Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43712 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43712 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
COGNOME
R.G.N. 26455/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ACIREALE il 30/10/1979 avverso l’ordinanza del 08/05/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, COGNOME ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 8 maggio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto l’istanza di concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova, avanzata da NOME COGNOME, ristretto in esecuzione di pena inflitta per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/90, perchØ non vi si faceva riferimento ad alcuno dei requisiti di cui al novellato art. 4 bis ord. pen. e perchØ il detenuto non aveva tenuto una condotta regolare in carcere, essendo incorso in un grave e relativamente recente rilievo disciplinare, punito con la sanzione dell’esclusione dalle attività in comune per la durata di 15 giorni.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME denunciando vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. con violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine all’applicazione dell’art. 4 bis ord. pen. e in relazione all’art. 47 ord. pen.
Lamenta che il Tribunale di sorveglianza ha errato nell’applicare l’art. 4 bis ord. pen., dal quale, ad avviso della difesa, si trarrebbe la presunzione relativa di non sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata mentre solo la prova contraria, da acquisirsi da parte della magistratura di sorveglianza, sarebbe ostativa al beneficio.
Non avrebbe inoltre tenuto conto degli elementi positivi che potevano trarsi dalla relazione di sintesi e dall’informativa dei Carabinieri agli atti, dai quali emergeva che non risultavano attuali collegamenti con la criminalità organizzata.
Gli indici positivi erano stati messi a disposizione del Tribunale ed indicati nell’assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, nella partecipazione fattiva all’opera rieducativa,
nell’idoneità del contesto familiare a supportare l’eventuale affidamento in prova, nella possibilità di svolgere attività lavorativa.
Sotto altro profilo errata era stata l’eccessiva valorizzazione della sanzione disciplinare riportata dal condannato durante la detenzione, perchØ il Tribunale non aveva tenuto conto di quanto emergeva dalla relazione di sintesi, ampiamente positiva nel giudizio sulla meritevolezza del beneficio ai fini del percorso rieducativo e dove si evidenziava l’eccezionalità dell’episodio e i dubbi sul suo effettivo coinvolgimento nei fatti.
Il Sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando come il detenuto non abbia rispettato il presupposto della specificità delle allegazioni richieste ai fini del superamento della presunzione relativa di cui all’art. 4 bis ord. pen., posto che non appare sufficiente a tal fine il mero richiamo alla relazione di sintesi e alle note informative delle forze di polizia, ritenuti peraltro recessivi rispetto al rilievo disciplinare che grava a suo carico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
Il titolo di reato per il quale il condannato deve espiare la pena e per il quale richiede la concessione dell’affidamento in prova attiene ai reati di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/90, che rientrano tra quelli disciplinati dall’art. 4bis, comma 1 ter, ord.pen.; in forza di tale disposizione le misure alternative alla detenzione possono essere concesse, purchŁ non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica od eversiva.
Non si richiedono pertanto requisiti specifici di accesso al beneficio ma una preclusione derivante dall’esistenza di elementi che prefigurino i suddetti collegamenti e che nel caso di specie non risultano acquisiti, anzi vengono esclusi dall’informativa dei Carabinieri.
Pertanto il riferimento all’art. 4bis ord.pen., contenuto nella premessa della motivazione del provvedimento impugnato, per evocare la necessità di ulteriori allegazioni Ł del tutto inconferente.
Dovendosi pertanto valutare l’istanza alla luce delle regole generali sulla concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, attraverso questo beneficio l’ordinamento ha inteso attuare una forma di esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa.
I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva prognosi sono indicati nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali e nei procedimenti pendenti a carico del condannato (Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999, COGNOME, Rv 213062), nelle informazioni di polizia (Sez. 1, n. 1970 del 11/03/1997, Capiti, Rv. 207998), ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria, nei risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione (Sez. 1, n. 20040 del 26/01/2024, Rv. 286402 – 01) e piø in generale nel comportamento tenuto dopo la condanna (Sez. 1, n. 7837 del 18/12/2023, dep. 2024, Rv. 285855 – 01), in modo che in queste ultime risultanze istruttorie si possa accertarsi se la misura richiesta consenta il perseguimento di una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale.
Il provvedimento reiettivo ha attribuito valore assorbente al rapporto disciplinare subito dal condannato, peraltro anche abbastanza recente, che certamente può essere ritenuto indizio di una
mancata adesione al percorso rieducativo, ma che non può valere a precludere automaticamente il beneficio, a fronte delle osservazioni contenute nella relazione trattamentale del tutto favorevole, nelle note informative dei carabinieri e infine nelle deduzioni difensive, che vanno valutate tenendo conto che «non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento favorevole, ma soltanto un onere di allegazione, consistente nella prospettazione ed indicazione dei fatti sui quali la richiesta si fonda, incombendo poi sul giudice il compito di procedere, anche d’ufficio, ai relativi accertamenti» (Sez. 1, n. 48719 del 15/10/2019, Rv. 277793 – 01).
Tutti questi elementi, che possono offrire elementi favorevoli al condannato, dovevano essere espressamente presi in considerazione dalla motivazione e valutati in comparazione con la condotta disciplinarmente sanzionata.
L’ordinanza deve essere quindi annullata affinchŁ si proceda ad un nuovo giudizio, in cui il Tribunale di sorveglianza di Catania, libero nell’esito, rivaluti di tutti gli elementi acquisiti in conformità ai criteri e ai principi sopra ricordati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.
Così Ł deciso, 25/10/2024
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME