Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35495 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35495 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CALTAGIRONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento indicato nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato l’istanza con cui NOME COGNOME aveva chiesto la concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali ed ha disposto l’ammissione al regime della semilibertà.
Ricorre per cassazione COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, sviluppando in un unico motivo censure per violazione di legge e vizio di motivazione.
Lamenta che il Tribunale, nel ritenere sussistente il requisito dell’attualità della pericolosità sociale, ha violato i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità ed ha seguito un percorso argomentativo illogico, interamente fondato sui precedenti penali ed i carichi pendenti, ripetutamente definiti “recenti” anche se pacificamente commessi anni prima del reato oggetto della condanna in esecuzione, risalente all’anno 2018, e senza considerare l’evoluzione della personalità del condannato in epoca successiva all’ultima violazione accertata, nonché le informazioni dell’indagine socio familiare ampiamente dimostrative dell’avvio di un serio processo di revisione critica.
Sotto quest’ultimo profilo, evidenzia che il condannato, come dimostrato dalle risultanze degli atti di causa, ha rescisso ogni legame con l’ambiente criminale siciliano, trasferendosi, sin dall’anno 2019, dapprima all’estero e poi in Veneto dove svolge regolare attività lavorativa.
Quanto al dato della notifica, anch’essa definita “recente” dell’avviso orale, il Tribunale ha trascurato che il Tribunale di Catania, con provvedimento del 15 luglio 2022, ha rigettato la proposta di applicazione della misura di prevenzione ritenendo non più attuale la pericolosità sociale di COGNOME a seguito del trasferimento all’estero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Ai fini della concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta serbata dal condannato in epoca successiva. Nel giudizio prescritto dall’art. 47 Ord. pen. è indispensabile l’esame dei comportamenti attuali del condannato perché non è sufficiente verificare l’assenza di indicazioni negative, ricavabili senz’altro dal passato (si pensi ai precedenti penali), ma è necessario accertare in positivo la presenza di elementi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. Si deve, pertanto, avere riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o no, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa; ciò non significa acquisire dai risultati dell’osservazione della personalità la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica GLYPH
del proprio passato, essendo, al contrario, sufficiente l’avvio di tale processo critico (ex plurimis, Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, COGNOME, Rv. 244322 e, più di recente, Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, COGNOME, Rv. 264602).
Tra gli indicatori utilmente apprezzabili possono essere annoverati l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985).
Il Tribunale di sorveglianza, nell’esaminare le informazioni e le relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato, non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vit dell’interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell’interessato, secondo il criterio del gradualità nella concessione di benefici penitenziari che governa l’ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/3/2017, Arzu, Rv. 270016); detto criterio, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario specie quando risulta documentato un non irrilevante vissuto criminale (Sez. 1, n. 5689/99 del 18/11/1998, Foti, Rv. 212794).
Il Tribunale di sorveglianza non ha fatto buon governo degli esposti principi ed ha seguito un percorso argomentativo che presta il fianco alle critiche dedotte dal ricorrente.
L’ordinanza impugnategiustificato la scelta di ammettere il condannato alla semilibertà anziché all’affidamento in prova ai servizi sociali, nell’ottica della gradualità dell’ammissione ai benefici penitenziari, con la maggiore adeguatezza della misura più contenitiva. Al riguardo ha osservato che solo la semilibertà consentiva di fronteggiare la residua pericolosità sociale del condannato, desunta dalla gravità del reato oggetto della condanna (violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 con condanna alla pena di 4 anni di reclusione) e dai precedenti penali specifici, oltre che dai carichi pendenti (procedimento in fase dibattimentale, nel primo grado del giudizio, con contestazione del grave reato di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico
–1 GLYPH Nella valutazione del grado e attualità di pericolosità sociale non ha, quindi, tenuto conto, anche solo al fine di confutarli o di spiegarne l’irrilevanza ai fini dell’esito non favorevole del giudizio prognostico, degli elementi favorevoli pur pacificamente emergenti dagli atti prodotti dalla difesa, quali la risalenza nel
tempo delle condotte delittuose accertate (fino al 2018) o in corso di accertamento (fino al 2014), l’astensione del condannato da attività illecite per un lungo periodo, l’allontanamento dello stesso dal luogo dove in passato ha delinquito per svolgere all’estero ed in Veneto attività lavorativa, il rigetto, in data 15 luglio 2022, quind in epoca successiva al valorizzato avviso orale, della proposta di applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per il difetto del requisito dell’attualità della pericolosità sociale.
In definitiva, il rigetto dell’affidamento in prova risulta fondato sul sol argomento di una situazione di pericolosità sociale desumibile da dati informativi del passato, facendo di essi una considerazione assoluta e ponendoli da soli a sostegno della motivazione, senza considerazione adeguata di diversi altri fattori riguardanti l’evoluzione della personalità del ricorrente, successiva alla consumazione della condotta sanzionata.
Per quanto sin qui osservato l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Catania.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.
Così deciso, in Roma 2 luglio 2024.