Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42334 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42334 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del PG, COGNOME, che, richiamata anche la precedente requisitoria del 7.05.2024, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, emessa il 14 febbraio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha ammesso NOME COGNOME, condannato all’espiazione di pena detentiva residua di anni due, mesi sette, giorni nove – scaturita dalla condanna per i reati di detenzione di monete false commessi nel 2010 e di associazione per delinquere sanzionata in primo grado con sentenza del 14.05.2014, parzialmente riformata in appello con sentenza del 15.04.2016, irrevocabile il 6.07.2017 -, alla detenzione domiciliare per gravi motivi di salute e ha contestualmente rigettato l’istanza formulata da COGNOME di affidamento in prova al servizio sociale, ritenendo non concedibile tale misura.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore di COGNOME, chiedendone l’annullamento sulla scorta di un unico motivo con cui si lamentano la violazione degli artt. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ. modd. (Ord. pen.) e 125 cod. proc. pen., nonché il vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale.
La difesa evidenzia che la motivazione resa a fondamento del rigetto del chiesto affidamento in prova risulta generica, nel riferimento alla natura e alla gravità del reato commesso, e contraddittoria, rispetto alla mancata considerazione della personalità del condannato successiva al fatto: in tal senso – si evidenzia – non sono stati considerati i dati positivi risultanti dall’informati della polizia giudiziaria nonché gli elementi costituiti dalla stabile condizione lavorativa che aveva contraddistinto la posizione di COGNOME e dalla sua disponibilità a svolgere lavori socialmente utili, come da presa in carico della RAGIONE_SOCIALE.
Il Procuratore generale ha prospettato l’annullamento dell’ordinanza impugnata, per la parte reiettiva di essa, in quanto il Tribunale ha rigettato l’istanza di affidamento in prova senza motivare la decisione, giacché sul punto il provvedimento appare assertivo e inadeguato, in quanto basato esclusivamente sulle ragioni (stato di salute e residua pericolosità sociale, benché esclusa dalla nota della Polizia) che hanno fondato la concessione della detenzione domiciliare.
All’udienza del 24.05.2024, il Collegio, ritenuta la necessità di acquisire il fascicolo di ufficio della fase svoltasi innanzi al Tribunale di sorveglianza, comprensiva dell’istanza introduttiva presentata dall’interessato, ha promosso il corrispondente adempimento e fissato la nuova udienza camerale del 25.09.2024.
Pervenuti gli atti, il Procuratore generale ha rassegnato un’ulteriore requisitoria riportandosi a quella precedente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che l’ammissione di NOME COGNOME alla detenzione domiciliare per le sue condizioni di salute, la quale non ha formato oggetto di impugnazione, è restata espunta dall’attuale regiudicanda, deve ritenersi che il ricorso, avente ad oggetto, quindi, il solo diniego dell’affidamento in prova al servizio sociale, risulta fondato va accolto per le ragioni che seguono.
Giova osservare, poi, che il Tribunale ha, con valutazione unitaria, considerato che non potesse farsi luogo all’affidamento in prova al servizio sociale non sussistendo i presupposti per l’applicazione di una misura più ampia della suddetta detenzione domiciliare, a cui invece il condannato è stato ritenuto meritevole di essere ammesso in ragione delle sue precarie condizioni di salute, che determinano la necessità di assistenza sanitaria continua.
In tale prospettiva, i giudici di sorveglianza hanno affermato che le esigenze di tutela della collettività derivanti dalla residua pericolosità sociale d condannato – desunta dalla natura del reato la cui pena era in esecuzione, dall’entità di tale pena e dai precedenti penali, in relazione alla nota in data 9.02.2024 della Polizia di RAGIONE_SOCIALE – avrebbero potuto essere adeguatamente salvaguardate dai vincoli implicati dalla misura alternativa concessa.
