Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15534 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15534 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il 20/10/1996
avverso l’ordinanza del 27/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Osservato che NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso, l’ordinanza nta./zot.tu.., emessa dal Tribunale di sorveglianza di Messina in data 124 aprii 2024, con la quale è stata rigettata l’opposizione proposta dal suddetto e dichiarata non estinta la pena da lui espiata in regime di affidamento in prova al servizio sociale (concesso dal medesimo Tribunale con ordinanza del 6 giugno 2018) per il periodo dal 9 luglio 2018 al 2 dicembre 2019.
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso – nel quale il difensore si duole dell’inosservanza ed erronea applicazione della legge e del vizio di motivazione con riferimento all’individuazione della distanza cronologica intercorsa tra la scadenza dell’affidamento e la commissione dei nuovi reati e alla determinazione del quantum di pena da espiare – sono manifestamente infondate, in quanto non si confrontano criticamente con i passaggi motivazionali decisivi dell’ordinanza.
Rilevato, inoltre, che le doglianze svolte non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto si limitano a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dall’ordinanza impugnata, la quale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, risulta sorretta da un iter argomentativo corretto e coerente con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia, avendo il Tribunale di sorveglianza operato un esame globale della condotta del condannato, anche in epoca immediatamente successiva alla misura; e ciò in conformità al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio sull’esito della prova, il Tribunale di sorveglianza può prendere in considerazione anche comportamenti posti in essere dal condannato dopo che sia cessata l’esecuzione della misura alternativa, ma prima che sia formulato il giudizio sul relativo esito, dovendo compiere una valutazione globale che tenga conto, da un lato, della condotta serbata dal condannato durante l’esecuzione della prova e, dall’altro, dell’effettiva entità del fatto successivo e della distanza cronologica dalla scadenza dell’affidamento, operando un’autonoma delibazione in merito all’attribuibilità al condannato della violazione ed alla sua concreta incidenza sintomatica sul giudizio di recupero sociale (Sez. 1, n. 51347 del 17/05/2018, COGNOME, Rv. 274482).
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025.