Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45956 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45956 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 23/10/2024
R.G.N. 26973/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME Antonio nato a COGNOME FONTANA il 25/10/1960; avverso l’ordinanza del 20/06/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Lecce; vista la relazione del Consigliere NOME COGNOME
vista la requisitoria del Sost.Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 20 giugno 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale introdotta da COGNOME Antonio . Costui sta espiando una pena per fatti di appropriazione indebita, bancarotta e diffamazione (con fine pena al 2028).
In motivazione si rileva, in sintesi, che: a)la relazione di sintesi del maggio 2023 indica come ancora incompleto il processo di revisione critica; b) occorre una previa sperimentazione esterna attraverso la fruizione di permessi premio .
2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME AntonioCOGNOME Il ricorso Ł affidato a due motivi.
Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
La difesa del ricorrente evidenzia che il Tribunale realizza una mera apparenza di motivazione, non considerando i contenuti della domanda, ove si erano indicate le opportunità lavorative e la disponibilità all’attività di volontariato. Ci si concentra, di contro, sui precedenti penali e sui contenuti di una relazione di osservazione risalente ad un anno prima, da cui peraltro si desume l’avvio di un serio percorso di revisione critica.
Al secondo motivo analoga doglianza di vizio di motivazione si dirige al mancato apprezzamento della domanda subordinata di semilibertà.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, per le ragioni che seguono.
La motivazione espressa dal Tribunale di Sorveglianza non risponde al principio di necessaria completezza circa la verifica dei dati istruttori disponibili e non esplica in modo adeguato le ragioni del diniego, in rapporto alla configurazione normativa dell’istituto.
Vero Ł che l’affidamento in prova al servizio sociale, così come la detenzione domiciliare, implicano la formulazione di una prognosi positiva in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo – sempre in via prognostica – del percorso di risocializzazione (tra le molte Sez. I n. 1088 del 14.2.1997, rv 207214).
Tuttavia nel formulare tale giudizio prognostico il Tribunale di Sorveglianza ha l’obbligo di indicare in modo analitico e coerente eventuali aspetti indicativi della ritenuta pericolosità attuale, senza trascurare – pena la violazione del dovere di completezza motivazionale – gli eventuali elementi conoscitivi favorevoli all’istante.
Va inoltre considerato: a) che l’esistenza di una specifica manifestazione di condotta antisociale Ł ovviamente presupposta in virtø della intervenuta condanna e il livello di pericolosità va sempre valutato in concreto, tenendo conto del fatto che l’istituto dell’affidamento in prova mira, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5 dell’art. 47 ord.pen. a favorire il recupero del condannato; b) che secondo la interpretazione consolidata di questa Corte di legittimità in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui Ł finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sØ, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui Ł intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, nØ può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (v. da ultimo Sez. I n. 1410 del 30 ottobre 2019, dep.2020, rv 277924).
Ai principi sin qui richiamati non si Ł attenuto il Tribunale di Sorveglianza nella decisione impugnata, avendo essenzialmente basato la valutazione di attuale pericolosità sui contenuti di una relazione comportamentale risalente ad un anno dalla decisione, in cui peraltro si indicava come avviato il processo di revisione critica.
Va pertanto disposto l’annullamento della decisione impugnata per nuova valutazione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Lecce.
Così Ł deciso, 23/10/2024
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME