Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4891 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4891 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 7 febbraio 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali avanzata da NOME COGNOME, accogliendo invece la richiesta di ammissione alla detenzione domiciliare dal medesimo contestualmente presentata.
Determinante ai fini del rigetto dell’istanza è stata valutata dal Tribunale, oltre che la gravità del reato per cui il COGNOME era stato condannato in Romania,
trattandosi del reato di cui agli artt. 110, 640 cod. pen. e del reato di falso, l mancata allegazione di alcun programma di rieducazione finalizzato al reinserimento del condannato, nonché a prevenire il pericolo di recidivanza.
Avverso tale decisione COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo di censura con il quale deduce la violazione dell’art. 47 ord. pen., nonché il vizio di motivazione. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe ritenuto assorbente ai fini del diniego della richiesta di misura alternativa la mancanza di un programma di riabilitazione senza chiarire le ragioni della sua assenza e senza acquisire la relazione sull’osservazione del comportamento del condannato, detenuto dal 29.12.2020. Non avrebbe inoltre considerato che le condotte criminose sono cessate nel 2009, che il COGNOME risiede in Italia dal 2016, ove non è mai stato attinto da condanne né da procedimenti penali e che, secondo quanto risulta dall’annotazione di polizia giudiziaria, mentre si trovava in detenzione domiciliare non ha mai dato luogo a rilievi.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa (Sez. 1, n. 16541 del 10/12/2018, dep. 2019, Rv. 276185 – 01 in motivazione).
Ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la natura e la gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione costituiscono il punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto dai quali non si può dunque prescindere. È, tuttavia, necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di
recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278174; Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, COGNOME, Rv. 264602 – 01). Al riguardo si è precisato che le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, sia anche la condotta carceraria ed i risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell’affidamento, quali l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l’adesione ai valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924). In ogni caso, si è chiarito che non può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 3.12.2013, dep. 10/1/2014, Naretto, Rv. 258402 – 01).
3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha fondato la propria decisione unicamente sulla considerazione della gravità delle condotte e sulla mancanza del programma trattamentale dell’UEPE. Tuttavia, ha del tutto omesso di chiarire se l’assenza di tale proposta sia dipesa da cattiva volontà dell’interessato, ovvero dalla impossibilità effettiva di reperire un’attività lavorati o di volontariato, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 72, comma 2, lett. c), ord. pen., compete agli Uffici locali di esecuzione penale esterna proporre all’autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all’affidamento in prova e alla detenzione domiciliare e, dunque, formulare proposte di attività lavorativa o equipollente (Sez. 1, n. 16541 del 10/12/2018, dep. 2019, Ojo, Rv. 276185), e tenuto, altresì, conto del fatto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, lo svolgimento di un’attività lavorativa è soltanto uno degli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato, ma non può rappresentare una condizione ostativa di accesso alla misura dell’affidamento in prova qualora lo stesso non possa prestare tale attività per ragioni di età o di salute (Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018, dep. 2019, Fusillo, Rv. 274869 – 01; Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, E., Rv. 256024 – 01).
In sostanza, l’ordinanza impugnata ha omesso di prendere in considerazione e valutare tutti i suddetti elementi derivanti dalla osservazione della personalità dell’interessato, nonché dalla sua condotta anche successiva al reato che devono
guidare il giudice nel verificare la possibilità di formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa.
GLYPH L’accertata carenza della motivazione giustifica l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma, che dovrà nuovamente deliberare sulla richiesta della misura alternativa adeguandosi ai principi sopra richiamati.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 novembre 2023
Il giudice estensore Il Presidente