulla pendenza di un ulteriore procedimento per furto aggravato. L’ordinanza impugnata ha, tuttavia, del tutto trascurato di prendere in considerazione la valutazione positiva espressa nella relazione di sintesi dell’istituto carcerario presso il quale il ricorrente è recluso e nella quale evidenzia l’atteggiamento critico del COGNOME nei confronti del proprio agito e il suo atteggiamento positivo e disponibile verso gli operatori e corretto nei confronti degli compagni di cella, tanto da indurre ad esprime un parere ampiamente favorevole ai fini dell’applicazione della misura alternativa, anche in ragione dalla disponibilità di un contesto familiare sano ed estraneo ad ambienti criminali. Il Tribunale ha altresì omesso del tutto di considerare il positivo riscontro dell’UEPE in ordine alla disponibilità di un’attività lavorativa esterna, e neppure ha valutato , l’assenza di collegamenti del Turrano con la criminalità organizzata, attestata dalla nota dei Carabinieri di Catania del 18.1.2023.
Il Tribunale di Sorveglianza ha in sostanza omesso di appuntare la propria attenzione sugli aspetti positivi evidenziati dalla documentazione in atti, al fine di raffrontarli con quelli negativi valorizzati e motivare in ordine alle ragioni per cui dovevano ritenersi subvalenti.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Catania.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente all’affidamento in prova al servizio sociale con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Catania.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 settembre 2023.