Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30563 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30563 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Algeria il 24/08/1983
avverso
l’ordinanza emessa il 26/02/2025 dal Tribunale di Sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza in data 26 febbraio 2025, ha rigettato l’istanza di applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine della detenzione domiciliare, proposta da NOME COGNOME.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, in due distinti ma complementari motivi, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la decisione cui è pervenuto il Tribunale sarebbe contraddittoria in quanto si fonderebbe su di una lettura travisata e parziale degli elementi acquisiti. Il Tribunale, infatti, avrebbe fatto riferimento alle generiche indicazioni contenute nella nota della polizia giudiziaria ed erroneamente ritenuto che il condannato ha commesso recenti violazioni della legge stupefacenti laddove, di contro, l’ultima violazione segnalata risale al 2021. Sotto altro profilo, poi, il giudice di merito avrebbe omesso di confrontarsi con quanto accertato e con gli elementi illustrati nella relazione redatta dall’UEPE all’esito dell’indagine socio-familiare, nella quale si dà conto dell’idoneità del domicilio, del lavoro e del percorso avviato dal condannato, ciò appunto considerato che ai fini dell’ammissione alla misura alternativa richiesta è sufficiente che il percorso critico del proprio passato risulti avviato e non deve essere, invece, interamente compiuto.
In data 19 maggio 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME ‘tyP:ìyl -ia chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Il ricorso è fondato nei temini che seguono.
In due distinti ma complementari motivi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla valutazione effettuata in termini di inidoneità delle misure alternative richieste.
Le doglianze sono fondate.
2.1. La misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale è la forma di esecuzione della pena esterna al carcere che l’ordinamento prevede per i condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, è possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura stessa.
Ai fini di tale giudizio il Tribunale di sorveglianza è tenuto a fare riferimento alle fonti conoscenza che la dottrina e la giurisprudenza indicano nel reato commesso, che è comunque il punto di partenza della valutazione, nei precedenti penali, nelle pendenze processuali, nelle informazioni di polizia ma anche, nella condotta carceraria e nei risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, elementi questi particolarmente significativi a livello prognostico in quanto in queste specifiche risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell’ombra (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285855 – 01).
Sotto tale profilo, pertanto, se nel giudizio prognostico concernente la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale devono essere valutati i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a carico dell’interessato deve comunque rilevarsi che non esiste una sorta di presunzione generale di inaffidabilità o di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma, al contrario il giudice deve procedere di volta in volta a una valutazione concreta circa l’esistenza degli elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l’affidamento si riveli proficuo.
Nella verifica, quindi, si deve tenere conto di tutti i fattori emersi quali i precedent penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l’assenza di nuov denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l’adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante.
Il giudice della sorveglianza, infatti, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto successivi ai fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e le condizioni che rendono possibile il reinserimento sociale attraverso la misura alternativa richiesta in quanto l’analisi della condotta successivamente serbata dal condannato e dei suoi comportamenti attuali è essenziale per valutare l’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e l’assenza di pericolo di recidiva (sempre Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285855 -01).
In una corretta prospettiva interpretativa, inoltre, si deve ricordare che la mancata ammissione da parte del condannato della propria colpevolezza non può indurre a una prognosi sfavorevole in ordine alla commissione di altri reati, sia perché nel processo penale l’imputato non ha obbligo di verità, sia perché l’assenza di confessione può essere dettata dai più svariati motivi senza che, solo per questo, essa sia sintomatica di mancato ravvedimento o di pericolosità sociale o dell’intenzione di persistere nel crimine (Sez. 1, n.
18388 del 20/02/2008, COGNOME, Rv. 240306 – 01).
Né, d’altro canto, è necessaria la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del passato e si sia quindi del tutto ravveduto, non corrispondendo tale esigenza alla logica delle misure alternative, per la cui concessione il riferimento ai risultat raggiunti nel trattamento di rieducazione non postula che il processo rieducativo si sia già realizzato e che possa quindi formularsi un giudizio di non pericolosità, essendo sufficiente un giudizio prognostico sulla possibilità di far fronte alla residua pericolosità con gli strumenti propri dell’ordinamento penitenziario (Sez. 1, Sentenza n. 9591 del 29/11/2000, dep. 2001, COGNOME, Rv. 218235 – 01; Sez. 1, n. 3026 del 18/05/1995, COGNOME, Rv. 202131 -01).
Come di recente evidenziato si deve in conclusione ribadire che «ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, e, quind dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285855 – 01; Sez. 1, n.773 del 3 dicembre 2013, COGNOME, Rv. 258402).
2.2. Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato è carente e l’indicazione alle violazioni che il condannato avrebbe commesso è generica.
Sul punto, infatti, il mero riferimento alle “segnalazioni in banca dati SDI”, senza che sia indicato nulla di specifico, se non che queste riguardano “reati inerenti agli stupefacenti dal 2011 al 2024”, non rende conto della corretta applicazione dei criteri in precedenza indicati nella valutazione effettuata.
Ciò soprattutto considerato quanto recentemente indicato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2025 in ordine all’operatività della presunzione di innocenza in materia di benefici penitenziari nel senso che non vigono, e sono costituzionalmente illegittimi, automatismi e conclusioni rigide per cui il giudice della sorveglianza, che pure può e deve tenere conto anche delle notitie criminis che risultano in atti, è comunque tenuto a motivare sul punto dandone conto in modo specifico, evidenziando cioè non solo che esiste una generica segnalazione quanto, piuttosto, verificando a cosa questa si riferisca e come e in che modo e in concreto incida sul giudizio di idoneità e adeguatezza della misura alternativa richiesta.
Sotto altro profilo, inoltre, la motivazione del provvedimento impugnato risulta del tutto carente in relazione al contenuto della relazione dell’Uepe che, pure non essendo vincolate quanto alle considerazioni ivi espresse, deve comunque essere apprezzata e le informazioni in questa riferite devono essere oggetto di valutazione, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residu dell’interessato (cfr. Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016).
2.3. I vizi di motivazione rilevati impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio affinché il Tribunale di Sorveglianza di Roma, conformandosi ai principi indicati e libero nell’esito, proceda a un nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Così è deciso, 23/06/2025
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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