Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27429 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27429 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ALATRI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/02/2024 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugNOME, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato, per quanto qui interessa, la richiesta di affidamento in prova al sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) avanzata nell’in di NOME COGNOME.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata denunciando il vizio della motivazione perché il Tribunale di sorveglianza non tenuto conto dell’attività lavorativa e del fatto che il recente arresto per nella detenzione a fine dì spaccio di droga ha, poi, condotto alla più lieve dell’obbligo dì presentazione alla polizia giudiziaria, fermo restando che definitività dell’accertamento giudiziale impedisce di valutare il fatto in da condanNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che presenta tratti di inammissibilità, è nel comp infondato.
La giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che «ai fini concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur non poten prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogat in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del so è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata condanNOME, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali d medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indica negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudi prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recid (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, COGNOME, Rv. 264602).
2.1. La doglianza, che denuncia l’omesso esame della presunta disponibili di un’attività lavorativa, è infondata perché si tratta di una attività formazione a tempo determiNOME (14 marzo 2024) che non è decisiva alla luc della complessiva valutazione negativa compiuta dal Tribunale di sorveglianza.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «Ai finì della concess dell’affidamento in prova al servizio sociale, lo svolgimento di un’a lavorativa è soltanto uno degli elementi idonei a concorrere alla formazione
giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condanNOME, ma non può rappresentare una condizione ostativa di accesso alla misura qualora lo stesso non possa prestare tale attività per ragioni di età o di salute» (Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018 – dep. 2019, Fusillo, Rv. 274869).
2.2 II provvedimento impugNOME, di contro, evidenzia l’assenza dell’avvio della revisione critica desunto dal recente arresto per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti in concorso.
Si tratta di una rilevante evenienza, che il ricorso svaluta in modo generico, nella quale è incappato il condanNOME mentre era in attesa dell’esame della istanza di misure alternative e che, per tale ragione, ferma la definitiva valutazione di essa che spetta al giudice di quel procedimento, non può non essere considerata nell’ottica che qui interessa.
Il ricorso, oltre a sminuire la rilevanza di tale elemento, si limita a segnalare la mancanza di definitività dell’accertamento, ma non critica specificamente la prudente valutazione effettuata in proposito dal Tribunale di sorveglianza: del resto, il fatto materiale non è contestato dal condanNOME, sicché è stato giustamente considerato.
Il Tribunale di sorveglianza ha, dunque, correttamente evidenziato la mancanza di affidabilità del condanNOME.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 7 giugno 2024.