Il raffronto fra la motivazione resa dai giudici di merito e gli elementi emergenti dalla complessiva, specifica censura articolata dal ricorrente, valutato anche all’esito dell’acquisizione degli atti del procedimento, disposta per verificare l’oggetto e l’articolazione della domanda di misure alternative avanzata da COGNOME, fa emergere decisive aporie e insufficienze del gracile discorso giustificativo offerto dal Tribunale, che ne determinano la carenza con riferimento specifico al diniego dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Deve muoversi dal consolidato principio secondo cui, con riguardo alla concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, se certo non si può prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, deve reputarsi necessaria pure la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame dei comportamenti successivi al reato e anche attuali serbati dal medesimo, onde verificare la
concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativa richiesta, essendo immanente l’esigenza di accertare – non soltanto l’assenza di indicazioni negative, bensì – anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 – 01; Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278174 01; Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, COGNOME, Rv. 264602 – 01).
E’ per tale ragione che – ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, e, quind dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza – non possono assumere ex se decisivo rilievo in senso negativo elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza e nemmeno può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo invece sufficiente che dai risultati dell’osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 – 01; Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, dep. 2014, Naretto, Rv. 258402 – 01).
In tale direzione, la magistratura di sorveglianza è abilitata e, quindi, tenuta a compulsare una pluralità di fonti di conoscenza, considerando sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, sia anche, quando essa faccia già parte del vissuto del condannato, la condotta carceraria ed i risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell’affidamento, quali, fra gli altri, l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l’adesione ai valori socialmente condivisi, il buon inserimento nel contesto familiare e la sua adesione allo stesso, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante.
Va anche specificato, in relazione alla condizione personale di NOME COGNOME, libero in sospensione dell’esecuzione della pena al momento dell’istanza, che, nella corrispondente valutazione della domanda di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza, quando è chiamato a decidere su un’istanza presentata da un condannato in stato di libertà, non ha l’obbligo di effettuare accertamenti ulteriori sulla personalità del richiedente nell’ipotesi in cui le risultanze documentali già rivelino l’inidoneità della misura richiesta, avendo fatto emergere l’attuale pericolosità del richiedente e l’assenza di prospettive di una sperimentazione fruttuosa in attività risocializzanti, in guisa
tale da non richiedere ulteriori approfondimenti (Sez. 1, n. 26232 del 07/07/2020, COGNOME, Rv. 279581 01; Sez. 7, ord., n. 7724 del 12/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 261292 – 01).
Posta questa cornice, si evidenzia il difetto della motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte di essa volta a giustificare il rigetto dell’ammissione di COGNOME alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale.
4.1. Tale parte del discorso giustificativo, non essendo agevolmente enucleabile dall’unitaria espressione conglobante l’accoglimento dell’istanza di detenzione domiciliare e la reiezione di quella di affidamento in prova, pare risolversi in una enunciazione pressoché oracolare, in quanto essa non consente di comprendere le ragioni per le quali l’affidamento in prova non è stato, alfine, preso in concreta considerazione come misura a cui poter ammettere l’istante.
In via di principio, ben potrebbe v2ZEN dirsi fondata la valutazione di sussistenza della pericolosità sociale residua, tale da convincere il Tribunale di sorveglianza dell’attuale disfunzionalità dell’affidamento in prova al servizio sociale per la posizione di COGNOME.
Però di tale pericolosità residua la motivazione dell’ordinanza impugnata non ha fornito concreta spiegazione.
Anzi, il riferimento alla recente nota della Polizia di Stato presenta un chiaro profilo di contraddittorietà, in quanto – come lo stesso provvedimento impugnato espone – il contenuto di questa informativa non evidenzia la sussistenza di elementi in tal senso.
Né si rileva l’estrinsecazione da parte del Tribunale della eventuale valutazione negativa determinata da eventuali controindicazioni rispetto al chiesto affidamento in prova in dipendenza della situazione determinata dalle condizioni di salute del condannato.
