Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8244 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8244 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Catania il 20/02/1969;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Messina del 23/10/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Messina ha, tra l’altro, respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell’interesse di NOME COGNOME con riferimento alla pena inflittagli dal Tribunale di Messina (per furto aggravato) con sentenza pronunciata il 5 giugno 2018 concedendogli, invece, la detenzione domiciliare.
In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha osservato che non era possibile l’ammissione del condannato alla più ampia fra le misura alternative alla detenzione in considerazione dei numerosi precedenti penali, della pendenza a suo carico per un fatto risalente al 2017, della sua sottoposizione alla misura di prevenzione dell’avviso orale e della circostanza che, durante la detenzione domiciliare concessagli in relazione ad un’altra condanna, egli si era reso responsabile del reato di evasione (il 18 maggio 2019).
Inoltre, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che NOME COGNOME, successivamente al sopra indicato beneficio penitenziario, era comunque tornato a delinquere e che quindi l’unica misura idonea a contenere la sua residua pericolosità sociale doveva individuarsi nella detenzione domiciliare e non già nell’affidamento in prova non idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.
Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato con riferimento al diniego della misura alternativa ex art. 47 Ord. pen.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione del citato art. 47 ed il relativo vizio di motivazione rispetto alla mancata concessione dell’affidamento in prova poiché, a suo parere, il Tribunale di sorveglianza ha omesso di considerare l’attuale positiva condotta da lui serbata a conferma del suo reinserimento nel contesto sociale visto che egli svolge regolare attività lavorativa. Inoltre, egli evidenzia che l’ordinanza impugnata – in violazione dei principi giurisprudenziali in materia – si è soffermata unicamente sui suoi precedenti penali (ormai risalenti nel tempo) senza tenere conto della sua attuale condotta di vita, che il sopra riferito episodio di evasione si era risolto
con una assoluzione con formula piena e che a causa del diniego dell’affidamento in prova egli rischia di perdere il lavoro di autista di automezzi pesanti.
Infine, il ricorrente osserva che l’entità della pena da espiare (poco più di un anno) era un ulteriore elemento che avrebbe dovuto indurre il Tribunale di sorveglianza alla concessione dell’invocata misura alternativa alla detenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. Al riguardo deve ricordarsi che attraverso la misura alternativa al carcere dell’affidamento in prova al servizio sociale l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali (Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999, COGNOME, Rv. 213062-01) nelle pendenze processuali GLYPH (Sez. GLYPH 1, GLYPH cit.) GLYPH nelle GLYPH informazioni GLYPH di GLYPH polizia GLYPH (Sez. 1, n. 20040 del 26/01/2024, Rv. 286402 – 01), ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione in modo che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell’ombra. Certamente nel giudizio prognostico concernente la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, devono essere valutati anche i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a carico dell’interessato, al fine di pervenire ad una valutazione di fronteggiabilità della pericolosità sociale residua con gli strumenti dell’istituto indicato. Del resto, poiché non esiste una sorta di presunzione generale di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma al contrario devono sussistere elementi positivi sulla base dei quali il giudice possa ragionevolmente “ritenere” che l’affidamento si riveli proficuo, appare evidente
che – in relazione agli obbiettivi di rieducazione e di prevenzione propri dell’istituto – la reiezione dell’istanza di affidamento può considerarsi validamente motivata anche sulla sola base delle informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, quando esse, lungi dal dimostrare elementi certi del genere anzidetto, pongano in luce, al contrario, la negativa personalità dell’istante In questo ambito, tuttavia, numerosi sono gli altri fattori da valutare per giungere al giudizio prognostico cui prima si è fatto cenno: l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l’adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocia I izza nte.
Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha fondato interamente il convincimento finale sui precedenti penali risultanti a carico del ricorrente: tuttavia, non appare focalizzata la collocazione nel tempo di essi e, al contrario, si sottovalutano espressamente molti altri fattori; la motivazione censurata non prende in considerazione la situazione socio-familiare del ricorrente, l’assenza di pendenze, lo svolgimento di una attività lavorativa, l’assoluzione per l’evasione e neppure la relazione dell’ UEPE in data 8 ottobre 2024, che ha concluso per la concessione della misura dell’affidamento in prova.
Su questi aspetti il Tribunale di sorveglianza non ha appuntato la sua attenzione, mentre la motivazione avrebbe dovuto affrontare anche questi temi, ponendoli specialmente a raffronto con quelli valorizzati.
In sostanza, l’ordinanza impugnata si è limitata apoditticamente a concludere che tutte le note positive erano da ritenersi sub-valenti rispetto alle pregresse condanne, ma non ha dispiegato le argomentazioni in base alle quali detta conclusione si fondava, finendo per rendere monca la motivazione: essa ha fondato il provvedimento di rigetto sul solo argomento della gravità del reato commesso, facendo di esso una considerazione assoluta e ponendolo da solo a sostegno della decisione, senza considerazione adeguata di diversi altri fattori riguardanti l’evoluzione della personalità del ricorrente, successiva alla consumazione della condotta sanzionata, e senza fare congrua valutazione della relazione dell’UEPE. Deve quindi ribadirsi che, ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale, la natura e la gravità dei reati commessi costituisce il punto di
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partenza per l’analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta successivamente serbata dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali per valutare l’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e l’assenza di pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Rv. 264602).
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Messina per nuovo giudizio, affinché – in piena autonomia decisionale – provveda a colmare i vizi di motivazione sopra evidenziati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Messina. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025.