Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37097 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37097 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FERRARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugNOME, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l’istanza di affidamento in prova avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, in relazione all’espiazione della pena di anni 2 mesi 8 di reclusione inflitta con sentenza della Corte di appello di Bologna del 18/10/2013, irr. il 26/06/2014, per il reato di cui all’art. 166 d. Igs. n. 58 del 1998.
Il Tribunale ha evidenziato come il condanNOME fosse stato in precedenza ammesso all’affidamento in prova da eseguirsi in Austria; che tuttavia, dopo l’attivazione della procedura di riconoscimento della sanzione, l’A.RAGIONE_SOCIALE. austriaca aveva respinto il riconoscimento per difetto del requisito della doppia incriminazione, in quanto il fatto oggetto della decisione non era punibile ai sensi del diritto austriaco (costituendo solo illecito amministrativo); che con provvedimento 15/06/2023 veniva conseguentemente revocata l’ordinanza di ammissione all’affidamento in prova da eseguirsi in Austria; che veniva quindi attivata la procedura volta all’ammissione del COGNOME all’affidamento in prova da svolgersi in Italia; che il Tribunale, al fine di consentire all’istante risorse adeguate sul territorio, gli concedeva un lungo rinvio ed incaricava l’UEPE di svolgere indagini aggiornate; che l’UEPE comunicava che, dopo un primo contatto, il condanNOME non aveva fornito alcuna indicazione e che l’indagine socio familiare non risultava possibile.
Il Tribunale concludeva osservando come non vi fossero le condizioni per la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale in ragione del fatto che il COGNOME risultava privo di attività risocializzante, oltre che d domicilio in Italia.
2. RAGIONE_SOCIALE propone, tramite il proprio difensore AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge, in particolare dell’art. 47 ord. pen., ai sensi dell’art. 606 lett. b) GLYPH cod. proc. pen.. Premesso che RAGIONE_SOCIALE vive da molti anni in Austria con la moglie, ove svolge attività lavorativa presso una società che gestisce ed organizza servizio di catering in occasione di riprese cinematografiche o pubblicitarie, si duole il ricorrente che il Tribunale lo abbia ritenuto soggetto privo di attività risocializzante, poco propositivo e scarsamente indirizzato alla seria volontà di eseguire la pena in misura alternativa. Al contrario COGNOME si è attivato fattivamente manifestando un comportamento collaborativo intrattenendo rapporti con gli organi competenti al fine di eseguire la misura alternativa richiesta. Non vi è poi dubbio che COGNOME abbia serbato, successivamente ai fatti per i quali si trova in espiazione pena
(risalenti al 2006), una condotta irreprensibile anche mediante una completa revisione critica del suo passato.
Il Tribunale, omettendo di considerare tutti gli indici positivi, ha fondato il provvedimento reiettivo sulla base di un’asserita scarsa collaborazione, dovuta in realtà alle difficoltà di reperimento di un domicilio ed un’attività risocializzante in Italia.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa al carcere dell’affidamento in prova al servizio sociale, l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997; n. 377).
Osserva il Collegio che uno degli elementi previsti dall’art. 47 ord. pen., ai fini della concessione della misura alternativa in esame, è costituito dalla formulazione di un giudizio prognostico favorevole nei confronti dell’affidato, rilevante sia nella fase genetica, sia nella fase dell’applicazione della misura. Né potrebbe essere diversamente, dovendosi in proposito ribadire l’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui: «Ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condanNOME, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, COGNOME, Rv. 264602; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, COGNOME, Rv. 258042).
Stante la sopra delineata cornice teorica, e venendo al caso che ci occupa, appare incontroverso che GLYPH sussistessero tutti presupposti soggettivi per la concessione al condanNOME dell’invocata misura alternativa dell’affidamento in prova, come comprovato dal fatto che la prima richiesta formulata dal COGNOME, volta ad eseguire la misura in Austria, ove il condanNOME, che ha completato il processo di revisione critica del suo passato deviante, vive e lavora regolarmente da anni con la famiglia, era stata accolta.
Coglie allora nel segno la critica difensiva che lamenta la mancata corretta valutazione, da parte del Tribunale, di tutti gli indicatori positivi, oltre che del comportamento collaborativo serbato dal condanNOME il quale, come risulta anche dalla relazione dell’UEPE, si è attivato per il reperimento di un immobile in Italia.
La peculiarità del caso concreto, in uno alla considerazione che la precedente ammissione del condanNOME alla misura alternativa all’estero era revocata a ragione del difetto del requisito della doppia incriminazione, rende illogica l’affermazione del 11. Tribunale attinentevun’asserita scarsa collaborazione del condanNOME, atteso che la stessa relazione dell’UEPE confermava l’impegno del condanNOME nella ricerca di un domicilio ed un’attività risocializzante in Italia, e precisamente a Trieste.
I precedenti rilievi impongono, in definitiva, l’annullamento del provvedimento impugNOME con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna in vista di un nuovo giudizio che, libero nell’esito, sia scevro dai vizi riscontrati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bologna.
Così deciso il 07/06/2024