4.2. Non avendola rinvenuta negli atti originariamente trasmessi, il Collegio ha provveduto a disporre l’acquisizione degli atti del fascicolo di ufficio ancora mancanti, al primario scopo di verificare il contenuto dell’istanza con cui il condannato aveva chiesto le misure alternative per vagliare lo spessore della doglianza volta a censurare la mancata considerazione degli elementi dedotti come allegati.
Acquisito il fascicolo di ufficio, con consultazione resa disponibile in via telematica, il suo esame ha permesso di rilevare che, oltre al cospicuo corredo inerente alla documentazione di natura sanitaria riconnessa alle condizioni di salute di COGNOME, l’istanza originaria (risalente al 20.09.2017) ha citato e allegato l’attestato di svolgimento da parte del condannato dell’attività
lavorativa, istanza seguita, dopo un notevole decorso temporale, dalla nota difensiva del 31.01.2024, volta alla deduzione, con la produzione della relativa certificazione, della disponibilità della RAGIONE_SOCIALE all’ammissione di COGNOME all’attività di volontariato, da svolgersi senza compenso (in dipendenza dello stato di quiescenza lavorativa nelle more conseguito dall’istante).
4.3. Emergendo dalla richiamata consultazione la sufficiente specificità della domanda di affidamento in prova al servizio sociale formulata da COGNOME, per come coltivata nel corso del poliennale procedimento seguito, deve prendersi atto che la motivazione fornita si rivela carente quanto all’individuazione e all’esposizione degli indici – rilevanti nei sensi desumibili dai principi prima richiamati, compresa la commissione dei suddetti reati nel tempo pure indicato, ma non esclusi gli ulteriori fattori valutativi pure richiamati – sintomatici dell residua pericolosità sociale del condannato, affermata come persistente e indicata come ostativa all’ammissione alla misura alternativa più ampia.
Pertanto, occorre prendere atto che, nell’ambito del discorso giustificativo offerto dai giudici specializzati, la verifica della correttezza della succitat prognosi circa il reinserimento del condannato nel contesto sociale non risulta essere stata affidata alla disamina completa di tutte le informazioni qualificate disponibili e, in ogni caso, la motivazione non ha dato conto della corrispondente, necessaria disamina.
In definitiva, per la questione inerente all’affidamento in prova al servizio sociale chiesto da NOME COGNOME, analizzata la motivazione offerta dal Tribunale nei sensi progressivamente esposti, essa si profila incompleta e complessivamente carente al fine di sorreggere la conclusione formulata dai giudici di merito e sostanzialmente inadeguata in ordine alla verifica soprattutto relativamente al comportamento successivamente ai reati serbato dal condannato – degli elementi rilevanti per la prognosi sull’esito della prova, nonché sulla prevenzione del, pur se indicato come residuo, pericolo di recidiva, apparendo utile ribadire il principio secondo cui, quando si verte in tema di adozione della suddetta misura alternativa alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell’esame scientifico della personalità, ove effettuato, e comunque utilizzando tutte le informazioni suindicate, con motivazione tesa a dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l’avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l’accoglimento o il rigetto dell’istanza.
In coerenza con le riflessioni che precedono, il vizio rilevato si è annidato nel procedimento logico-giuridico adottato dal Tribunale di sorveglianza per
escludere la meritevolezza in capo a COGNOME dell’affidamento in prova al servi sociale, sulla scorta di una sua persistente, residua pericolosità, affermat in base a un’analisi inadeguata del quadro di elementi suscettibili di vaglio.
Il ricorso, per tali ragioni, deve essere accolto con il corrispon annullamento, nella parte sub iudice, dell’ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di sorveglianza per il nuovo giudizio sulla misura dell’affidamento prova al servizio sociale, da svolgersi con intatta libertà valutativa, ma trascurare l’osservanza degli indicati principi.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Così deciso il 25 settembre 2024
Il Cons . ig liere estensore
Il Presidente