Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4288 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4288 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME, che ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento sopra indicato, il Tribunale di sorveglianza di Catania che dichiarava inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare presentata da NOME COGNOME perché condannato per reato ostativo ai sensi dell’art. 4 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), ovvero per il delitto di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; con la medesima decisione il Tribunale rigettava l’istanza di affidamento in prova presentata segnalando la “solo in parte scemata” pericolosità sociale desunta dall’estrema gravità del reato (traffico internazionale di stupefacenti con il possesso di circa 13 kg di cocaina), dalle informazioni di PS da cui era risultato che fosse solito associarsi a pregiudicati ed era stato tratto in arresto al porto di Pozzallo dopo aver introdotto in Italia lo stupefacente, inoltre, il richiedente risultava non svolgere alcuna attività lavorativa ritenuta idonea, infine, non aveva usufruito ancora dei permessi premio ritenuti prodromici rispetto alla misura alternativa – allo stato – negata. La decisione impugnata, conclude quindi, sottolineando l’inidoneità della misura richiesta a prevenire il pericolo di recidiva.
Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione l’interessato, con rituale ministero difensivo, affidandosi a due motivi.
Con il primo motivo egli denuncia la violazione di legge in relazione all’art. 133 cod. pen. e vizio motivazionale sulla ritenuta pericolosità sociale. In particolare, si evidenzia che il reato per cui il COGNOME è stato condannato risulta commesso il 28/6/2017 e non in ambito internazionale, come risultante anche dal capo d’imputazione; le informazioni di PS sono state solamente richiamate senza una precisa indicazione della fonte; nel periodo trascorso in libertà, dopo gli arresti domiciliari, il COGNOME avrebbe svolto più attività lavorative. Sulla violazione dell’art. 133 cod. pen. si afferma che il Tribunale si è basato quasi esclusivamente sul titolo di reato senza considerare, come sarebbe dovuto essere, la condotta serbata successivamente allo stesso (si sarebbe costituito volontariamente in carcere come da comunicazione allegata e sarebbe stato agli arresti domiciliari senza incorrere in alcuna violazione), nonché la relazione dell’equipe sarebbe stata favorevole alla misura alternativa alla detenzione.
Con il secondo motivo egli denuncia un vizio motivazionale del provvedimento impugnato per la mancata valutazione della relazione di sintesi del 20/3/2023 e del provvedimento di concessione della liberazione anticipata del 28/02/2023
Il Procuratore generale ha concluso per una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento.
Dall’esame del provvedimento impugnato, sinteticamente motivato, alla luce dei dedotti motivi emerge che, effettivamente, la decisione impugnata fonda il proprio giudizio di permanenza della pericolosità sociale sul titolo di reato al quale si aggiunge senza specificare alcunché di altri altrettanto gravi recentemente commessi, sulle frequentazioni con pregiudicati desunte da non meglio specificate informazioni di PS, e dall’assenza – labialmente contestata – di un’idonea attività lavorativa.
Considerata la data di commissione del reato (28/6/2017), la mancata indicazione degli altri gravi reati recentemente commessi, e dalla generica indicazione delle informazioni di PS che avrebbero riferito di frequentazioni con pregiudicati, va intanto ribadito che «è legittima la motivazione di decisione del Tribunale di sorveglianza attuata “per relationem”, con riferimento a informazioni fornite dagli organi competenti, recepite e fatte proprie dal giudice, a condizione che nel provvedimento siano indicate in modo preciso la fonte delle informazioni
ricevute e gli estremi dell’atto nel quale esse sono versate» (Sez. 1, n. 50921 del 27/11/2013, Rv. 258401). Come correttamente evidenziato in ricorso, peraltro, non risulta valorizzata la relazione dell’equipe favorevole al riconoscimento della misura alternativa alla detenzione richiesta per cui va ulteriormente ribadito che «ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Rv. 278174).
Dalle considerazioni sinora esposte deriva l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.
Così deciso il 31/10/2023