Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41517 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41517 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME ZONCU
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 01/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l’istanza di affidamento in prova avanzata da XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in relazione alla pena espianda pari ad anni tre e mesi sei di reclusione relativa a fatti di estorsione e atti persecutori commessi ai danni del padre, in un arco temporale intercorrente tra il 1997 ed il 11/08/2017.
Riteneva il Tribunale che, pur a fronte di un parere favorevole alla piø ampia misura contenuto nel programma di trattamento elaborato il 31/05/2025, l’istanza di concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale non potesse trovare accoglimento in considerazione dell’assenza di una revisione critica dei fatti compiuti, dei quali il condannato forniva una versione contrastante con le emergenzeprocessuali, e del conseguente rischio di reiterazione di comportamenti aggressivi e violenti da parte del condannato.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite del difensore, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 47 ord. pen. e 125 cod. proc. pen.
Il Tribunale ha omesso di valutare i plurimi elementi positivi emergenti dall’espletata istruttoria, rappresentati dalla sempre regolare attività lavorativa espletata dal condannato prima della carcerazione, come assistente socio sanitario, presso la
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, che ha dato la disponibilità a proseguire il rapporto lavorativo, l’attaccamento mostrato dal condannato verso la propria compagna, peraltro affetta da svariate patologie e bisognosa di assistenza, e la relazione comportamentale del carcere che non ha mai evidenziato comportamenti violenti o aggressivi in capo al condannato. Questi, peraltro, dalla commissione del fatto in esecuzione, nel 2017, ha serbato una regolare condotta di vita, essendo del tutto privo di pendenze. L’assenza di revisione critica appare quindi frutto di un preconcetto del Tribunale, che non trova riscontro nell’espletata istruttoria.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato.
Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa al carcere dell’affidamento in prova al servizio sociale, l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa (Corte cost., sent. n. 377 del 1997).
In relazione alla peculiare finalità dell’affidamento, la giurisprudenza di questa Corte Ł uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sØ soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui Ł intervenuta condanna,la mancata ammissione di colpevolezza,o i precedenti penali, nØ può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell’osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 771 del 6/2/1996, Tron, Rv. 203988 – 01; Sez. 1, 19/11/1995, COGNOME, Rv. 203154 – 01).
In particolare, Ł stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali Ł stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, COGNOME, Rv. 213062 – 01), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell’11/3/1997, COGNOME, Rv. 207998 – 01), il punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019dep. 2020, COGNOME, Rv. 278174 – 01;Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, COGNOME, Rv. 264602 – 01; Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, COGNOME, Rv. 244322 – 01); si Ł anche precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985 – 01).
3.Dai principi poc’anzi enunciati deve inferirsi che la motivazione dell’ordinanza impugnata risulta carente ed incompleta.
Il Tribunale ha ancorato il diniego della misura richiesta all’assenza di revisione critica ed al pericolo di ricadute in comportamenti violenti ed aggressivi da parte del condannato.
Il Tribunale ha, tuttavia, del tutto pretermesso la valutazione, invero doverosa, del percorso comportamentale maturato dal condannato dopo il delitto, deducendo, in modo congetturale, dalla mancata piena ammissione degli addebiti, una carenza di revisione critica ed un pericolo di recidivanza, che pare, come denunciato dal ricorrente,slegato da precisi e concreti indici di pericolosità.
Va a tale proposito ricordato il principio, cui va data continuità, per cui, ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale, non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti; occorre, invece, valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo Ł l’evoluzione della
personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale. (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, COGNOME, Rv. 274993 – 01).
Nel caso di specie, peraltro, dalla stessa motivazione resa dal Tribunale nell’impugnata ordinanza, emerge che, pur a fronte di una ricostruzione fattuale delle circostanze in cui sono maturati i reati per cui Ł intervenuta condanna, soggettiva e declinata evidentemente inchiave difensiva, il condannato, dopo iniziali difficoltà di adattamento, ha poi mostrato adesione al trattamento, partecipando a varie attività e frequentando il corso di care giver, mantenendo una condotta costantemente regolare. Ed ancora, i Giudici specializzati hanno dato atto dell’attaccamento del condannato al suo nuovo nucleo famigliare, rappresentato dalla compagna, e della disponibilità lavorativa; elementi valorizzati dall’equipe trattamentale del carcere per fondare il parere favorevole alla piø ampia misura.
In conclusione, il Tribunale di sorveglianza deprime la valenza degli elementi di segno positivo, omettendo di condurre un’analisi fondata sulla valutazione dei parametri stabiliti dalla giurisprudenza nomofilattica ed innanzi richiamati.
L’accertata carenza della motivazione giustifica l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo esame, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati.
Sussistono le condizioni per disporre che, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del provvedimento, siano oscurati nella riproduzione le generalità e i dati identificativi.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così Ł deciso, 25/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.