Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22620 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22620 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Taranto il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Taranto dell’11/12/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
I
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha respinto le domande di affidamento in prova e di detenzione domiciliare proposte da NOME COGNOME, detenuto presso la casa circondariale della stessa città in espiazione di pena definitiva.
Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito indicati nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 47 e 47-ter Ord. pen. ed il vizio di manifesta illogicità della motivazione, rispetto alle pendenze giudiziarie ed alle violazioni delle prescrizioni indicate nell’ordinanza in oggetto. In particolare, evidenzia che per il fatto oggetto della pendenza (danneggiamento del 2022) non vi è stata ancora pronuncia di responsabilità, che il relativo procedimento disciplinare è stato archiviato e che non vi sono riscontri circa il fatto che egli è dedito ai furti in appartamento come, invece, indicato dal Tribunale di sorveglianza.
2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 47 e 47-ter Ord. pen. ed il vizio di manifesta illogicità della motivazione ed osserva che il Tribunale di sorveglianza, per motivare il rigetto della istanza di affidamento, ha richiamato la relazione comportamentale dell’aprile 2023 omettendo, invece, di considerare quella aggiornata del novembre 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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1.11 ricorso (i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione) è fondato con riguardo al diniego dell’affidamento in prova, poiché la ordinanza impugnata trascura elementi che, invece, dovevano indefettibilnnente fare parte della valutazione complessiva.
Al riguardo deve ricordarsi che attraverso la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di
completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di Sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali (Sez. 1, 4.3.1999, Danieli, Rv 213062) nelle pendenze processuali (Sez. 1, cit.) nelle informazioni di polizia (Sez. 1, 11/03/1997, Capiti, Rv.207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell’indagine sociofamiliare operata dalle strutture di osservazione in modo che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell’ombra.
Certamente nel giudizio prognostico concernente la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, devono essere valutati anche i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a carico dell’interessato, al fine di pervenire ad una valutazione di fronteggiabilità della pericolosità sociale residua con gli strumenti dell’istituto indicato. Del resto, poiché non esiste una sorta di presunzione generale di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma al contrario devono sussistere elementi positivi sulla base dei quali il giudice possa ragionevolmente “ritenere” che l’affidamento si riveli proficuo, appare evidente che – in relazione agli obbiettivi di rieducazione e di prevenzione propri dell’istituto – la reiezione dell’istanza di affidamento può considerarsi validamente motivata anche sulla sola base delle informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, quando esse, lungi dal dimostrare elementi certi del genere anzidetto, pongano in luce, al contrario, la negativa personalità dell’istante (Sez. 1, 27.07.1992 n. 2762). In questo ambito, tuttavia, numerosi sono gli altri fattori da valutare per giungere al giudizio prognostico cui prima si è fatto cenno: l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l’adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha fondato interamente il convincimento finale sulla pendenza per danneggiamento del 2022 e per le informative della polizia; la motivazione censurata non prende in considerazione la situazione socio-familiare del ricorrente, né il positivo comportamento nel corso dei permessi premio fruiti durante l’attuale detenzione e tralascia di valutare la relazione comportamentale aggiornata del novembre 2023 che aveva suggerito la concessione di una misura alternativa alla detenzione.
Su questi aspetti il Tribunale di Sorveglianza non ha appuntato la sua attenzione, mentre la motivazione avrebbe dovuto affrontare anche questi temi, ponendoli specialmente a raffronto con quelli valorizzati: in altri termini, l’ordinanza impugnata si è limitata apoditticamente a concludere che tutte le note positive erano da ritenersi sub-valenti rispetto alla pendenza per danneggiamento del 2022 ed in quanto il condannato sarebbe dedito ai furti in appartamento, ma non ha indicato le argomentazioni in base alle quali detta conclusione si fondava, finendo per rendere monca la motivazione.
Essa ha fondato il provvedimento di rigetto sugli elementi sopra indicati senza però valutare gli altri fattori riguardanti l’evoluzione della personalità del ricorren che ha positivamente fruito di permessi premio ed omettendo di valutare la citata relazione dell’ equipe di osservazione aggiornata al novembre 2023.
3.1. Al riguardo vanno ribaditi principi ormai consolidati, cui il Collegio aderisce: in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n.773 del 03/12/2013, Rv. 258402).
Pertanto il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto successivi ai fatti per cui è stata inflitta la condanna i esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1, n. 31809 del 9 luglio 2009; Sez. 1, n. 1501 del 12 marzo 1998). Ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale, perciò, la natura e la gravità dei reati per i quali è stat irrogata la pena in espiazione costituisce il punto di partenza per l’analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta successivamente serbata dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali per valutare l’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e l’assenza di pericolo di recidiva (Sez. 1, n° 31420 del 05.05.2015, Rv 264602).
3.2. Il ricorso, invece, deve essere respinto rispetto alla richiesta di detenzione domiciliare considerato che essa è stata rigettata, in modo non manifestamente illogico, perché le condizioni di salute del detenuto non risultano incompatibili con il regime carcerario, come riferito nella relazione sanitaria del carcere acquisita agli atti e rispetto alla quale il ricorrente nulla deduce
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al diniego dell’affidamento in prova, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Taranto che – in piena autonomia decisionale – tenga conto dei principi sopra illustrati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al punto concernente l’istanza di affidamento in prova con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Taranto. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2024.